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Avendo avuto riscontri positivi indico quali sono i passaggi necessari per fare oggi locazione turistica a Roma:
1. AUTORIZ...
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[GUIDA] NORMATIVE e TASSE per LOCAZIONI TURISTICHE o LT regolari e responsabili! (partendo dal buon testo base di Edoardo, ma completandolo correggendolo integrandolo e modificandolo secondo la mia personale conoscenza e sensibilità)
COSA:
La locazione turistica è la concessione di unità immobiliari ad uso abitativo per finalità “turistiche”, dunque precaria, voluttuaria e di durata limitata.
A differenza del B&B, si concede il semplice godimento dell’immobile e NON anche la fornitura di 'servizi alla persona' tipici extralberghieri ed alberghieri quali la Colazione, la Pulizia / il Riordino delle camere DURANTE il soggiorno ed il Cambio Biancheria da letto e da bagno DURANTE il soggiorno, NE' 'servizi aggiuntivi o complementari o accessori' di alcun genere.
DOVE / PRESUPPOSTI NORMATIVI:
Articoli 1571 e seguenti del Codice Civile.
Articolo 1 c. 2 lettera c) L. 09.12.1998 n. 431.
Articolo 53 D.Lgs. 79/2011 (CODICE DEL TURISMO): “Gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del Codice Civile in tema di locazione”.
Per la Pubblica Sicurezza, il TULPS (Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza).
Per i Redditi, il TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi).
Spesso: Legge / Regolamento Regionali sul Turismo, e/o Norme locali comunali.
CONTRATTO SCRITTO:
Anche per locazioni inferiori a 30 gg. SERVE SEMPRE UN CONTRATTO SCRITTO.
Diverso è dire che IL CONTRATTO DEVE ESSERE REGISTRATO PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE OBBLIGATORIAMENTE SOLO SE IL SOGGIORNO E' DI ALMENO 30 GG.
L’art. 1, c. 4 della Legge n. 431/1998 in combinato disposto con l'art. 13, c. 5, è il PRESUPPOSTO di questo Obbligo.
a) LOCAZIONE TURISTICA LUNGA (“Contratto Casa Vacanze”): incluse clausole su modalità di pagamento del canone, sua rivalutazione in corso di contratto e deposito cauzionale;
b) LOCAZIONE TURISTICA BREVE (“Contratto Brevi Vacanze”): non più di 15/30 giorni, incluse clausole sul recesso, sull'entità delle spese accessorie e su eventuali spazi accessori;
c) LOCAZIONE TURISTICA BREVISSIMA (“Contratto Week-End”): inclusa pattuizione forfetaria dei consumi utenze (luce, acqua, gas, ecc.).
REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO:
Se almeno 30 gg.
Marca da bollo su Ricevute di pagamento del canone di locazione (2 Euro se superiori a 77,47 Euro). Marca da bollo sul Contratto registrato, da 16 Euro, ogni 4 facciate o ogni 100 righe.
Il DPR 26/04/1986 n. 131 Tariffa Parte II – Atti soggetti a registrazione solo in caso d’uso – art. 2-bis è il PRESUPPOSTO.
Circolare 26/2011 Agenzia delle Entrate: 30 gg. calcolando TUTTI i rapporti di locazione che uno stesso soggetto ha intrattenuto nel corso dell’ANNO con quel locatario (superati i 30 gg. scatta l’obbligo).
SUBLOCAZIONE DA PARTE DI INQUILINO NON PROPRIETARIO:
Necessario che il contratto base “proprietario-conduttore” contempli la clausola di sublocazione!
DICHIARAZIONE DEI REDDITI (CEDOLARE SECCA SI O NO):
a) PROPRIETARIO di immobile CHE LOCA produce Redditi “Fondiari” o ''Da Fabbricato'' (art. 25 c. 1 TUIR), dunque Cedolare Secca al 21% sul 100% del reddito SI, a patto che i due soggetti siano privati. Incluso il caso di Locazione di Singole Stanze (Circolare 26/2011 Agenzia delle Entrate).
Oppure si può pagare per Scaglioni IRPEF (con possibile deduzione del 5% del reddito a titolo forfettario – DPR n. 917/1986, dunque sul 95% del reddito totale).
b) INQUILINO di immobile CHE SUBLOCA non produce Redditi Fondiari o Da Fabbricato, ma Redditi ''Diversi'' e pertanto NO CEDOLARE SECCA, bensì il Reddito imponibile sarà la differenza tra quanto incassato nell’anno ed il canone di locazione riconosciuto al proprietario (art. 67 c. 1 l. h TUIR).
