Avendo avuto riscontri positivi indico quali sono i passaggi...
Ultima risposta
Avendo avuto riscontri positivi indico quali sono i passaggi necessari per fare oggi locazione turistica a Roma:
1. AUTORIZ...
Ultima risposta
Questo è uno di quei “tormentoni” che suscitano dubbi e ansie in coloro che si dedicano agli affitti brevi gestendo, tutto in prima persona, le c.d. “esperienze”, una delle tante creazioni artificiali di AIRBNB che se, innestate su un rapporto locativo puro, possono avere effetti dirompenti.
Come sempre scrivo e dico, so di non possedere la verità, e so altrettanto bene che posso commettere errori, dai quali nessuno è esente.
Perché dico questo? Perché ognuno sul tema “ricevute & fatture” dice la sua, che potrebbe rivelarsi un’emerita fandonia o la stupidaggine del secolo: i commercialisti, i CAF, le Case che Avanzano e adesso, ossignore, pure quella (antipatica) saputella della Emily… Sadiciiii! Non si torturano così gli host italici…😏
Inizio col dire che c’è chi dice che AIRBNB agisca in intermediazione, forte di un mandato senza rappresentanza (art.1705 cod. civ.) che sarebbe desumibile dai “Termini di utilizzo”, cioè come se locasse a nome proprio per conto dell’host, perciò tutto (comprese le somme pagate da terzi al mandatario) ricadrebbe su AIRBNB, esonerando l’host (mandante) dal rilasciare qualunque tipo di ricevuta o fattura.
C’è, invece, chi – come Vasco Rossi - dice no, in quanto, ove un debitore (guest) richieda formalmente, in forza dell’art.1199 cod. civ., al creditore (host), a totale liberazione di una obbligazione pecuniaria, una quietanza del solo corrispettivo concordato in contratto, al netto di ogni tipo di commissione fatturatagli dal mandatario (trattasi di due transazioni economiche distinte – non sovrapponibili - che non vanno assolutamente confuse), il creditore è tenuto, comunque, a rilasciare quietanza, anche se il pagamento è stato veicolato dal mandatario con modalità tracciabile.
Riguardo le “esperienze” a pagamento (controllate sempre le regole che disciplinano le attività e rispettatele: alcune sono rigidamente normate, occorre avere un titolo/patentino/certificato, altre no), gli adempimenti sono analoghi a quanto previsto per i corrispettivi dei contratti di locazione.
Si parte sempre da lì. Da lì dove, scusa? Dalla tipologia di appartenenza dell’host.
Perché? Perché lo svolgimento dell’attività in forma non imprenditoriale o in forma imprenditoriale implica l’emissione di documenti differenti a seguito dell’incasso concordato con l’ospite (ripeto: del solo prezzo concordato), che sia semplice affitto o “esperienza”.
“Devo emettere fattura?”
Se siete dei privati, la risposta è no: a richiesta (art.1199 cod. civ.) del guest, dovreste emettere, in duplice copia, una ricevuta semplice, con data e luogo di emissione, l’oggetto per il quale voi emettete quel documento, i dati del vostro ospite, l’importo totale pattuito con lui (non quello che riceviete da AIRBNB, al netto delle sue commissioni, che è un altro tipo di transazione economica) in cifre e in lettere, firma ecc.
Nel caso l’importo totale superi € 77,47, sulla copia del cliente, a suo carico, dovrà essere apposta un identificativo telematico (ex marca da bollo) da € 2,00 per ogni percepiente (guest), indipendentemente dal tipo di pagamento intercorso a monte: alcuni commercialisti sostengono, a torto, che sulla ricevuta non va applicata la marca da bollo perché il pagamento non è stato effettuato in contanti, dimenticandosi che l’imposta di bollo non è legata alla modalità di pagamento, ma al documento stesso, vale a dire ciò che viene attestato su quel determinato pezzo di carta, in questo caso la quietanza.
La norma non rileva il tipo di pagamento (contanti, assegno, bonifico, forme di parmigiano-reggiano stagionato 36 mesi ecc.) o la forma (potrei benissimo rilasciare le mie ricevute anche su un tovagliolino di carta!), ma la funzione: è la funzione che sostanzia il contenuto: l’imposta di bollo non rileva il tipo di pagamento a monte, l’imposta di bollo colpisce la carta scritta (quietanza) attestante un negozio giuridico, a differenza dell’imposta di registro che colpisce, invece, il negozio giuridico, o meglio il contenuto patrimoniale dello stesso.
