[GUIDA] Vademecum locazioni turistiche 2018 - aggiornamento

Risolto!
Emily352
Level 10

[GUIDA] Vademecum locazioni turistiche 2018 - aggiornamento

Cara @Francesca, qui ci tocca aggiornare questo bugiardino per chi loca turistico (con avvertenze, controindicazioni ed effetti collaterali) per approdare vigorosi sulle rive della locazione breve che vi esalta.

 

- DURATA DELLA LOCAZIONE TURISTICA

 

Per le locazioni turistiche è consentita la fissazione di una durata di qualsiasi lunghezza: la locazione turistica prescinde completamente dall’elemento temporale costituito dalla durata del rapporto: infatti l’art.2 della 431 (Modalità di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione) non si applica alle locazioni turistiche (art.1, co.2, lettera c).

 

Si può andare da una durata brevissima corrispondente anche soltanto ad un giorno o al fine settimana ad una durata annuale: la figura della locazione turistica è posta al di fuori dei confini della disciplina della 431/1998.

 

L’unica dato caratterizzante è quello relativo alla finalità, che deve soddisfare esigenze esclusivamente di natura turistica, esigenze che possono avere anche una durata considerevole o comunque non sempre necessariamente brevi, e comunque senza alcun collegamento con esigenze abitative stabili: l’interesse di Tizio può consistere nel locare una baita a Cortina d’Ampezzo perché vuole sciare d’inverno e fare escursioni in primavera e in estate.

 

Se invece Tizio viene a Cortina d’Ampezzo per tre settimane per motivi di lavoro o di stage,  io non posso fargli sottoscrivere un contratto ad uso turistico, dovendo ricorrere a un transitorio ordinario., art.5, co.1 della 431.

 

- LOCAZIONI BREVI

 

Il DL 50/2017 ha introdotto un complesso di disposizioni per i contratti sotto i 30 giorni che vengono individuati come “locazioni brevi”.

 

La noma però non individua un nuovo schema contrattuale, ma soltanto detta regole di contenuto fiscale per disciplinare modelli di contratto che già esistono, vale a dire i contratti turistici (disciplinati dal codice civile) e i transitori ordinari (disciplinati dalla legge di riforma del ’98), che, se di durata breve, ossia di durata inferiore a 30 giorni - a patto però che la convenzione locale, recependo il DM 16 gennaio 2017, lo preveda – rientrano anch’essi, a tutti gli effetti, tra le “locazioni brevi”, non dovendo soggiacere alle varie leggi regionali sul turismo: quindi, no comunicazione Comune, no comunicazione statistica Regione flussi turistici, no eventuale imposta di soggiorno ecc.

 

Le disposizioni del DL in questione, in tema di locazioni brevi, trovano ora applicazione alle locazioni di immobili ad uso abitativo, comprese quelle che includono la prestazione di servizi di fornitura di biancheria e pulizia dei locali, ma non la somministrazione di prima colazione che solo un B & B deve fornire ovvero servizi aggiuntivi, tipo ristorazione, vendita di souvenir o libri ecc. (Affittacamere).

 

Non solo. In particolare, i commi 2 e 3, art.4 stabiliscono che ai redditi derivanti da:

 

° contratti di locazione;

° contratti di sublocazione;

° contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ag oggetto il godimento dell’immobile a favore di terzi;

 

stipulati, a partire dal 1° giugno 2017, è possibile applicare la cedolare secca. Infatti per ciò che interessa il famigerato rigo RL10,  è stata aggiunta la nuova casella 3  “Cedolare secca”, per cui è ora possibile optare per tale regime sostitutivo dell’IRPEF anche in caso di redditi diversi se derivanti da:

 

° sublocazione breve (no lunga;

° locazione breve (no lunga) effettuata dal comodatario.

 

Il reddito derivante da locazioni brevi stipulate dal comodatario deve essere indicato nel rigo RL10 dal comodatario stesso, e non dal proprietario-comodante: tale soggetto dovrà dichiarare, nel quado RB del modello Redditi o B del modello 730, il relativo reddito fondiario, vale  dire la rendita catastale.

