[GUIDA] LOCAZIONE TURISTICA, NORMATIVE E TASSE: come operare da Regolari e Responsabilmente!

Risolto!
Orvieto-In-Centro0
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Orvieto, Italy

[GUIDA] LOCAZIONE TURISTICA, NORMATIVE E TASSE: come operare da Regolari e Responsabilmente!

[GUIDA] NORMATIVE e TASSE per LOCAZIONI TURISTICHE o LT regolari e responsabili! (partendo dal buon testo base di Edoardo, ma completandolo correggendolo integrandolo e modificandolo secondo la mia personale conoscenza e sensibilità)

 

COSA:

 

La locazione turistica è la concessione di unità immobiliari ad uso abitativo per finalità “turistiche”, dunque precaria, voluttuaria e di durata limitata.
A differenza del B&B, si concede il semplice godimento dell’immobile e NON anche la fornitura di 'servizi alla persona' tipici extralberghieri ed alberghieri quali la Colazione, la Pulizia / il Riordino delle camere DURANTE il soggiorno ed il Cambio Biancheria da letto e da bagno DURANTE il soggiorno, NE' 'servizi aggiuntivi o complementari o accessori' di alcun genere.

 

DOVE / PRESUPPOSTI NORMATIVI:

 

Articoli 1571 e seguenti del Codice Civile.
Articolo 1 c. 2 lettera c) L. 09.12.1998 n. 431.
Articolo 53 D.Lgs. 79/2011 (CODICE DEL TURISMO): “Gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del Codice Civile in tema di locazione”.
Per la Pubblica Sicurezza, il TULPS (Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza).
Per i Redditi, il TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi).
Spesso: Legge / Regolamento Regionali sul Turismo, e/o Norme locali comunali.

 

CONTRATTO SCRITTO:

 

Anche per locazioni inferiori a 30 gg. SERVE SEMPRE UN CONTRATTO SCRITTO.
Diverso è dire che IL CONTRATTO DEVE ESSERE REGISTRATO PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE OBBLIGATORIAMENTE SOLO SE IL SOGGIORNO E' DI ALMENO 30 GG.
L’art. 1, c. 4 della Legge n. 431/1998 in combinato disposto con l'art. 13, c. 5, è il PRESUPPOSTO di questo Obbligo.


a) LOCAZIONE TURISTICA LUNGA (“Contratto Casa Vacanze”): incluse clausole su modalità di pagamento del canone, sua rivalutazione in corso di contratto e deposito cauzionale;


b) LOCAZIONE TURISTICA BREVE (“Contratto Brevi Vacanze”): non più di 15/30 giorni, incluse clausole sul recesso, sull'entità delle spese accessorie e su eventuali spazi accessori;


c) LOCAZIONE TURISTICA BREVISSIMA (“Contratto Week-End”): inclusa pattuizione forfetaria dei consumi utenze (luce, acqua, gas, ecc.).

 

REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO:

 

Se almeno 30 gg.
Marca da bollo su Ricevute di pagamento del canone di locazione (2 Euro se superiori a 77,47 Euro). Marca da bollo sul Contratto registrato, da 16 Euro, ogni 4 facciate o ogni 100 righe.
Il DPR 26/04/1986 n. 131 Tariffa Parte II – Atti soggetti a registrazione solo in caso d’uso – art. 2-bis è il PRESUPPOSTO.
Circolare 26/2011 Agenzia delle Entrate: 30 gg. calcolando TUTTI i rapporti di locazione che uno stesso soggetto ha intrattenuto nel corso dell’ANNO con quel locatario (superati i 30 gg. scatta l’obbligo).

 

SUBLOCAZIONE DA PARTE DI INQUILINO NON PROPRIETARIO:

 

Necessario che il contratto base “proprietario-conduttore” contempli la clausola di sublocazione!

 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI (CEDOLARE SECCA SI O NO):

 

a) PROPRIETARIO di immobile CHE LOCA produce Redditi “Fondiari” o ''Da Fabbricato'' (art. 25 c. 1 TUIR), dunque Cedolare Secca al 21% sul 100% del reddito SI, a patto che i due soggetti siano privati. Incluso il caso di Locazione di Singole Stanze (Circolare 26/2011 Agenzia delle Entrate).

