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Avendo avuto riscontri positivi indico quali sono i passaggi necessari per fare oggi locazione turistica a Roma:
1. AUTORIZ...
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[GUIDA] NORMATIVE e TASSE per LOCAZIONI TURISTICHE o LT regolari e responsabili! (partendo dal buon testo base di Edoardo, ma completandolo correggendolo integrandolo e modificandolo secondo la mia personale conoscenza e sensibilità)
COSA:
La locazione turistica è la concessione di unità immobiliari ad uso abitativo per finalità “turistiche”, dunque precaria, voluttuaria e di durata limitata.
A differenza del B&B, si concede il semplice godimento dell’immobile e NON anche la fornitura di 'servizi alla persona' tipici extralberghieri ed alberghieri quali la Colazione, la Pulizia / il Riordino delle camere DURANTE il soggiorno ed il Cambio Biancheria da letto e da bagno DURANTE il soggiorno, NE' 'servizi aggiuntivi o complementari o accessori' di alcun genere.
DOVE / PRESUPPOSTI NORMATIVI:
Articoli 1571 e seguenti del Codice Civile.
Articolo 1 c. 2 lettera c) L. 09.12.1998 n. 431.
Articolo 53 D.Lgs. 79/2011 (CODICE DEL TURISMO): “Gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del Codice Civile in tema di locazione”.
Per la Pubblica Sicurezza, il TULPS (Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza).
Per i Redditi, il TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi).
Spesso: Legge / Regolamento Regionali sul Turismo, e/o Norme locali comunali.
CONTRATTO SCRITTO:
Anche per locazioni inferiori a 30 gg. SERVE SEMPRE UN CONTRATTO SCRITTO.
Diverso è dire che IL CONTRATTO DEVE ESSERE REGISTRATO PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE OBBLIGATORIAMENTE SOLO SE IL SOGGIORNO E' DI ALMENO 30 GG.
L’art. 1, c. 4 della Legge n. 431/1998 in combinato disposto con l'art. 13, c. 5, è il PRESUPPOSTO di questo Obbligo.
a) LOCAZIONE TURISTICA LUNGA (“Contratto Casa Vacanze”): incluse clausole su modalità di pagamento del canone, sua rivalutazione in corso di contratto e deposito cauzionale;
b) LOCAZIONE TURISTICA BREVE (“Contratto Brevi Vacanze”): non più di 15/30 giorni, incluse clausole sul recesso, sull'entità delle spese accessorie e su eventuali spazi accessori;
c) LOCAZIONE TURISTICA BREVISSIMA (“Contratto Week-End”): inclusa pattuizione forfetaria dei consumi utenze (luce, acqua, gas, ecc.).
REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO:
Se almeno 30 gg.
Marca da bollo su Ricevute di pagamento del canone di locazione (2 Euro se superiori a 77,47 Euro). Marca da bollo sul Contratto registrato, da 16 Euro, ogni 4 facciate o ogni 100 righe.
Il DPR 26/04/1986 n. 131 Tariffa Parte II – Atti soggetti a registrazione solo in caso d’uso – art. 2-bis è il PRESUPPOSTO.
Circolare 26/2011 Agenzia delle Entrate: 30 gg. calcolando TUTTI i rapporti di locazione che uno stesso soggetto ha intrattenuto nel corso dell’ANNO con quel locatario (superati i 30 gg. scatta l’obbligo).
SUBLOCAZIONE DA PARTE DI INQUILINO NON PROPRIETARIO:
Necessario che il contratto base “proprietario-conduttore” contempli la clausola di sublocazione!
DICHIARAZIONE DEI REDDITI (CEDOLARE SECCA SI O NO):
a) PROPRIETARIO di immobile CHE LOCA produce Redditi “Fondiari” o ''Da Fabbricato'' (art. 25 c. 1 TUIR), dunque Cedolare Secca al 21% sul 100% del reddito SI, a patto che i due soggetti siano privati. Incluso il caso di Locazione di Singole Stanze (Circolare 26/2011 Agenzia delle Entrate).
