[GUIDA] LOCAZIONE TURISTICA, NORMATIVE E TASSE: come operare da Regolari e Responsabilmente!

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Orvieto, Italy

[GUIDA] LOCAZIONE TURISTICA, NORMATIVE E TASSE: come operare da Regolari e Responsabilmente!

[GUIDA] NORMATIVE e TASSE per LOCAZIONI TURISTICHE o LT regolari e responsabili! (partendo dal buon testo base di Edoardo, ma completandolo correggendolo integrandolo e modificandolo secondo la mia personale conoscenza e sensibilità)

 

COSA:

 

La locazione turistica è la concessione di unità immobiliari ad uso abitativo per finalità “turistiche”, dunque precaria, voluttuaria e di durata limitata.
A differenza del B&B, si concede il semplice godimento dell’immobile e NON anche la fornitura di 'servizi alla persona' tipici extralberghieri ed alberghieri quali la Colazione, la Pulizia / il Riordino delle camere DURANTE il soggiorno ed il Cambio Biancheria da letto e da bagno DURANTE il soggiorno, NE' 'servizi aggiuntivi o complementari o accessori' di alcun genere.

 

DOVE / PRESUPPOSTI NORMATIVI:

 

Articoli 1571 e seguenti del Codice Civile.
Articolo 1 c. 2 lettera c) L. 09.12.1998 n. 431.
Articolo 53 D.Lgs. 79/2011 (CODICE DEL TURISMO): “Gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del Codice Civile in tema di locazione”.
Per la Pubblica Sicurezza, il TULPS (Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza).
Per i Redditi, il TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi).
Spesso: Legge / Regolamento Regionali sul Turismo, e/o Norme locali comunali.

 

CONTRATTO SCRITTO:

 

Anche per locazioni inferiori a 30 gg. SERVE SEMPRE UN CONTRATTO SCRITTO.
Diverso è dire che IL CONTRATTO DEVE ESSERE REGISTRATO PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE OBBLIGATORIAMENTE SOLO SE IL SOGGIORNO E' DI ALMENO 30 GG.
L’art. 1, c. 4 della Legge n. 431/1998 in combinato disposto con l'art. 13, c. 5, è il PRESUPPOSTO di questo Obbligo.


a) LOCAZIONE TURISTICA LUNGA (“Contratto Casa Vacanze”): incluse clausole su modalità di pagamento del canone, sua rivalutazione in corso di contratto e deposito cauzionale;


b) LOCAZIONE TURISTICA BREVE (“Contratto Brevi Vacanze”): non più di 15/30 giorni, incluse clausole sul recesso, sull'entità delle spese accessorie e su eventuali spazi accessori;


c) LOCAZIONE TURISTICA BREVISSIMA (“Contratto Week-End”): inclusa pattuizione forfetaria dei consumi utenze (luce, acqua, gas, ecc.).

 

REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO:

 

Se almeno 30 gg.
Marca da bollo su Ricevute di pagamento del canone di locazione (2 Euro se superiori a 77,47 Euro). Marca da bollo sul Contratto registrato, da 16 Euro, ogni 4 facciate o ogni 100 righe.
Il DPR 26/04/1986 n. 131 Tariffa Parte II – Atti soggetti a registrazione solo in caso d’uso – art. 2-bis è il PRESUPPOSTO.
Circolare 26/2011 Agenzia delle Entrate: 30 gg. calcolando TUTTI i rapporti di locazione che uno stesso soggetto ha intrattenuto nel corso dell’ANNO con quel locatario (superati i 30 gg. scatta l’obbligo).

 

SUBLOCAZIONE DA PARTE DI INQUILINO NON PROPRIETARIO:

 

Necessario che il contratto base “proprietario-conduttore” contempli la clausola di sublocazione!