Oppure si può pagare per Scaglioni IRPEF (con possibile deduzione del 5% del reddito a titolo forfettario – DPR n. 917/1986, dunque sul 95% del reddito totale).

 

b) INQUILINO di immobile CHE SUBLOCA non produce Redditi Fondiari o Da Fabbricato, ma Redditi ''Diversi'' e pertanto NO CEDOLARE SECCA, bensì il Reddito imponibile sarà la differenza tra quanto incassato nell’anno ed il canone di locazione riconosciuto al proprietario (art. 67 c. 1 l. h TUIR).

 

RICEVUTA PER PAGAMENTI:

 

Sebbene per pagamenti online tracciati altrimenti (bonifico, paypal, ecc.) secondo alcuni non serva emettere Ricevute, sarebbe bene SEMPRE consegnare una RICEVUTA DI PAGAMENTO al momento del pagamento. Nel caso di importi superiori a 77,47 € si deve apporre a cura di chi loca / subloca 1 Imposta di bollo da 2 € sulla copia Originale per il cliente / ospite (volendo se ben specificato in anticipo anche a carico del cliente / ospite), annotando sulla copia del gestore la voce “Imposta di Bollo da 2 Euro appplicata sull’originale, ID dell'imposta XXXXXXXXXXXXXX”, perchè queste cose non funzionano ''sulla fiducia''.
Anche se il pagamento avviene tramite Web, infatti, se il portale di riferimento si limita ad emettere ricevuta per i suoi Costi del Servizio (commissione), il gestore DEVE ugualmente emettere Ricevuta.

 

TASSA DI SOGGIORNO:

 

Alcuni Comuni (almeno quelli inclusi in determinate liste di città a vocazione turistica) prevedono l’obbligo per i Gestori di farsi 'AGENTI CONTABILI DI FATTO' per conto del proprio Comune, così da dover prelevare all'arrivo in contanti in Euro la cosiddetta Tassa di Soggiorno, variabile da Comune a Comune e talora anche sulla base della propria specifica Tipologia Ricettiva. Si potrà chiedere meglio al proprio SUAR (Roma) o SUAP (altrove) Comunale.

 

COMPETENZA REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE:

 

Ciascuna Regione ha la possibilità eventualmente di specificare o delimitare alcuni aspetti, grazie alla POTESTA' CONCORRENTE IN MATERIA DI TURISMO, ad esempio al fine di delimitare chi eserciti l'attività imprenditorialmente e chi invece solo per godere del proprio diritto di proprietà. Pertanto si consiglia di leggere sempre ANCHE la propria Legge / Regolamento Regionali sul Turismo, per verificare se quei testi citano anche la propria Locazione (o LT o Appartamenti ad Uso Turistico o AAUT o termini equivalenti).

Le Regioni (ex Province, o in alcuni casi tuttora qualche Provincia) possono richiedere la comunicazione (di solito tramite internet, in determinati Portali dedicati) dei Flussi o Movimenti ISTAT di ospiti a fini statistici. Si consiglia dunque di verificare tale incombenza sia sul Testo Regionale sul Turismo sia presso il proprio SUAP comunale.

I Comuni, come detto, possono richiedere la Tassa o Imposta di Soggiorno.

 

COMUNICAZIONE ALLA QUESTURA (PORTALE ALLOGGIATI WEB POLIZIA DI STATO):

 

Anche le locazioni turistiche hanno SEMPRE E OVUNQUE l’obbligo di comunicare alle Questura competente come gli Extralberghieri e gli Alberghieri (ecc.) i dati / le presenze / gli arrivi degli ospiti.
Il Presupposto è la Circolare interpretativa del Ministero dell’Interno del 26/06/2015.