RICEVUTA PER PAGAMENTI:
Sebbene per pagamenti online tracciati altrimenti (bonifico, paypal, ecc.) secondo alcuni non serva emettere Ricevute, sarebbe bene SEMPRE consegnare una RICEVUTA DI PAGAMENTO al momento del pagamento. Nel caso di importi superiori a 77,47 € si deve apporre a cura di chi loca / subloca 1 Imposta di bollo da 2 € sulla copia Originale per il cliente / ospite (volendo se ben specificato in anticipo anche a carico del cliente / ospite), annotando sulla copia del gestore la voce “Imposta di Bollo da 2 Euro appplicata sull’originale, ID dell'imposta XXXXXXXXXXXXXX”, perchè queste cose non funzionano ''sulla fiducia''.
Anche se il pagamento avviene tramite Web, infatti, se il portale di riferimento si limita ad emettere ricevuta per i suoi Costi del Servizio (commissione), il gestore DEVE ugualmente emettere Ricevuta.
TASSA DI SOGGIORNO:
Alcuni Comuni (almeno quelli inclusi in determinate liste di città a vocazione turistica) prevedono l’obbligo per i Gestori di farsi 'AGENTI CONTABILI DI FATTO' per conto del proprio Comune, così da dover prelevare all'arrivo in contanti in Euro la cosiddetta Tassa di Soggiorno, variabile da Comune a Comune e talora anche sulla base della propria specifica Tipologia Ricettiva. Si potrà chiedere meglio al proprio SUAR (Roma) o SUAP (altrove) Comunale.
COMPETENZA REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE:
Ciascuna Regione ha la possibilità eventualmente di specificare o delimitare alcuni aspetti, grazie alla POTESTA' CONCORRENTE IN MATERIA DI TURISMO, ad esempio al fine di delimitare chi eserciti l'attività imprenditorialmente e chi invece solo per godere del proprio diritto di proprietà. Pertanto si consiglia di leggere sempre ANCHE la propria Legge / Regolamento Regionali sul Turismo, per verificare se quei testi citano anche la propria Locazione (o LT o Appartamenti ad Uso Turistico o AAUT o termini equivalenti).
Le Regioni (ex Province, o in alcuni casi tuttora qualche Provincia) possono richiedere la comunicazione (di solito tramite internet, in determinati Portali dedicati) dei Flussi o Movimenti ISTAT di ospiti a fini statistici. Si consiglia dunque di verificare tale incombenza sia sul Testo Regionale sul Turismo sia presso il proprio SUAP comunale.
I Comuni, come detto, possono richiedere la Tassa o Imposta di Soggiorno.
COMUNICAZIONE ALLA QUESTURA (PORTALE ALLOGGIATI WEB POLIZIA DI STATO):
Anche le locazioni turistiche hanno SEMPRE E OVUNQUE l’obbligo di comunicare alle Questura competente come gli Extralberghieri e gli Alberghieri (ecc.) i dati / le presenze / gli arrivi degli ospiti.
Il Presupposto è la Circolare interpretativa del Ministero dell’Interno del 26/06/2015.
Per il Link al Portale Alloggiati Web basta cercare su Google, selezionare la propria Questura ed accedere all’area “Carta dei Servizi” per scaricare i i moduli on-line. Nota: nel frattempo è possibile comunicare i dati degli alloggiati (sempre entro le 24 ore dall’arrivo o all’arrivo stesso per soggiorni inferiori alle 24 ore), attraverso le Schedine Alloggiati da comunicare via fax o consegnare personalmente, ma solo fino all'attivazione del servizio online, con consegna di apposite Credenziali di Accesso (Username e Password), ottenibili anche o solo via PEC (indirizzo di posta certificata).
SEGNI DISTINTIVI DELL’ATTIVITA’:
No Insegne. No Segnaletiche di alcun tipo. No denominazioni quali B&B, CASE VACANZE, APPARTAMENTI VACANZA, né le altre già utilizzate ad indicare precise ed esistenti Tipologie Ricettive dell'Extralberghiero e dell'Alberghiero (ecc.). Nota: è possibile che in alcuni Testi Regionali sul Turismo LT e CAV siano equiparate quanto a incombenze burocratiche e solo in quel caso, creando non poca confusione, si parla indifferentemente di Locazioni Turistiche e di CAV. Un esempio al momento è Milano e la Lombardia. Sulla legittimità o meno di queste prescrizioni si parlerà altrove.