 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI (CEDOLARE SECCA SI O NO):

 

a) PROPRIETARIO di immobile CHE LOCA produce Redditi “Fondiari” o ''Da Fabbricato'' (art. 25 c. 1 TUIR), dunque Cedolare Secca al 21% sul 100% del reddito SI, a patto che i due soggetti siano privati. Incluso il caso di Locazione di Singole Stanze (Circolare 26/2011 Agenzia delle Entrate).

Oppure si può pagare per Scaglioni IRPEF (con possibile deduzione del 5% del reddito a titolo forfettario – DPR n. 917/1986, dunque sul 95% del reddito totale).

 

b) INQUILINO di immobile CHE SUBLOCA non produce Redditi Fondiari o Da Fabbricato, ma Redditi ''Diversi'' e pertanto NO CEDOLARE SECCA, bensì il Reddito imponibile sarà la differenza tra quanto incassato nell’anno ed il canone di locazione riconosciuto al proprietario (art. 67 c. 1 l. h TUIR).

 

RICEVUTA PER PAGAMENTI:

 

Sebbene per pagamenti online tracciati altrimenti (bonifico, paypal, ecc.) secondo alcuni non serva emettere Ricevute, sarebbe bene SEMPRE consegnare una RICEVUTA DI PAGAMENTO al momento del pagamento. Nel caso di importi superiori a 77,47 € si deve apporre a cura di chi loca / subloca 1 Imposta di bollo da 2 € sulla copia Originale per il cliente / ospite (volendo se ben specificato in anticipo anche a carico del cliente / ospite), annotando sulla copia del gestore la voce “Imposta di Bollo da 2 Euro appplicata sull’originale, ID dell'imposta XXXXXXXXXXXXXX”, perchè queste cose non funzionano ''sulla fiducia''.
Anche se il pagamento avviene tramite Web, infatti, se il portale di riferimento si limita ad emettere ricevuta per i suoi Costi del Servizio (commissione), il gestore DEVE ugualmente emettere Ricevuta.

 

TASSA DI SOGGIORNO:

 

Alcuni Comuni (almeno quelli inclusi in determinate liste di città a vocazione turistica) prevedono l’obbligo per i Gestori di farsi 'AGENTI CONTABILI DI FATTO' per conto del proprio Comune, così da dover prelevare all'arrivo in contanti in Euro la cosiddetta Tassa di Soggiorno, variabile da Comune a Comune e talora anche sulla base della propria specifica Tipologia Ricettiva. Si potrà chiedere meglio al proprio SUAR (Roma) o SUAP (altrove) Comunale.

 

COMPETENZA REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE:

 

Ciascuna Regione ha la possibilità eventualmente di specificare o delimitare alcuni aspetti, grazie alla POTESTA' CONCORRENTE IN MATERIA DI TURISMO, ad esempio al fine di delimitare chi eserciti l'attività imprenditorialmente e chi invece solo per godere del proprio diritto di proprietà. Pertanto si consiglia di leggere sempre ANCHE la propria Legge / Regolamento Regionali sul Turismo, per verificare se quei testi citano anche la propria Locazione (o LT o Appartamenti ad Uso Turistico o AAUT o termini equivalenti).

Le Regioni (ex Province, o in alcuni casi tuttora qualche Provincia) possono richiedere la comunicazione (di solito tramite internet, in determinati Portali dedicati) dei Flussi o Movimenti ISTAT di ospiti a fini statistici. Si consiglia dunque di verificare tale incombenza sia sul Testo Regionale sul Turismo sia presso il proprio SUAP comunale.

I Comuni, come detto, possono richiedere la Tassa o Imposta di Soggiorno.

 

COMUNICAZIONE ALLA QUESTURA (PORTALE ALLOGGIATI WEB POLIZIA DI STATO):

 

Anche le locazioni turistiche hanno SEMPRE E OVUNQUE l’obbligo di comunicare alle Questura competente come gli Extralberghieri e gli Alberghieri (ecc.) i dati / le presenze / gli arrivi degli ospiti.
Il Presupposto è la Circolare interpretativa del Ministero dell’Interno del 26/06/2015.