Per il Link al Portale Alloggiati Web basta cercare su Google, selezionare la propria Questura ed accedere all’area “Carta dei Servizi” per scaricare i i moduli on-line. Nota: nel frattempo è possibile comunicare i dati degli alloggiati (sempre entro le 24 ore dall’arrivo o all’arrivo stesso per soggiorni inferiori alle 24 ore), attraverso le Schedine Alloggiati da comunicare via fax o consegnare personalmente, ma solo fino all'attivazione del servizio online, con consegna di apposite Credenziali di Accesso (Username e Password), ottenibili anche o solo via PEC (indirizzo di posta certificata).

 

SEGNI DISTINTIVI DELL’ATTIVITA’:

 

No Insegne. No Segnaletiche di alcun tipo. No denominazioni quali B&B, CASE VACANZE, APPARTAMENTI VACANZA, né le altre già utilizzate ad indicare precise ed esistenti Tipologie Ricettive dell'Extralberghiero e dell'Alberghiero (ecc.). Nota: è possibile che in alcuni Testi Regionali sul Turismo LT e CAV siano equiparate quanto a incombenze burocratiche e solo in quel caso, creando non poca confusione, si parla indifferentemente di Locazioni Turistiche e di CAV. Un esempio al momento è Milano e la Lombardia. Sulla legittimità o meno di queste prescrizioni si parlerà altrove.

 

QUALI SERVIZI:

 

No SERVIZI ALLA PERSONA. No SERVIZI AGGIUNTIVI, ACCESSORI, COMPLEMENTARI. Tuttavia è possibile fornire la biancheria (copriletto, lenzuola, coperte) a condizione che ciò non avvenga nel corso della permanenza dell’ospite, cioè DURANTE lo stesso soggiorno.

Una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (Ord. 6501/2014) afferma che “In materia di IVA, in ipotesi di concessione in godimento di un immobile arredato accompagnata dalla prestazione di servizi non direttamente inerenti al godimento della “res locata” (come la climatizzazione o la somministrazione di acqua, luce e gas), ma di carattere personale (come le pulizie od il cambio della biancheria), il rapporto, specialmente se si inserisca in un'attività avente ad oggetto la cessione di una pluralità di immobili, non è qualificabile come locazione immobiliare ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633”.

 

Insomma, detto in altre parole, TUTTI I DIRITTI DI UNA LOCAZIONE TURISTICA FINISCONO DOVE INIZIA L'ESERCIZIO ABUSIVO DI ATTIVITA' RICETTIVA EXTRALBERGHIERA DI B&B AFFITTACAMERE CASA VACANZE (ECC.) O ALBERGHIERA DI HOTEL (ECC.). Anche perchè in quel caso i Redditi prodotti muterebbero la propria natura, di certo non sarebbero più definibili Fondiari o Da Fabbricato.

 

ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA:

 

Non varia in base alla diversa durata del Contratto di locazione.

L’art. 6, c. 3 del D.Lgs. n. 192/2005 prevede per i nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari l’inserimento di un’apposita clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla prestazione energetica degli edifici.

 

PUBBLICITA’, SI O NO:

 

E’ ammesso l’utilizzo di piattaforme di booking come AirBnb (salvo diversi pronunciamenti di singole Regioni, sulla cui legittimità o meno tuttora si discute: si veda il caso Emilia-Romagna e Bologna), almeno finchè trattasi di Redditi Fondiari o da Fabbricato. Da leggi preesistenti e sovraordinate invece sappiamo tutti bene come le valutazioni Fiscali (di valenza nazionale statale) della Guardia di Finanza, dell'Agenzia delle Entrate e dell'Amministrazione Finanziaria siano di carattere più complesso e trattino di una serie di 'concause' o 'indizi' che potrebbero far presumere l'IMPRENDITORIALITA' e pertanto l'assoggettamento ad IVA di alcune attività. In particolare, quando si parla di Redditi Diversi e Redditi Da Impresa il discrimine viene messo in riferimento a Criteri nazionali statali quali: OCCASIONALITA', SALTUARIETA', NON ORGANIZZAZIONE di un'attività, contrapposti a CONTINUATIVITA', STABILITA', ORGANIZZAZIONE di un'attività, sul cui significato si rimanda a leggi e norme di tipo statale e valide nell'intero territorio della Nazione Italiana. Alla luce di questi criteri, non tutti i siti internet sarebbero altrettanto 'organizzati', ad esempio Booking, con la sua prenotazione immediata obbligatoria e la sua imponente organizzazione potrebbe essere valutato diversamente rispetto ad un semplice sito che elencasse nomi, numeri di telefono e indirizzi mail (Subito, ecc.). Il discorso, tuttavia, sembra NON riguardare al momento coloro che, come locazione, producano Redditi Fondiari o da Fabbricato, ma si consiglia di tenersi aggiornati ed informati sull'argomento per la propria tutela.