Oppure si può pagare per Scaglioni IRPEF (con possibile deduzione del 5% del reddito a titolo forfettario – DPR n. 917/1986, dunque sul 95% del reddito totale).
b) INQUILINO di immobile CHE SUBLOCA non produce Redditi Fondiari o Da Fabbricato, ma Redditi ''Diversi'' e pertanto NO CEDOLARE SECCA, bensì il Reddito imponibile sarà la differenza tra quanto incassato nell’anno ed il canone di locazione riconosciuto al proprietario (art. 67 c. 1 l. h TUIR).
RICEVUTA PER PAGAMENTI:
Sebbene per pagamenti online tracciati altrimenti (bonifico, paypal, ecc.) secondo alcuni non serva emettere Ricevute, sarebbe bene SEMPRE consegnare una RICEVUTA DI PAGAMENTO al momento del pagamento. Nel caso di importi superiori a 77,47 € si deve apporre a cura di chi loca / subloca 1 Imposta di bollo da 2 € sulla copia Originale per il cliente / ospite (volendo se ben specificato in anticipo anche a carico del cliente / ospite), annotando sulla copia del gestore la voce “Imposta di Bollo da 2 Euro appplicata sull’originale, ID dell'imposta XXXXXXXXXXXXXX”, perchè queste cose non funzionano ''sulla fiducia''.
Anche se il pagamento avviene tramite Web, infatti, se il portale di riferimento si limita ad emettere ricevuta per i suoi Costi del Servizio (commissione), il gestore DEVE ugualmente emettere Ricevuta.
TASSA DI SOGGIORNO:
Alcuni Comuni (almeno quelli inclusi in determinate liste di città a vocazione turistica) prevedono l’obbligo per i Gestori di farsi 'AGENTI CONTABILI DI FATTO' per conto del proprio Comune, così da dover prelevare all'arrivo in contanti in Euro la cosiddetta Tassa di Soggiorno, variabile da Comune a Comune e talora anche sulla base della propria specifica Tipologia Ricettiva. Si potrà chiedere meglio al proprio SUAR (Roma) o SUAP (altrove) Comunale.
COMPETENZA REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE:
Ciascuna Regione ha la possibilità eventualmente di specificare o delimitare alcuni aspetti, grazie alla POTESTA' CONCORRENTE IN MATERIA DI TURISMO, ad esempio al fine di delimitare chi eserciti l'attività imprenditorialmente e chi invece solo per godere del proprio diritto di proprietà. Pertanto si consiglia di leggere sempre ANCHE la propria Legge / Regolamento Regionali sul Turismo, per verificare se quei testi citano anche la propria Locazione (o LT o Appartamenti ad Uso Turistico o AAUT o termini equivalenti).
Le Regioni (ex Province, o in alcuni casi tuttora qualche Provincia) possono richiedere la comunicazione (di solito tramite internet, in determinati Portali dedicati) dei Flussi o Movimenti ISTAT di ospiti a fini statistici. Si consiglia dunque di verificare tale incombenza sia sul Testo Regionale sul Turismo sia presso il proprio SUAP comunale.
I Comuni, come detto, possono richiedere la Tassa o Imposta di Soggiorno.
COMUNICAZIONE ALLA QUESTURA (PORTALE ALLOGGIATI WEB POLIZIA DI STATO):
Anche le locazioni turistiche hanno SEMPRE E OVUNQUE l’obbligo di comunicare alle Questura competente come gli Extralberghieri e gli Alberghieri (ecc.) i dati / le presenze / gli arrivi degli ospiti.
Il Presupposto è la Circolare interpretativa del Ministero dell’Interno del 26/06/2015.
Per il Link al Portale Alloggiati Web basta cercare su Google, selezionare la propria Questura ed accedere all’area “Carta dei Servizi” per scaricare i i moduli on-line. Nota: nel frattempo è possibile comunicare i dati degli alloggiati (sempre entro le 24 ore dall’arrivo o all’arrivo stesso per soggiorni inferiori alle 24 ore), attraverso le Schedine Alloggiati da comunicare via fax o consegnare personalmente, ma solo fino all'attivazione del servizio online, con consegna di apposite Credenziali di Accesso (Username e Password), ottenibili anche o solo via PEC (indirizzo di posta certificata).