QUALI SERVIZI:
No SERVIZI ALLA PERSONA. No SERVIZI AGGIUNTIVI, ACCESSORI, COMPLEMENTARI. Tuttavia è possibile fornire la biancheria (copriletto, lenzuola, coperte) a condizione che ciò non avvenga nel corso della permanenza dell’ospite, cioè DURANTE lo stesso soggiorno.
Una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (Ord. 6501/2014) afferma che “In materia di IVA, in ipotesi di concessione in godimento di un immobile arredato accompagnata dalla prestazione di servizi non direttamente inerenti al godimento della “res locata” (come la climatizzazione o la somministrazione di acqua, luce e gas), ma di carattere personale (come le pulizie od il cambio della biancheria), il rapporto, specialmente se si inserisca in un'attività avente ad oggetto la cessione di una pluralità di immobili, non è qualificabile come locazione immobiliare ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633”.
Insomma, detto in altre parole, TUTTI I DIRITTI DI UNA LOCAZIONE TURISTICA FINISCONO DOVE INIZIA L'ESERCIZIO ABUSIVO DI ATTIVITA' RICETTIVA EXTRALBERGHIERA DI B&B AFFITTACAMERE CASA VACANZE (ECC.) O ALBERGHIERA DI HOTEL (ECC.). Anche perchè in quel caso i Redditi prodotti muterebbero la propria natura, di certo non sarebbero più definibili Fondiari o Da Fabbricato.
ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA:
Non varia in base alla diversa durata del Contratto di locazione.
L’art. 6, c. 3 del D.Lgs. n. 192/2005 prevede per i nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari l’inserimento di un’apposita clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla prestazione energetica degli edifici.
PUBBLICITA’, SI O NO:
E’ ammesso l’utilizzo di piattaforme di booking come AirBnb (salvo diversi pronunciamenti di singole Regioni, sulla cui legittimità o meno tuttora si discute: si veda il caso Emilia-Romagna e Bologna), almeno finchè trattasi di Redditi Fondiari o da Fabbricato. Da leggi preesistenti e sovraordinate invece sappiamo tutti bene come le valutazioni Fiscali (di valenza nazionale statale) della Guardia di Finanza, dell'Agenzia delle Entrate e dell'Amministrazione Finanziaria siano di carattere più complesso e trattino di una serie di 'concause' o 'indizi' che potrebbero far presumere l'IMPRENDITORIALITA' e pertanto l'assoggettamento ad IVA di alcune attività. In particolare, quando si parla di Redditi Diversi e Redditi Da Impresa il discrimine viene messo in riferimento a Criteri nazionali statali quali: OCCASIONALITA', SALTUARIETA', NON ORGANIZZAZIONE di un'attività, contrapposti a CONTINUATIVITA', STABILITA', ORGANIZZAZIONE di un'attività, sul cui significato si rimanda a leggi e norme di tipo statale e valide nell'intero territorio della Nazione Italiana. Alla luce di questi criteri, non tutti i siti internet sarebbero altrettanto 'organizzati', ad esempio Booking, con la sua prenotazione immediata obbligatoria e la sua imponente organizzazione potrebbe essere valutato diversamente rispetto ad un semplice sito che elencasse nomi, numeri di telefono e indirizzi mail (Subito, ecc.). Il discorso, tuttavia, sembra NON riguardare al momento coloro che, come locazione, producano Redditi Fondiari o da Fabbricato, ma si consiglia di tenersi aggiornati ed informati sull'argomento per la propria tutela.
LOCAZIONE TURISTICA E COMODATO D’USO:
Il Comodatario di immobile ad uso gratuito che gestisce l’immobile con finalità turistiche, benchè non viga alcun divieto in tal senso, farebbe bene a ricordare che, secondo la Risoluzione n. 394 del 22/10/2008 (Agenzia delle Entrate) il Reddito prodotto AVRA' NATURA FONDIARIA O DA FABBRICATO MA SARA' IN CAPO AL REALE PROPRIETARIO e NON a lui stesso NE' come Reddito Diverso!
Sperando di aver chiarito una serie di primi dubbi, buon godimento dei vostri / nostri diritti, nel rispetto dei diritti degli altri! : )
@Orvieto-In-Centro0, e naturalmente UN COMUNE PUO' RICHIEDERE UNA SORTA DI ''COMUNICAZIONE DI PRIMA APERTURA'' O ''SCIA'' SEMPLIFICATA anche alle Locazioni Turistiche o Appartamenti ad Uso Turistico o AAUT o nomi corrispondenti (tanto più in quelle Regioni che come la Lombardia tendono ad assoggettare le LT agli stessi adempimenti delle CAV, ma non solo lì). Basta chiedere al proprio SUAR (Roma) / SUAP (altrove) Comunale territorialmente competente. : )
Help!