 

LOCAZIONE TURISTICA E COMODATO D’USO:

 

Il Comodatario di immobile ad uso gratuito che gestisce l’immobile con finalità turistiche, benchè non viga alcun divieto in tal senso, farebbe bene a ricordare che, secondo la Risoluzione n. 394 del 22/10/2008 (Agenzia delle Entrate) il Reddito prodotto AVRA' NATURA FONDIARIA O DA FABBRICATO MA SARA' IN CAPO AL REALE PROPRIETARIO e NON a lui stesso NE' come Reddito Diverso!

 

Sperando di aver chiarito una serie di primi dubbi, buon godimento dei vostri / nostri diritti, nel rispetto dei diritti degli altri! : )

Risposta Migliore
Orvieto-In-Centro0
Level 10
Orvieto, Italy

@Orvieto-In-Centro0, e naturalmente UN COMUNE PUO' RICHIEDERE UNA SORTA DI ''COMUNICAZIONE DI PRIMA APERTURA'' O ''SCIA'' SEMPLIFICATA anche alle Locazioni Turistiche o Appartamenti ad Uso Turistico o AAUT o nomi corrispondenti (tanto più in quelle Regioni che come la Lombardia tendono ad assoggettare le LT agli stessi adempimenti delle CAV, ma non solo lì). Basta chiedere al proprio SUAR (Roma) / SUAP (altrove) Comunale territorialmente competente. : )

368 Risposte 368

Ciao @Susanna0, e grazie!!!

Avevo notato questo problema della foto, ma non capivo da cosa potesse dipendere, proverò a sostituirla.

Sul discorso della presentazione di me stessa, in realtà, non mi sono accorta di aver fatto questo errore.

Per il prezzo ho indicato quello a persona che, trattandosi di una camera matrimoniale, si raddoppia se usata da due persone; su questo punto, proprio non sapevo come muovermi, perchè alcune impostazioni del sito non mi erano ben chiare.

 

Il calendario è invece ok in quanto sino a quella data ci sono i miei genitori ospiti a casa mia.

 

Grazie ancora

@Giusy22, mi risulta che Vicenza sia in Veneto, per cui digitando sul motore di ricerca Google parole chiave pertinenti del tipo ''legge regionale veneto locazione b&b'' mi è uscita fuori la seguente pagina web ufficiale istituzionale (e ciascuno di voi può fare lo stesso per la propria Regione, inutile invece farlo per la propria specifica città, per quello esistono i SUAP Comunali, che però non possono dire qualcosa che cozzi contro la propria legge o regolamento regionali):

 

http://www.regione.veneto.it/web/turismo/locazioni-turistiche

 

In particolare, come si dice in quella pagina:

 

- NO SCIA;

- SI COMUNICAZIONE DI LOCAZIONE;

- SI COMUNICAZIONE ISTAT

 

Ecco per esteso il passo più significativo:

(...) "E’ invece obbligatorio:
a) registrare la struttura ricettiva nell’Anagrafe regionale delle strutture ricettive; è pertanto necessario presentare il modulo di "Comunicazione di locazione turistica" alla Provincia di competenza o alla Città metropolitana di Venezia.
b) comunicare i dati statistici sugli arrivi e presenze degli ospiti nel apposito portale MTWeb; infatti, a seguito della suddetta comunicazione per l'iscrizione in Anagrafe, il locatore riceve una password e le indicazioni per accedere all'area operatori del portale turistico www.veneto.eu." (...)