SEGNI DISTINTIVI DELL’ATTIVITA’:
No Insegne. No Segnaletiche di alcun tipo. No denominazioni quali B&B, CASE VACANZE, APPARTAMENTI VACANZA, né le altre già utilizzate ad indicare precise ed esistenti Tipologie Ricettive dell'Extralberghiero e dell'Alberghiero (ecc.). Nota: è possibile che in alcuni Testi Regionali sul Turismo LT e CAV siano equiparate quanto a incombenze burocratiche e solo in quel caso, creando non poca confusione, si parla indifferentemente di Locazioni Turistiche e di CAV. Un esempio al momento è Milano e la Lombardia. Sulla legittimità o meno di queste prescrizioni si parlerà altrove.
QUALI SERVIZI:
No SERVIZI ALLA PERSONA. No SERVIZI AGGIUNTIVI, ACCESSORI, COMPLEMENTARI. Tuttavia è possibile fornire la biancheria (copriletto, lenzuola, coperte) a condizione che ciò non avvenga nel corso della permanenza dell’ospite, cioè DURANTE lo stesso soggiorno.
Una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (Ord. 6501/2014) afferma che “In materia di IVA, in ipotesi di concessione in godimento di un immobile arredato accompagnata dalla prestazione di servizi non direttamente inerenti al godimento della “res locata” (come la climatizzazione o la somministrazione di acqua, luce e gas), ma di carattere personale (come le pulizie od il cambio della biancheria), il rapporto, specialmente se si inserisca in un'attività avente ad oggetto la cessione di una pluralità di immobili, non è qualificabile come locazione immobiliare ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633”.
Insomma, detto in altre parole, TUTTI I DIRITTI DI UNA LOCAZIONE TURISTICA FINISCONO DOVE INIZIA L'ESERCIZIO ABUSIVO DI ATTIVITA' RICETTIVA EXTRALBERGHIERA DI B&B AFFITTACAMERE CASA VACANZE (ECC.) O ALBERGHIERA DI HOTEL (ECC.). Anche perchè in quel caso i Redditi prodotti muterebbero la propria natura, di certo non sarebbero più definibili Fondiari o Da Fabbricato.
ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA:
Non varia in base alla diversa durata del Contratto di locazione.
L’art. 6, c. 3 del D.Lgs. n. 192/2005 prevede per i nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari l’inserimento di un’apposita clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla prestazione energetica degli edifici.
PUBBLICITA’, SI O NO:
E’ ammesso l’utilizzo di piattaforme di booking come AirBnb (salvo diversi pronunciamenti di singole Regioni, sulla cui legittimità o meno tuttora si discute: si veda il caso Emilia-Romagna e Bologna), almeno finchè trattasi di Redditi Fondiari o da Fabbricato. Da leggi preesistenti e sovraordinate invece sappiamo tutti bene come le valutazioni Fiscali (di valenza nazionale statale) della Guardia di Finanza, dell'Agenzia delle Entrate e dell'Amministrazione Finanziaria siano di carattere più complesso e trattino di una serie di 'concause' o 'indizi' che potrebbero far presumere l'IMPRENDITORIALITA' e pertanto l'assoggettamento ad IVA di alcune attività. In particolare, quando si parla di Redditi Diversi e Redditi Da Impresa il discrimine viene messo in riferimento a Criteri nazionali statali quali: OCCASIONALITA', SALTUARIETA', NON ORGANIZZAZIONE di un'attività, contrapposti a CONTINUATIVITA', STABILITA', ORGANIZZAZIONE di un'attività, sul cui significato si rimanda a leggi e norme di tipo statale e valide nell'intero territorio della Nazione Italiana. Alla luce di questi criteri, non tutti i siti internet sarebbero altrettanto 'organizzati', ad esempio Booking, con la sua prenotazione immediata obbligatoria e la sua imponente organizzazione potrebbe essere valutato diversamente rispetto ad un semplice sito che elencasse nomi, numeri di telefono e indirizzi mail (Subito, ecc.). Il discorso, tuttavia, sembra NON riguardare al momento coloro che, come locazione, producano Redditi Fondiari o da Fabbricato, ma si consiglia di tenersi aggiornati ed informati sull'argomento per la propria tutela.