Per il Link al Portale Alloggiati Web basta cercare su Google, selezionare la propria Questura ed accedere all’area “Carta dei Servizi” per scaricare i i moduli on-line. Nota: nel frattempo è possibile comunicare i dati degli alloggiati (sempre entro le 24 ore dall’arrivo o all’arrivo stesso per soggiorni inferiori alle 24 ore), attraverso le Schedine Alloggiati da comunicare via fax o consegnare personalmente, ma solo fino all'attivazione del servizio online, con consegna di apposite Credenziali di Accesso (Username e Password), ottenibili anche o solo via PEC (indirizzo di posta certificata).

 

SEGNI DISTINTIVI DELL’ATTIVITA’:

 

No Insegne. No Segnaletiche di alcun tipo. No denominazioni quali B&B, CASE VACANZE, APPARTAMENTI VACANZA, né le altre già utilizzate ad indicare precise ed esistenti Tipologie Ricettive dell'Extralberghiero e dell'Alberghiero (ecc.). Nota: è possibile che in alcuni Testi Regionali sul Turismo LT e CAV siano equiparate quanto a incombenze burocratiche e solo in quel caso, creando non poca confusione, si parla indifferentemente di Locazioni Turistiche e di CAV. Un esempio al momento è Milano e la Lombardia. Sulla legittimità o meno di queste prescrizioni si parlerà altrove.

 

QUALI SERVIZI:

 

No SERVIZI ALLA PERSONA. No SERVIZI AGGIUNTIVI, ACCESSORI, COMPLEMENTARI. Tuttavia è possibile fornire la biancheria (copriletto, lenzuola, coperte) a condizione che ciò non avvenga nel corso della permanenza dell’ospite, cioè DURANTE lo stesso soggiorno.

Una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (Ord. 6501/2014) afferma che “In materia di IVA, in ipotesi di concessione in godimento di un immobile arredato accompagnata dalla prestazione di servizi non direttamente inerenti al godimento della “res locata” (come la climatizzazione o la somministrazione di acqua, luce e gas), ma di carattere personale (come le pulizie od il cambio della biancheria), il rapporto, specialmente se si inserisca in un'attività avente ad oggetto la cessione di una pluralità di immobili, non è qualificabile come locazione immobiliare ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633”.

 

Insomma, detto in altre parole, TUTTI I DIRITTI DI UNA LOCAZIONE TURISTICA FINISCONO DOVE INIZIA L'ESERCIZIO ABUSIVO DI ATTIVITA' RICETTIVA EXTRALBERGHIERA DI B&B AFFITTACAMERE CASA VACANZE (ECC.) O ALBERGHIERA DI HOTEL (ECC.). Anche perchè in quel caso i Redditi prodotti muterebbero la propria natura, di certo non sarebbero più definibili Fondiari o Da Fabbricato.

 

ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA:

 

Non varia in base alla diversa durata del Contratto di locazione.

L’art. 6, c. 3 del D.Lgs. n. 192/2005 prevede per i nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari l’inserimento di un’apposita clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla prestazione energetica degli edifici.

 

PUBBLICITA’, SI O NO:

 