 

Sull'eventuale Imposta di Soggiorno casomai decide il singolo Comune, e non una Regione, informati presso il tuo SUAP Comunale.

 

Per il resto, ti ho già risposto più sotto... (e anche Roberto). Ciao! ; )

Giusy22
Level 2
Vicenza, Italy

@Orvieto-In-Centro0@Roberto143 

Gentilissimi, grazie in anticipo per il vostro supporto preziosissimo.

La domanda é: Se la casa ha 3 proprietari ma l'host lo fa uno soltanto, come ci si comporta in sede di dichiarazione di redditi? Solo l'host dichiara o anche gli altr? Vi è una normativa a cui fare riferimento?

 

Grazie

Giusy

Roberto143
Level 10
Bologna, Italy

@Giusy22

 

Ti ho già risposto sopra, e questa è la terza volta che posti la stessa domanda!

 

@Giusy22, se parli di ''locazione'' è come dice Roberto. Se parli di ''cav'' o ''casa per vacanze'' o di ''b&b'' o ''affittacamere'' ecc., cioè di ''strutture ricettive'', premesso che è necessario il consenso scritto degli altri comproprietari alla tua ''attività'' (con Scia), i proventi derivanti dalla tua ''attività'' (che siano redditi diversi o che siano redditi da impresa non importa) andranno SOLO al titolare dell'attività stessa, e di conseguenza anche le ''spese'' e le ''tasse'' che possano imputarsi a quella specifica attività. Gli altri però dovrebbero appunto essere d'accordo. Riguardo invece alle ''tasse di proprietà'' della casa, ognuno continuerebbe a pagare ciò che gli spetta. Ciao! ; )

Nica0
Level 1
Chioggia, Italy

Ssalve avrei bisogno di un chiarimento riguardo alla cedolare secca.Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi 2017 relativa all'anno 2016 va applicata ai redditi derivati da airbnb???? oppure si potra applicaresolo ai redditi del 2017??? grazie mille 

 

Roberto143
Level 10
Bologna, Italy

@Nica0

 

 

La cedolare secca è stata istituita nel 2011.

In presenza dei requisiti è da allora che si può scegliere come tassazione sugli affitti.

Se ti riferisci alla cedolare di cui si parla in queste settimane, in relazione al DL in fase di approvazione, tieni conto che non dovrebbe modificare nulla (ma il DL non è ancora stato approvato) se non nell'eventuale applicazione a monte da parte dei portali (detto in estrema sintesi).

 

@Nica0, la Cedolare Secca è un'opzione che esiste da tanti anni, unica novità che potrebbe uscire dalla nuova legge in discussione sarebbe il prelevarla anticipatamente e non in seguito al momento della Dichiarazione dei redditi, oltre che la sua possibile estensione alla ''sublocazione'' (questa davvero cosa innovativa, che permetterebbe a molti redditi ex 'Diversi' di risparmiare notevolmente sulle proprie tasse!). Insomma, per alcuni resta tutto com'è, altri (chi sublocava) ci possono persino guadagnare di brutto! Quindi direi che se tutto procede così, c'è poco da preoccuparsi.

 

Se invece non intendi, neppure oggi, scegliere l'opzione Cedolare Secca al 21%, ma dichiarare secondo il normale IRPEF, nessuno ti vieta di continuarlo a fare, da locazione. In quest'ultimo caso i soldi ti verrebbero trattenuti lo stesso, ma come ''ritenuta d'acconto'' all'origine. Ciò non esclude che tu possa andare ''a credito'' nei confronti dello Stato, per il futuro. Nè è escluso che tu possa, per la porzione di reddito non derivante da portali online come Airbnb e Booking, continuare a trattare il resto dei tuoi redditi come in precedenza in sede di Dichiarazione dei Redditi.