LOCAZIONE TURISTICA E COMODATO D’USO:
Il Comodatario di immobile ad uso gratuito che gestisce l’immobile con finalità turistiche, benchè non viga alcun divieto in tal senso, farebbe bene a ricordare che, secondo la Risoluzione n. 394 del 22/10/2008 (Agenzia delle Entrate) il Reddito prodotto AVRA' NATURA FONDIARIA O DA FABBRICATO MA SARA' IN CAPO AL REALE PROPRIETARIO e NON a lui stesso NE' come Reddito Diverso!
Sperando di aver chiarito una serie di primi dubbi, buon godimento dei vostri / nostri diritti, nel rispetto dei diritti degli altri! : )
@Orvieto-In-Centro0, e naturalmente UN COMUNE PUO' RICHIEDERE UNA SORTA DI ''COMUNICAZIONE DI PRIMA APERTURA'' O ''SCIA'' SEMPLIFICATA anche alle Locazioni Turistiche o Appartamenti ad Uso Turistico o AAUT o nomi corrispondenti (tanto più in quelle Regioni che come la Lombardia tendono ad assoggettare le LT agli stessi adempimenti delle CAV, ma non solo lì). Basta chiedere al proprio SUAR (Roma) / SUAP (altrove) Comunale territorialmente competente. : )
Bene @Letizia7, e ci puoi anche dire da dove ti risulta?
Puoi citare qualche riferimento di legge, qualche norma... insomma, sulla base di cosa affermi questo?
Hai letto il post precedente al quale ti sei agganciata?
Scusate, ho risposto frettolosamente e indaghero' sicuramente meglio.
Il fatto che il contratto verbale e' nullo in caso di controversia a noi spero proprio non ci interessi (sentenza del 17 settembre 2015, n.1821 delle Sezioni Unite della Cassazione), noi dobbiamo solo capire se siamo obbligati o meno a farlo perche' con gli stranieri figuriamoci e' un problema aggiuntivo che sinceramente mi risparmierei volentieri...
Non é solo una questione legata alla nullitá del contratto, aspetto questo che in taluni casi potrebbe essere significativa e nella maggior parte degli altri casi probabilmente no.
Non é solo un opportuno strumento di salvaguardia per eventi, situazioni che si possono creare con l'ospite (nel 99,9% dei casi va tutto bene, ma se leggi anche queste pagine vedrai che succedono anche cose "strane" dalle quali é opportuno tutelarsi, in fondo dai sempre le chiavi di casa tua ad uno sconosciuto...)
Il fatto é anche e sopratutto un elemento per convalidare il fatto che stai facendo locazione turistica (ai sensi della legge 431/98), e non attivitá ricettiva, per la quale necessiteresti di partita IVA; come potresti rispondere ad una contestazione di questo genere da parte della GdF ? O dell'Agenzie delle Entrate, se ti fa un accertamento sulla dichiarazione dei redditi? (Ovviamente ti chiederá i contratti, se dichiari nel quadro fabbricati (B oRB 730 o unico)...
e non parliamo poi se eventualmente pensi di usufruire della cedolare secca!
il tutto partendo dalla base che la Legge 431/98, all'art 1, comma 4, specifica che la forma scritta é obbligatoria.
Ti suggerisco di leggerti dall'inizio questo post, e di cercarne altri qui nella Community, facendo una ricerca con il termine "contratto" , ci sono diverse discussioni che ti possono aiutare a chiarire di cosa parliamo.
Ps: per la questione "stranieri" ti posso assicurare , avendo io praticamente solo ospiti stranieri, che non ho mai avuto nessun problema (ovviamente lo devi specificare bene nell'annuncio, che si tratta di una locazione e che dovranno firmare un contratto all'arrivo)
dovresti scrivere nelle REGOLE della CASA che fai firmare un contratto obligatorio secondo la Legge italiana.