Non è finita.
Se l’attività è occasionale, sareste esonerati da tutti gli obblighi dovuta alla natura imprenditoriale di un’attività, come l’iscrizione alla Camera di Commercio e l’apertura della partita IVA, ma voi capite bene che, se mi cominciate ad offrire lezioni a pagamento di motoslitta acrobatica, come coltivare la cannabis sul terrazzo di casa, escursioni alla ricerca dei tartufi bianchi nel basso Cuneense, fotografia subacquea in Val di Non 🙃, magari servendovi di collaboratori, dipendenti ecc., vale a dire delle attività aggiuntive, dei servizi accessori ulteriori non congruenti con il rapporto locativo e le esigenze abitative (se brevi, vedi circolare 24/E/2017, pag.7), rischiate di “cadere” nell’ambito imprenditoriale, assoggettabile ad IVA, tanto più se tali attività le esercitate in modo sistematico con carattere di stabilità.
Le attività economiche che determinano ricavi aventi un certo carattere di stabilità sono, infatti, “attratte” nella sfera impositiva dell’IVA (vedi art.4 del DPR 633/1972).
Diametralmente opposto il percorso se operate come imprenditori (ad es. gestori di CAV): se l’ospite (non titolare di partita IVA) non richiede la fattura (la fattura è obbligatoria solo se l’ospite la richiede) – ai sensi del primo comma dell’articolo 12 della legge 413/1991 - dovreste rilasciare una semplice ricevuta fiscale in duplice copia all’atto del pagamento, descrivendo il servizio prestato e l’importo totale.
La voce IVA non compare su una ricevuta fiscale, perché su un siffatto documento l’IVA non può essere scorporata dall’importo totale: i campi “IVA”, “imponibile” e “imposta” non sono valorizzabili.
La fattura, richiesta soprattutto dai titolari di partita IVA, dai dipendenti in trasferta di società, consente, invece, non solo la deducibilità della spesa, ma anche la detraibilità dell’IVA per i soggetti che possono detrarla: i campi “IVA”, “imponibile” (importo sul quale si calcola e si applica l’IVA) e “imposta” (importo IVA calcolato sull’imponibile) non possono rimanere vuoti.
Riguardo i contribuenti residenti che accedono al regime forfetario, ora anche in formato extra large con la nuova legge di Bilancio (nuovo tetto a 65 mila euro, no addebito dell’IVA, no fattura elettronica B2B e B2C, salvo Pubblica Amministrazione destinataria della fattura, no obbligo di tenuta delle scritture contabili e aliquota flat del 15%, ridotta al 5% per i newbie applicata sul reddito determinato in modo forfetario applicando i coefficienti di redditività: rivolgetevi ad un bravo commercialista per valutare la convenienza economica: deduzioni e detrazioni fiscali pesanti, costi d’esercizio elevati ecc. possono rendere il regime sconveniente), il discorso cambia: ai fini IVA costoro non applicano l’IVA, ossia non esercitano la rivalsa e non detraggono l’imposta.
Sono esonerati dagli obblighi di versamento e di liquidazione dell’imposta nonché da tutti gli obblighi dichiarativi e contabili previsti dal DPR 633 sopracitato.
Pertanto, occorrerà emettere fattura, ma senza addebito d‘imposta, Obbligatoria una marca da bollo da € 2,00 sulle fatture di importo superiore a € 77,47. Sulla fatture emesse dovrà essere indicata l’annotazione “Operazione in franchigia di IVA, ai sensi dell’articolo 1, commi 54-88 della legge 190/2014”, non “Inversione contabile o reverse charge IVA articolo 7-ter DPR 633/1972”, che è un’operazione fiscale del tutto diversa in cui l’IVA la integra chi la riceve (non fate confusione!).
“A chi devo emettere la ricevuta o la fattura?”
Ed eccoci arrivati finalmente al problemone che – dopo la fornitura di carta igienica ai guest - di più angustia gli host italici: il destinatario del documento.