Sono stata al comune di Modena (ufficio SUAP) questa mattina per dichiarare l'inizio attività di locazione turistica (l'esigenza era affittare su Airbnb un numero esiguo di giorni l'anno, meno di 30) la seconda camera dell'appartamento di cui sono proprietaria e in cui risiedo. L'unica opzione che mi è stata presentata per regolarizzare questo tipo di situazione (a detta dell'impiegato di impossibile gestione alternativa in quanto relativa alla locazione di una camera all'interno dell'appartamento in cui risiedo e avrei alloggiato durante la locazione) è stata quella di presentare una dichiarazione d'inizio attività di bed&breakfast ( che erroneamente ho sottoscritto fidandomi) salvo poi però apprendere non godere del regime di cedolare secca e avere numerosi obblighi assurdi per la situazione (dichiarazione tariffe, esposizione delle stesse, dati istat, ecc..).
Non solo: presentata la dichiarazione sono stata mandata all'ufficio tributi per ricevere istruzioni sulla tassa di soggiorno e qui ho scoperto che l'apertura di un b&b anche se come privato ecc... comporterebbe la perdita delle esenzioni prima casa.
PANICO
Tra due giorni avrò degli ospiti e non so come fare a uscire da questa intricata situazione. Devo assolutamente rettificare la dichiarazione presentata oggi, ma in favore di cosa? Potreste indicarmi il modulo esatto da presentare che contempli la locazione di una sola stanza all'interno di appartamento abitato come locazione breve e sopratutto occasionale?
... e anche qui:
Purtroppo non posso che confermarti quanto hai appreso direttamente al SUAP.
In Emilia Romagna non è consentito affittare stanze all'interno dell'abitazione dove si ha la residenza (benchè questa possibilità sia invece concessa nella maggior parte delle altre Regioni).
Ti dico peraltro che - almeno a Bologna - già da tempo stanno facendo controlli per chiedere l'interruzione dell'attività a quelle domande che erano state (erroneamente) accettate negli anni scorsi.
Secondo una visione dell'Assessore al Turismo della Regione, l'affitto parziale (come la locazione turistica) non è possibile se l'appartamento risulta anche la residenza del proprietario.
Che questo sia corretto, legalmente parlando, o non sia invece uno degli sconfinamenti di competenza in cui a volte le Regioni incappano nel legiferare sul turismo sarebbe tutto da vedere, ma per scoprirlo bisognerebbe fare ricorso al TAR a seguito di una controversia e/o sanzione, e questo non credo sia proprio il tuo caso.
O trasferisci la residenza, o utilizzi altre forme di ospitalità (come appunto B&B) che però sono attività ricettive vere e proprie, con i loro pro e contro.
Mi spiace!
Buongiorno,
seguo spesso i tuoi commenti e mi sembri una persona ferrata oltre che precisa.
Ritornando sull annosa domanda su cosa portare al commercialista in Dichiarazione dei redditi e per stare sereni in caso di controlli Ag. delle entrate ho capito quanto segue:
-contratti firmati con l ospite;
-copia stampa di sintesi di ogni prenotazione dove compare costo lordo ed ammontare netto bonificato compresi costi e inerindi servizio;
-fatturina delle commissioni di ogni transaziine airbnb;
-stampata excel di riepilogo annuale estrapolabile dal sito airbnb;
-estratto conto bancario.
C'è tutto?
Direi che c'è fin troppo! 🙂
Se fai locazione turistica, bastano i contratti firmati, dove ovviamente ci sará indicato l'ammontare dell'affitto.
Chiamiamolo LORDO, giusto per capirci, ma l'ammontare dell'affitto é unico, nè lordo, nè netto.
Diventa un netto il tuo incasso in quanto nella stessa transazione Airbnb (ma non tutti i portali) oltre al saldo positivo da accreditarti ci mette dentro anche il saldo negativo della sua commissione... così tu lo vedi come un netto, ma in realtá si tratta di due transazioni diverse.
Quindi sintesi della prenotazione e fattura dei costi Airbnb non servono realmente (sempre che, ripeto, tu faccia locazione e quindi dichiari nel quadro fabbricati).
Se i contratti sono anche accompagnati da una ricevuta (di pari importo) meglio, ma non é necessaria né indispensabile, perché la ricevuta andrebbe consegnata all'ospite a richiesta (io la faccio sempre).