Questo è il modo giusto di comunicare ciò secondo la Giuda di AIRBNB:
https://www.airbnb.it/help/article/465/can-hosts-ask-guests-to-sign-a-contract
.... "Se decidi di far firmare un contratto ai tuoi ospiti, dev'essere specificato prima che gli ospiti confermino una prenotazione. Il metodo più semplice per far questo è menzionare il contratto nella descrizione del tuo annuncio e inserire i termini anche nella conversazione che stai avendo con il tuo ospite." ...
@Silvia71 saresti così cortese da inviarmene una bozza? grazie . Saluti Andrea
@Anna4, ''e qui tutti si arenano'': lo immagino, perchè sono stati abituati a credere che su Airbnb (visto che la parola è formata da ''air'' + ''bnb'') siano presenti quelli che loro chiamano 'bed and breakfast' o 'b&b', e invece non c'è altro fraintedimento più grave; è ora che sappiano che su Airbnb possono sì trovare anche qualche b&b (dunque attività commerciale occasionale o continuativa) ma che fondamentalmente qui trovano per lo più case o parti di esse in affitto / locazione, e dunque soggette alla stipula di contratti e prive di 'servizi alla persona' e di 'servizi accessori o complementari'. Al turismo faranno solo bene Turisti più consapevoli, e Gestori più consapevoli, e le abitudini sono qualcosa di mutabile nel tempo, anche grazie ai nostri comportamenti. Ciao!
Io credo che si spaventino perchè non capiscono e temono di "incastrarsi" in chissà cosa. Alla fine, se ci penso, quando ho affittato appartamenti al mare ho sempre firmato una carta all'arrivo, non me lo hanno mai neanche detto prima, ma è sempre stato sottointeso.
Perché se AFFITTI una casa (che tu sia locatore o conduttore) è previsto dalla legge la stipula di un contratto di locazione.
Se invece vai in una struttura ricettiva (B&B, CASA VACANZA, AFFITTACAMERE, HOTEL, ecc) non é né necessario né prevista la stipula di un contratto.
Quindi dipende da dove si va, stipulare o meno.
Oppure se "l'host" é informato o meno sulle procedure corrette da seguire.
Comunque sinteticamente, diciamo che in caso di accertamenti da parte della GdF o dell'Agenzia delle Entrate, diventa molto difficile (o meglio impossibile) dimostrare che si sta facendo un affitto e non una attività ricettiva, se non c'é neanche un contratto scritto a testimonianza.
E se fai attivitá ricettiva senza avere le necessarie autorizzazioni e/o partita IVA(a seconda dei casi), potrebbe essere sollevato l'esercizio abusivo di attività ricettiva, con salatissime conseguenze.
UN SALUTONE A TUTTA LA COMMUNITY A JIM E AD OGNUNO DI VOI SINGOLI HOSTS E GUESTS! DA DOMATTINA NON CI SARO' PIU'! CIAOOO, A RISENTIRCI... RITENGO PER IL MOMENTO CONCLUSO IL MIO COMPITO. : ) ; ) : )
Ottimo!!
Salve,
questa estate ho preso in affitto un appartamento per subaffittarlo come locazione turistica (ovviamente previo consenso del proprietario).
Ora devo fare la dichiarazione dei redditi ed avrei molti dubbi. Ovviamente non essendo proprietario non posso avvalermi della cedolare secca.
E' corretto che se ho anche degli altri redditi devo compilare il mod. 730 ma se non percepisco nessuno altro reddito se non quello di locazione turistica devo compilare il mod. Unico?
Dove devo indicare i redditi: nei redditi diversi o in quelli di fabbricati?
É possibile detrarre le spese (affitto che io pago al proprietario, bollette nei giorni in cui ci sono ospiti, prodotti pulizia, ecc. o altre spese) e in che misura?
Immagino di dover dichiarare l'importo netto, senza le commissioni di airbnb.... perlomeno così mi era stato detto..
Ovviamente faccio locazione turistica in modo non imprenditoriale...quando invece sarebbe il caso di aprirsi p.iva?
Eventualmente potete fornirmi un nominativo di un professionista al quale rivolgermi? Purtroppo ho sentito un commercialista e due caf e tutti mi hanno dato risposte diverse quindi ora mi ritrovo con una gran confusione in testa.