E’ ammesso l’utilizzo di piattaforme di booking come AirBnb (salvo diversi pronunciamenti di singole Regioni, sulla cui legittimità o meno tuttora si discute: si veda il caso Emilia-Romagna e Bologna), almeno finchè trattasi di Redditi Fondiari o da Fabbricato. Da leggi preesistenti e sovraordinate invece sappiamo tutti bene come le valutazioni Fiscali (di valenza nazionale statale) della Guardia di Finanza, dell'Agenzia delle Entrate e dell'Amministrazione Finanziaria siano di carattere più complesso e trattino di una serie di 'concause' o 'indizi' che potrebbero far presumere l'IMPRENDITORIALITA' e pertanto l'assoggettamento ad IVA di alcune attività. In particolare, quando si parla di Redditi Diversi e Redditi Da Impresa il discrimine viene messo in riferimento a Criteri nazionali statali quali: OCCASIONALITA', SALTUARIETA', NON ORGANIZZAZIONE di un'attività, contrapposti a CONTINUATIVITA', STABILITA', ORGANIZZAZIONE di un'attività, sul cui significato si rimanda a leggi e norme di tipo statale e valide nell'intero territorio della Nazione Italiana. Alla luce di questi criteri, non tutti i siti internet sarebbero altrettanto 'organizzati', ad esempio Booking, con la sua prenotazione immediata obbligatoria e la sua imponente organizzazione potrebbe essere valutato diversamente rispetto ad un semplice sito che elencasse nomi, numeri di telefono e indirizzi mail (Subito, ecc.). Il discorso, tuttavia, sembra NON riguardare al momento coloro che, come locazione, producano Redditi Fondiari o da Fabbricato, ma si consiglia di tenersi aggiornati ed informati sull'argomento per la propria tutela.

 

LOCAZIONE TURISTICA E COMODATO D’USO:

 

Il Comodatario di immobile ad uso gratuito che gestisce l’immobile con finalità turistiche, benchè non viga alcun divieto in tal senso, farebbe bene a ricordare che, secondo la Risoluzione n. 394 del 22/10/2008 (Agenzia delle Entrate) il Reddito prodotto AVRA' NATURA FONDIARIA O DA FABBRICATO MA SARA' IN CAPO AL REALE PROPRIETARIO e NON a lui stesso NE' come Reddito Diverso!

 

Sperando di aver chiarito una serie di primi dubbi, buon godimento dei vostri / nostri diritti, nel rispetto dei diritti degli altri! : )

1 Risposta Migliore
Orvieto-In-Centro0
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Orvieto, Italy

@Orvieto-In-Centro0, e naturalmente UN COMUNE PUO' RICHIEDERE UNA SORTA DI ''COMUNICAZIONE DI PRIMA APERTURA'' O ''SCIA'' SEMPLIFICATA anche alle Locazioni Turistiche o Appartamenti ad Uso Turistico o AAUT o nomi corrispondenti (tanto più in quelle Regioni che come la Lombardia tendono ad assoggettare le LT agli stessi adempimenti delle CAV, ma non solo lì). Basta chiedere al proprio SUAR (Roma) / SUAP (altrove) Comunale territorialmente competente. : )

368 Risposte 368
Orvieto-In-Centro0
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Orvieto, Italy

@Orvieto-In-Centro0, e naturalmente UN COMUNE PUO' RICHIEDERE UNA SORTA DI ''COMUNICAZIONE DI PRIMA APERTURA'' O ''SCIA'' SEMPLIFICATA anche alle Locazioni Turistiche o Appartamenti ad Uso Turistico o AAUT o nomi corrispondenti (tanto più in quelle Regioni che come la Lombardia tendono ad assoggettare le LT agli stessi adempimenti delle CAV, ma non solo lì). Basta chiedere al proprio SUAR (Roma) / SUAP (altrove) Comunale territorialmente competente. : )

Ciao

quindi se ho capito bene devo far firmare contratto anche se la permanenza dura solo un week end?

però in questo caso non lo

registro - lo so firma e basta - e al check out rilascio la ricevuta per il soggiorno con marca da bollo + ricevuta della tassa di soggiorno riscossa.

corretto?

grazie mille!

@Roberta127, come detto nel Post principale lo SCRIVERE un contratto (sempre, anche per soggiorni di 1 sola notte) non c'entra niente col REGISTRARE un contratto (per soggiorni di almeno 1 mese) presso l'A.d.E. Ed è stato citato sopra anche il Presupposto che ha previsto l'obbligatorietà per le Locazioni / Affitti di Contratti sempre scritti.