L'estratto conto bancario potrebbe essere richiesto in sede di eventuale accertamento AdE (oltre ai contratti), ma non credo che venga richiesto realmente (potrebbero farlo per verificare che non ti sia "dimenticata" di qualche affitto.
Estratto conto bancario ? Ma a me airbnb mi paga su paypal ...è lo stesso ?
Scusami @Rosario46, ma hai letto solo le ultime righe, oppure tutto il commento? 😮
Scusa @Roberto143 ma il mio commento doveva andare sotto a quello di barbara non sotto al tuo :-)))
Comunque, se l'ospite è straniero, gli si fa firmare un contratto in inglese ?
Se fai locazione turistica, bastano i contratti firmati, dove ovviamente ci sará indicato l'ammontare dell'affitto.
[omissis]
L'estratto conto bancario potrebbe essere richiesto in sede di eventuale accertamento AdE (oltre ai contratti), ma non credo che venga richiesto realmente (potrebbero farlo per verificare che non ti sia "dimenticata" di qualche affitto.
Che poi sia un e/c bancario, una carta di credito, paypal in realtà ha poca importanza... come ho detto non credo che venga richiesto (ma le copie dei contratti si)
ps: é uguale... 🙂
anche nel commento di Barbara si citano innanzi tutto i contratti.
Un dubbio: come fare quando a prenotare è una persona diversa da colui/colei/coloro che effettivamente verranno ad alloggiare nel nostro appartamento? (Può capitare che per le persone poco avvezze con il computer a prenotare sia qualche figlio un po' più pratico). Il contratto andrebbe sottoscritto in qualità di conduttore da chi effettivamente verrebbe ad usufruire della locazione turistica e la prenotazione on line andrebbe considerata solo come una specie di pre-contratto? Grazie a tutti.
Credo si debba distinguere tra l'aspetto (chiamiamolo legale, formale) del rapporto di locazione valido ai fini di legge per tutte le sue implicazioni, e l'aspetto (chiamiamolo legale economico) che regola i rapporti dell'acquisto del soggiorno avvenuto online.
Il contratto deve sicuramente essere sottoscritto da chi effettivamente soggiorna, cosí come le incombenze relative e conseguenti (segnalazione ospiti alla Questura, ricevuta imposta di soggiorno, ecc.).
Eventuali problemi o contestazioni che facessero nascere contenziosi tra chi ha realmente prenotato e pagato vedrebbero in qualche modo il coinvolgimento anche del portale.
Mi sembra comunque che con Airbnb ci sia la possibilità ( e in qualche modo, anche se non obbligatorio sia comunque richiesto) da parte del prenotante di indicare i dati anagrafici di chi soggiornerà. Ed inoltre tutto questo può essere indicato chiaramente nei colloqui anche preventivi della prenotazione, evitando quindi il problema di vedersi arrivare alla porta persone sconosciute e diverse da quelle che ci si aspettava.
Buongiorno,
dopo l'estate vorrei affittare anche io un immobile con locazione turistica. Mi sono impegnato, ho letto molto sul forum ma ho ancora qualche dubbio,se per caso qualcuno passa di qua e mi può aiutare, ringrazio in anticipo.
1 Il fatto che nel regolamento del Lazio approvato quest'anno chiamino la locazione turistica come "alloggio ad uso turistico" e specifichino la caratteristica dell'occasionalità implica dei periodi di chiusura? Se sì, quanto?
2 Per rientrare in semplice locazione occorre far trovare le lenzuola nell'armadio o il primo cambio va bene anche sul letto fatto? Sapone, shampoo, detersivo, carta igienica son concessi? Acqua in frigo o piatto di frutta in omaggio all'arrivo?
3 Previsione pulizie finali con relativo costo mi par di capire che anche se lo fanno in molti, in verità non sarebbe consentito per la locazione pura, giusto? Se confermato, voi come ci regolate? Ricaricare sul prezzo giornaliero è impossibile perché non si può mettere lo stesso ricarico giornaliero a uno che sta un giorno (sarebbe giusto intero importo pulizie) e ad uno che ne passa cinque (sarebbe giusto un quinto dell'importo delle pulizie).
4 Nel reddito da dichiarare rientra la sola commissione a carico locatore o anche quella che paga il turista?
Buongiorno, sapete dirmi se per la Regione Puglia è obbligatorio presentare SCIA anche per chi fitta solo con contratti di locazione turistica? Grazie