 

Se tali contratti brevi sono stati stipulati da intermediari fisici od online che sono intervenuti nel pagamento dei relativi canoni, i medesimi devono comunicare telematicamente alle Entrate i dati dei contratti  e conservare gli elementi posti a base delle informazioni comunicate e applicare una ritenuta del 21% a titolo di imposta (CS) o di acconto (IRPEF) al momento del versamento dell’affitto al locatore: l’effettuazione di questa ritenuta viene certificata con il rilascio da parte dell’intermediario della Certificazione unica.

 

A titolo di informazione, si avvisano i signori osti che AIRBNB non ha ancora applicato la legge, non considerandosi intermediario.

 

Pensierino della sera: Beato colui che non è servito da intermediari.

1 Risposta Migliore
Ermanno6
Level 10
Rome, Italy

Bravo @Gabriele241, così si fa, benvenuto a te, la prima cosa da fare è informarsi al proprio Comune se hanno legiferato in materia di locazione turistica, ad esempio sul contributo di soggiorno, credo di no se affitti a Sarteano. Dovrebbe essere sufficiente una comunicazione d'inizio attività al tuo Comune, chiedi/informati sulle modalità. 

Devi poi informarti se devi comunicare anche alla Regione (Toscana?) l'inizio della tua attività e se devi comunicare anche il flusso dei turisti oppure no. 

Qui nella community dovresti trovare discussioni specifiche per la Toscana. Io affitto a Roma.

Sicuramente devi munirti di PEC per ottenere le credenziali di accesso al portale alloggiatiweb della polizia di Stato, visita il loro sito per capirci di più. Le credenziali le potresti avere anche recandoti personalmente alla Questura di riferimento.

Ti consiglio di visitare anche il sito della casacheavanza per chiarimenti sulla locazione turistica, cerca di capire solo se le notizie/informazioni che leggi sono quelle aggiornate.

Un passo alla volta e vedrai che poi tutto diventa più chiaro. 

In bocca al lupo

30 Risposte 30
Ermanno6
Level 10
Rome, Italy

Perfetto @Emily352 peró intanto bisogna vedere quale comune ha sottoscritto questo accordo territoriale ma, soprattutto, su airbnb, come si potrebbe mai sostenere che l'affitto non è a fini turistici? È una strada tortuosa e sarebbe anche falso, giusto? Per @Ennio17

Bettina-E-Massimiliano0
Level 2
Rome, Italy

Buongiorno a Tutti, ho letto i vostri post e li trovo molto interessatni, sto mettendo un annuncio per affittare una camera e volevo chiedere se ho compreso tutto bene.  La stanza è nell'appartamento dove abito nel comune di Fiumicino, per ora i passi che ho fatto sono i seguenti:

- Comunicazione comune e regione inizio alloggio turistico non imprenditoriale

- Richiesta accesso PS per comunicazini alloggiati, 

- sto prendendo appuntamento con il comune per i dati d'accesso per il pagamento della tassa di soggiornio,

Quindi per iniziare volevo capire :

- che documetno devo emettere per il pagamento dell'Ospite,

- che documento devo emettere per il apgamento della tassa di soggiorno

- Ho altre cose da fare?

Grazie per il vostro aiuto

Ermanno6
Level 10
Rome, Italy

@Bettina-E-Massimiliano0 anche a Fiumicino si paga la tassa di soggiorno? A Roma si accede online sul portale romacapitale dopo essersi registrati, si fanno comunicazioni (e versamenti trimestrali), per Fiumicino devi informarti al comune. Dovrai solo riscuotere dagli ospiti e rilasciare una ricevuta che attesti il pagamento. 

Quali documenti ti riferisci?

 

Nella regione Lazio si comunicano i flussi turistici all'Osservatorio radarlazio e inoltre devi ottenere il codice  identificativo regionale da riportare nell'annuncio.

Dai un occhio alla mia guida, è per Roma ma alcuni passaggi sono validi in tutto il lazio perché appunto regolati dalla Regione:

https://community.withairbnb.com/t5/Guide/GUIDA-Locazione-turistica-a-Roma-adempimenti-legali/m-p/69...

@Ermanno6, prima di tutto scusami se non ho risposto prima e grazie mille per la risposta.

Per quanto riguarda la tassa di soggionro, fatto tutto. volevo sapere che tipo di ricevuta devo rilasciare per la tassa, e che tipo di ricevuta devo rilasciare per il costo del soggiorno. quindi se su carta bianca o ricevuta fiscale

per il resto ora guardo la tua guida.