Vi ringrazio per il tempo che mi dedicherete e per la pazienza..
Ovviamente non essendo proprietario non posso avvalermi della cedolare secca.
= esatto;
E' corretto che se ho anche degli altri redditi devo compilare il mod. 730 ma se non percepisco nessuno altro reddito se non quello di locazione turistica devo compilare il mod. Unico?
= esatto;
Dove devo indicare i redditi: nei redditi diversi o in quelli di fabbricati?
= diversi;
É possibile detrarre le spese (affitto che io pago al proprietario, bollette nei giorni in cui ci sono ospiti, prodotti pulizia, ecc. o altre spese) e in che misura?
= si (ma cosa ed in quale misura devi sentire il commercialista);
Immagino di dover dichiarare l'importo netto, senza le commissioni di airbnb.... perlomeno così mi era stato detto..
= importo lordo;
Ovviamente faccio locazione turistica in modo non imprenditoriale...quando invece sarebbe il caso di aprirsi p.iva?
= quesito molto complesso; devi sentire il commercialista;
Eventualmente potete fornirmi un nominativo di un professionista al quale rivolgermi? Purtroppo ho sentito un commercialista e due caf e tutti mi hanno dato risposte diverse quindi ora mi ritrovo con una gran confusione in testa.
= puoi provare sul sito cedolaresecca.net (a prescindere dal nome, è gestito da un commercialista e fa consulenze di questo tipo);
Vi ringrazio per il tempo che mi dedicherete e per la pazienza..
= prego! 🙂
Moltissime grazie Roberto,
ringrazio molto per la tua disponibilità; tutto molto chiaro.
Approfitto della tua preparazione e disponibilità perchè avrei ancora dei dubbi che riguardano l'importo lordo da indicare in fase di dichiarazione e le spese da detrarre.
Per il primo punto, il commercialista a cui mi ero rivolta a suo tempo mi aveva detto che dovevo inserire gli importi al netto delle commissioni di Airbnb.
Per il secondo punto, è davvero complicato. Lo stesso commercialista mi aveva detto che potevo togliere le spese sostenute nei giorni in cui ho avuto ospiti; il caf invece mi ha detto che non è possibile.
Come vedi mi trovo un pò in difficolta perchè ricevo risposte diverse e io vorrei fare tutte le cose in regola per non incorrere in problemi futuri...
Ti ringrazio in anticipo
Per quanto riguarda l'importo da dichiarare (al lordo/netto delle commissioni di Airbnb): l'ammontare del ricavo è quello stabilito con il conduttore, e cioè quello che viene indicato nel contratto di affitto.
La commissione di Airbnb è un costo a parte, che solo "casualmente" ti determina un "netto" in quanto ti viene fatto un bonifico per la differenza.
C'è una pagina, nel sito di Airbnb, dove vengono riportati tutti gli affitti effettuati durante l'anno per la dichiarazione dei redditi: una parte di questa pagina, dal titolo "lordo" riporta gli affitti appunto al lordo, e cìè la specifica di Airbnb "... da riportare nella dichiarazione dei redditi..."
Infatti, da un punto di vista fiscale, tu dovresti incassare il lordo dall'ospite e poi pagare a parte la commissione all'agenzia o al portale o al sensale o a chi vuoi tu.
Questa commissione è un costo che se metti il reddito nel quadro B (dei fabbricati) non ti puoi scaricare (ma in compenso si dichiara il 95% dell'affitto)... se invece come è nel tuo caso devi mettere metti gli affitti tra i redditi diversi, hai la possibilità di scaricare alcuni costi (come ad esempio l'affitto che tu paghi al proprietario) che siano direttamente riconducibili al conseguimento del reddito stesso.
Guardati questo documento a pag. 8.
Non ti so rispondere con esattezza su questo punto. L'argomento è complesso e non sono in grado di darti una risposta esaustiva. Ti suggerisco nuovamente la consultazione di un commercialista.
Mote grazie ancora.
mi documenterò nuovamente, magari con un altro commercialista.
in caso abbia notizie più certe vi terrò aggiornati.