 

Per il resto, saranno validi esattamente tutti i passaggi indicati sopra nel post principale paragrafo dopo paragrafo (riconosci ogni paragrafo da titoletti scritti in maiuscolo): evito di rielencarti qui tutto per non rischiare di dimenticare qualcosa, e per non essere troppo prolisso inutilmente. Il post non è scritto in modo troppo complicato, ho cercato di rendere il testo di Edoardo più facilmente interpretabile dai più.

 

Ovviamente alcuni Comuni possono NON richiedere una SCIA, o possono NON richiedere una Tassa di Soggiorno, o possono NON richiedere la Comunicazione dei Flussi Turistici ISTAT, mentre alcune Regioni possono NON parlare delle locazioni nei propri Testi Regionali sul Turismo. Ma per completezza sopra abbiamo previsto tutti i casi possibili, scrivendo in modo chiaro accanto a quelli eventuali che POSSONO verificarsi ma anche NON verificarsi, a seconda degli enti locali di riferimento.

 

Ognuno dovrà pertanto sempre rivolgersi anche al proprio SUAP / SUAR Comunale, leggersi il proprio Testo Regionale sul Turismo, e parlare con un Commercialista, oltre che con altri Professionisti (ad esempio per le varie Certificazioni), ecc.

 

Direi che se si decide di essere una LOCAZIONE / AFFITTO e non una ATTIVITA' COMMERCIALE, fondamentali diventano:

 

a) CONTRATTI SEMPRE SCRITTI; b) ASSENZA DI SERVIZI 'ALLA PERSONA' E DI SERVIZI 'COMPLEMENTARI' O 'ACCESSORI'; c) ASSENZA DI DENOMINAZIONI CHE RICORDINO ATTIVITA' COMMERCIALI GIA' ESISTENTI.

 

Ma ovviamente restano anche tutti gli altri adempimenti detti sopra, tra cui anche quelli da te menzionati nel commento: contratti scritti ma non registrati se soggiorni brevi, firma tua e degli ospiti in calce al contratto, ricevuta al guest con eventuale marca da bollo da 2 Euro per importi superiori a 77,47 Euro (che sarà non fiscale se non hai partita iva), e opportuna separata quietanza per la tassa di soggiorno (se eventualmente il tuo Comune la richiede), da prelevare preferibilmente cash in contanti al primo arrivo come aggiuntiva rispetto al prezzo del soggiorno e mai inclusa nel prezzo del soggiorno, sia per non doverci pagare sopra delle tasse non facendo essa parte del reddito imponibile, sia perchè sarebbe poco trasparente l'ammontare della cifra effettivamente richiesta, sia perchè il turista deve sapere bene cosa sta pagando e a quale scopo.

 

Ma appunto rileggi ogni punto paragrafo per paragrafo, l'abbiamo scritto apposta per non dimenticarci nulla nei commenti scritti con troppa fretta. Ciao! ; )

Buongiorno,

leggo che la ricevuta di pagamento è una ricevuta NON fiscale a meno che l'host non abbia partita iva, giusto?

Chiedo conferma perché potrei ospitare un guest in viaggio di lavoro che vorrebbe una fattura fiscale per farsi rimborsare le spese e non so se questa è una richiesta che posso soddisfare non avendo io partita iva.

 

Colgo l'occasione per ringraziarvi anche per tutte le altre preziose info e la guida!

Anna4
Level 4

SAlve e grazie delle preziose informazioni e delucidazioni.

Mi trovo però di fronte ad un altro scoglietto. Quando rivevo prenotazioni per uno o piu mesi, informo l' ospite dell' obbligo di sottoscrivere un regolare contratto di affitto...... e qui tutti si arenano!!!!!
Gli ospiti NON SANNO di questo obbligo ( credo in tutti i Paesi, non solo in Italia) e fanno fatica ad accettare tale condizione. Senza il contratto però si va nell' illecito plateale e  va nei guai l' host.