 

Ciao! ; )

PS: ma fino al 2017 come pagavate le vostre tasse da locazione? Irpef sul 95% del reddito complessivo o facoltativamente Cedolare Secca al 21% c'erano già gli anni passati... addirittura sul mio pc ho anche una vecchia Circolare ufficiale che consente di estendere la Cedolare Secca ANCHE a quelle locazioni intese come ''UNA STANZA'' (o porzione di immobile) in casa di residenza e/o dimora abituale, e non intese come ''interi appartamenti'' o ''case'' o ''immobili'' dati al turista ad uso esclusivo. E non è una novità, è roba passata. ; )

Franco67
Level 2
Vaprio, Italy

Salve,

 

quanto riportato dal sole 24 ore in questo articolo è corretto ?

 

http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2017-04-25/tassa-affitti-turistici-pagare-sara-airbnb...

 

Cioè Airbnb fà una ritenuta alla fonte della cedolare secca dal primo giugno ?

 

fdr

Elisabetta109
Level 2
Livorno, Italy

Mamma mia, leggendo tutte queste problematiche ti passa la voglia di affittare una camera o una casa su airbnb o booking cmq! Ho letto tutte le fasi ma devo dirti che ancora non ho proprio chiaro i passaggi precisi e sintetici. L'idea mi è venuta quando trovai su booking una camera a palermo, credevo fosse un b&b invece quando sono arrivata mi ha fatto firmare il contratto uso transitorio e fatto ricevuta. Poi visto che non poteva servire la colazione, ci ha lasciato una torta e dei pasticcini e l'uso della cucina. Da lì mi è venuta l'idea di fare lo stesso. Posso parlare con qualcuno che sta facendo l'host per capire esattamente i passaggi? Non mi dite di leggere all'inizio, l'ho fatto ma troppo lungo e complicato, bastano pochi punti grazie mille a tutti

Francesco192
Level 10
Liguria, Italy

ciao @Elisabetta109,

 

se non hai voglia di leggere questo post non ti consiglio di iniziare...questi affitti comportano fatica. Se fai locazione, in massima parte quello che devi fare è rispettare le leggi per tutte le locazioni che prevedono alcuni standard di qualità dell'alloggio che devi ottenere. Per gli affitti turistici sono previsti alcuni procedimenti in più, del tutto ragionevoli e per niente lunghi. Chi ti ha ospitato ed offerto merendine fa lo stesso cosa sbagliata e rischia gravi multe e denuncie in caso di malesseri dei guests a causa magari di allergie sconosciute. La colazione non si può dare, non è che si può dare offrendo torte e pasticcini. 

 

Informati personalmente chiamando la regione o il comune oppure affidati ad una valida agenzia immobiliare.  Qui dentro puoi prendere tanti consigli. 

 

Ciao e buona fortuna!

Elisabetta109
Level 2
Livorno, Italy

Chiedo consigli proprio per rispettare la legge come ho sempre fatto quando ho affittato, la prima frase era una battuta. Se dovevo affidarmi ad un agenzia non venivo a scrivere qua sopra

Francesco192
Level 10
Liguria, Italy

Ciao @Elisabetta109,

 

bene allora leggi i consigli qui postati e cercane altri cercando in altre discussioni, inserisci la parola chiave nella casella dove vedi la lente e ti appariranno altre discussioni. I passaggi sono rispettare tutte le leggi sulla locazione e scoprirai leggendo che sono diversi da regione e regione. Sicuramente ed in ogni caso dovrai segnalare alla questura tutti gli ospiti, come ottenere le credenziali per fare la segnalazione varia da regione a regione. Sono sicuro che troverai tutto molto semplice. In Liguria ad esempio e molto in generale devi compilare un modulo nel quale fai tutte le promesse che la casa è a posto, portare il modulo con una piantina catastale, attendere un lieve controllo, andare con il modulo firmato in comune e poi in questura per ritirare le credenziali per la comunicazione. 

 

Cerca di ottenere consigli dal comune e dalla Regione. 

 

Ciao, buona fortuna!

Franco67
Level 2
Vaprio, Italy

Ma l'assicurazione compresa in airbnb, soddisfa quella richiesta nel regolamento regionale della Lombardia ??

 

11. Quali adempimenti devono osservare le CAV?
Le CAV, compresi gli alloggi o porzioni degli stessi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) sono tenute:

 a stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti;

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