Riguardo le “esperienze” (anche qui è AIRBNB che gestisce il pagamento), gli adempimenti fiscali richiesti – ripeto - sono del tutto analoghi per gli host di “esperienze” a quanto previsto per i corrispettivi dei contratti di locazione.
Il rapporto che lega host, guest ed AIRBNB, che è un semplice intermediario di home-booking, si basa su due tipi di “negozi” giuridici diversi.
Il primo scaturente dalla principale prestazione gravante sul guest nei confronti dell’host in conseguenza del corrispettivo della c.d. ’“esperienza”, il cui pagamento viene accertato dalla ricevuta/fattura (commissioni escluse) rilasciata direttamente dal creditore-host a favore del debitore-guest, non a favore dell’intermediario: concentratevi sul rapporto che vi lega all’ospite, rimaniamo in questo ambito per un attimo: chiedo. “Sul corrispettivo voi applicate forse delle commissioni!?”).
Il secondo negozio coinvolge, invece, l’host, in virtù non della “esperienza” con il suo guest, ma del rapporto di intermediazione (lasciamo perdere se con rappresentanza o senza rappresentanza) che lo lega ad AIRBNB, il quale, posto che gli addebita i costi del servizio per le “esperienze”, emetterà la sua fattura, riaccreditandogli ia somma concordata, tenuto conto del servizio offertogli (commissioni incluse).
Conclusione di questo lungo predicozzo: mai confondere l’obbligazione che sorge a carico dell’ospite per effetto dell’esperienza o dell’affitto con l’obbligazione che sorge a carico dell’host nei confronti del portale per effetto del rapporto di intermediazione.
Il post è finito, andate in pace!
Ciao, sto cercando di raccapezzarmi anch'io con le fatture di Airbnb, in particolare ho notato che per un cliente che ha modificato la prenotazione (non aggiunto, solo modificato) compaiono ora DUE fatture, per lo stesso importo ma diversa numerazione, senza che vi sia una nota di credito. Innanzitutto siamo sicuri che queste fatture che si trovano nel dettaglio delle prenotazioni siano da trattare come vere e proprie fatture, e non come semplici ricevute (fatturando quindi solo il netto ad AirBnb)? Nel primo caso (fatture propriamente dette), come gestire un caso come questo con doppia fatturazione? In contabilità dovrei registrarle entrambe, se non c'è una nota di credito, ma la partita rimarrebbe aperta per forza di cose, e comunque si tratterebbe di un costo "fittizio" a tutti gli effetti.
Ciao, io leggo ora il psot del 2019. Vorrei per favore una risposta netta: azienda agricola, facciamo esperienze. Io finora ho sempre solo fatto scontrino lordo (es. costo dell'esperienza al cliente su Airbnb 50€ = scontrino 50€). Devo fare anche la fattura a Airbnb?
Grazie
Buongiorno,
sono un host con partita iva in regime ordinario e devo emettere una fattura ad un ospite.
Cosa devo mettere come descrizione nel campo descrittivo della fattura? Quale aliquota IVA devo applicare nella fattura che emetto nei confronti dell'ospite? Per determinare l'ammontare dell'iva dovrei scorporare l'imposta dal totale del pagamento ricevuto?
Vi ringrazio
@Gino126 il tuo commercialista cosa consiglia?
Chiedo anche a @Camilla269 @Roberta847 @Federica578?
___________________________
Pubblicala cliccando >>QUI<< troveremo la risposta insieme.
Dai un’occhiata alla nostra netiquette, le
Linee guida della communityCiao Emily, nonostante tutte le info che hai scritto ci sono un paio di cose non chiare....ah sono un host non professionista, quindi emetterei una ricevuta.
1) non capisco qual'è l'importo da inserire;
2) queste ricevute devo poi presentarle al commercialista per pagarci su le tasse? ma se do al commercialista la lista dei compensi che rilascia airbnb sempre per calcolare le tasse, non pagherei due volte le tasse sullo stesso compenso? Airbnb mi ha detto che quelle ricevute non devo presentarle....boh? voi come fate?
Grazie 1000 se potrete rispondermi, altrimenti devo rifiutare delle prenotazioni perchè non so come fare.
Katia