Come si può risolvere tale disputa? Non ho trovato tra le regole airbnb alcuna informazione a riguardo destinata al guest.....

grazie

ANNA

Orvieto-In-Centro0
Level 10
Orvieto, Italy

@Anna4, ciao. Questi di cui trattiamo non sono Termini di Servizio di Airbnb nè la Guida o Regolamento interno di Airbnb, bensì LEGGI NAZIONALI, REGIONALI, LOCALI COMUNALI ITALIANE, per cui come noi Turisti all'estero dobbiamo adeguarci alle leggi del Paese che ci ospita, così chi viene in Italia dovrà adeguarsi alle nostre Leggi Italiane, tutto qui. Secondo me se nelle Regole della Casa o nella Descrizione dell'annuncio, trovaste un posticino adatto bene in vista per chiarire cosa siete (visto che il turista non può indovinarlo) e cioè ''Affitto o Locazione Ex Codice Civile'', magari tradotto anche in inglese in qualche modo, il turista non si immaginerebbe di andare in hotel o in b&b, ma di prendere una casa in affitto o 1 stanza al suo interno in affitto (e l'affitto prevede da sempre da che mondo è mondo dei contratti scritti). Ciao! : )

 

PS: VORREI INFATTI QUI PRECISARE CHE NON TUTTI DEVONO SEGUIRE QUESTE NORMATIVE QUI ESPOSTE, MA SOLO CHI AFFITTA O LOCA IMMOBILE INTERO O PARTE DI ESSO.

 

INCOMBENZE DIVERSE (ALMENO IN PARTE) HANNO EXTRALBERGHIERI, ALBERGHIERI, E STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA, CHE COME NOTO NON SONO DEFINIBILI NE' ''AFFITTI'' NE' ''LOCAZIONI'' NE' HANNO ALCUN BISOGNO DI SCRIVERE O FAR FIRMARE ''CONTRATTI DI LOCAZIONE''. ; )

Gent.mo @Orvieto-In-Centro0

In merito al contratto di locazione lei 

utilizza modelli differenti a seconda della durata della locazione 

tradotti anche in inglese

(Chiaramente non si può chiedere ad uno straniero di firmare un contratto in italiano !)

Può indicarmi dove reperire fac simile?

 

In merito al comodato (da un familiare) è utile o tanto vale essendo reddito fondiario in capo al proprietario intestare direttamente a lui tutti i permessi e comunicazioni?

 

Ultima domanda come ci si comporta se un appartamento è cointestato

(Es due fratelli)

Airbnb a chi fattura? 

Se fa da sostituto d imposta dovrebbe versare 50% a nome  di entrambi

Ho visto sentenze contraddittorie ovvero che anche reddito fondiario si potrebbero riferire ad un solo proprietario cointestatario 

Lei o qualcuno sa consigliarmi?

grazie

Roberto143
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Bologna, Italy

Caro @Marco600,

perché, se siamo in Italia, uno straniero non dovrebbe firmare un contratto in italiano?

nel caso in cui, malauguratamente, il contratto dovesse essere "attivato" (per una controversia), in quale tribunale (quale lingua) verrebbe discusso?

E poi scusa, perché in inglese si? 

Gli stranieri sono tutti inglesi?

Se venisse un francese (o un russo, o un brasiliano), dovrebbe firmare in inglese ma non in italiano?

Roberto143
Level 10
Bologna, Italy

@Marco600

 

Sulle modalità del versamento come sostituto d'imposta ancora non si sa nulla, visto che i portali maggiori per il momento stanno facendo opposizione.

Vedremo nei prossimi mesi chi vincerà il braccio di ferro con l'Amministrazione fiscale.

 

Presumo (ma si tratta di mera speculazione, in attesa di precise istruzioni fa parte dell'Ade, che:

- i portali non potranno caricarsi di compiti che spettano specificamente all'AdE e al contribuente; cosí immagino che in caso di cointestazione (e la cointestazione potrebbe anche essere ben superiore a due/tre nominativi - avete presente gli immobili frutto di eredità, che hanno comproprietà tra nipoti, cugini, pronipoti, con quote tipo millesimi condominiali?) la ritenuta d'acconto venga fatta solo sul nominativo titolare dell'annuncio, il quale a quel punto nella dichiarazione dei redditi andrà a credito di imposta, mentre gli altri pagheranno normalmente la loro quota irpef nelle rispettive dichiarazioni.

Ma aspettiamo di vedere cosa ci dicono davvero.

Marco600
Level 2
Bologna, Italy

Grazie @Roberto143

scusa ancora il disturbo ma davvero non riesco a trovare Un referente attendibile a parte te

Quindi nel frattempo se c e un contenzioso  chi fa da sostituto d imposta x gli immobili affittati dai portali che fanno booking? Non paga nessuno?

 

per la questione del limite dei 180 gg cambia da Regione a Regione 

Se ho capito bene tipo in Toscana c' é limite  ma in Emilia Romagna no

(Per ora) giusto? 

 

....Io ho trovato la citazione di una sentenza recente dove i redditi fondiari possono essere dichiarati anche da un solo proprietario questo semplificherebbe le cose per immobili in conproprietà di più persone.

se vuoi posso allegare riferimenti

 

Grazie per il supporto

 

 

 

Roberto143
Level 10
Bologna, Italy

@Marco600

 

Il DL50 introduce una tassazione alla fonte, ma non introduce una nuova tassa.

Serve per scovare gli evasori, ma per chi opera correttamente, e in sede di dichiarazione dei redditi inserisce regolarmente i redditi derivanti dai soggiorni, non cambia assolutamente nulla.

Quindi, l'eventuale contenzioso tra portali e Stato non cambierebbe nulla rispetto all'attualità: chi già dichiara regolarmente continuerà a farlo, cosí come chi evade.

 

La legge regionale Toscana é stata impugnata dal CdM per incostituzionalità su alcuni aspetti legati proprio alla locazione turistica e ai criteri di imprenditorialità... non mi risulta sia stata riscritta per il momento

 

la problematica della dichiarazione degli affitti pro-quota in caso di comproprietà dovrà essere chiarita dall'AdE nelle istruzioni ai portali sulle modalità di raccolta e segnalazione dei dati (e versamento dell'imposta); probabilmente la ritenuta alla fonte comporterà anche altri aspetti da chiarire che magari al momento ci sfuggono.

Non so se la dichiarazione in capo ad uno dei nominativi risolva il problema (poi si ritroverebbe a doversi far restituire la tassazione pagata per gli altri, e nel caso di comproprietà "amichevoli" potrebbe non essere un problema, ma non cosí sicuramente in tutti i casi)... io preferirei eventualmente andare a credito di imposta e aspettare qualche mese il rimborso. 🙂

Marco600
Level 2
Bologna, Italy

Grazie @Roberto143

 

 

Orvieto-In-Centro0
Level 10
Orvieto, Italy

@Anna4, e inoltre, se sei una Locazione, quello scoglietto dovresti incontrarlo sempre, anche per soggiorni inferiori ai 30 gg., perchè, come puoi leggere sopra nel post principale, I CONTRATTI VANNO SCRITTI E FIRMATI SEMPRE, ANCHE PER SOGGIORNI DI 1-7-14-21-28 NOTTI. Ciao! ; )

Difatti informo "SEMPRE prima della conferma" dell' obbligo del contratto, la mia sservazione è che a questa info gli ospiti "non confermano la prenotazione".....quindi quello che volevo far notare e che se tale informazione partisse a monte da Airbnb gli ospiti ne sarebbero già a conoscenza e non resterebbero sorpresi....

cmq grazie a tutti

anna. 

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