Grazie ancora

Ermanno6
Level 10
Rome, Italy

Ricevuta non fiscale @Bettina-E-Massimiliano0, io uso un blocchetto di buffetti di quelli dove c'è più spazio per scrivere. Anche su carta bianca va bene, c'è chi si è fatto fare un timbro che riporta alcuni dati del locatore, chi ha aggiunto l'immagine del QR code identificativo (quello regionale) per fare una ricevuta fatta meglio. Non c'è un modello standard, l'importante è che risulta la dizione "Assolto contributo di soggiorno" per € ....  poi i dati, le notti, il nominativo. Le ricevute vanno numerate e va messa la data, quella del check-out sarebbe meglio anche se si riscuote al check-in. 

Per Fiumicino non ho idea come funzioni con il comune, pensavo addirittura che non ci fosse. Credo che anche là devi registrarti e comunicare online. Informati al comune. Ciao

Ciao @Ermanno6 ultima domanda il codice regionale di cui parli è quello che rilascia il sito radar lazio?

Ermanno6
Level 10
Rome, Italy

No @Bettina-E-Massimiliano0, è una procedura diversa che ho indicato nella guida per locazione turistica a Roma.

Mauro289
Level 2
Rome, Italy

@Emily352 ci stanno solo due cose che non mi sono chiare

 

1) In base a cosa la locazione turistica si puo considerare in forma imprenditoriale o non? Leggo che deve uscire un regolamento a riguardo ma sembra che questo regolamento non sia mai uscito.
E non mi è chiaro se le varie distinzioni che la legge regionale fa in base al numero di immobili e/o periodo di chiusura, possa essere applicato anche alle locazioni turistiche che, in teoria, dovrebbe essere esclusa dal regolamento regionale (a differenza invece di case vacanze/affittacamere/bnb che sono strutture recettive commerciali, e che quindi soggiacciono alle podesta legislativa regionale in ambito del turismo)

2) Se viene esercitata in forma imprenditoriale, all'atto pratico, cosa cambia? Sicuramente non sarà possibile applicare la cedolare secca, ma d'altra parte non saremo mica costretti ad aprire partita iva (non essendoci nessuna norma imperativa a riguardo). Quindi? Semplicemente i redditi verranno inquadrati come "redditi diversi" piuttosto che come "redditi fondiari"? 

@Mauro289 

 

Le Regioni non possono stabilire la durata del rapporto locativo, il numero degli immobili, le prestazioni, in quanto non sono abilitate a disciplinare direttamente i rapporti tra privati e le relative attività contrattuali.

 

Inoltre le Regioni non possono stabilire se la pubblicità è ammessa o vietata, chi è imprenditore e chi no: questo è un ambito di competenza dell’amministrazione finanziaria, e non è un caso che il DL 50/2017 rimandi non alle Regioni, ma al MEF l’emanazione di un regolamento che dovrà definire i criteri in base al quale l’attività di locazione si considera esercitata in forma imprenditoriale (considerata l’obiettiva complessità della materia, i tempi non saranno brevi).

 

E’ da escludere che in un contratto di locazione per finalità turistiche formalizzato in forma scritta vi siano gli estremi per configurare l’esercizio di un’attività ricettiva di affittacamere o CAV (il gestore di un’affittacamere o il titolare di una CAV non può far sottoscrivere un contratto di locazione, poiché alla base dei redditi generati non ci sono locazioni) fino al momento in cui il rapporto non presenti le caratteristiche di un’attività imprenditoriale.

 

In particolare, per accertare la vera natura di quel vincolo contrattuale, bisogna verificare se le prestazioni accessorie quali la fornitura di biancheria, il servizio di pulizia (prestazioni consentite, peraltro, anche nelle locazioni brevi), servizi complementari (pasti e bevande) nonché ulteriori servizi integrati di rilevante entità (noleggio auto, guide turistiche e interpreti, vendita di gadget e souvenir, servizi transfert ecc.) costituiscono elementi prevalenti rispetto alla funzione principale del negozio giuridico, vale  a dire il semplice godimento dell’immobile, tali da far assumere al rapporto una connotazione imprenditoriale.

 

L’attività di mera locazione non rappresenta una delle attività commerciali di cui all’art.2195 (Imprenditori soggetti a registrazione) del codice civile. Quindi, il soggetto che effettua tale attività può essere considerato titolare di reddito d’impresa ai fini fiscali solo nel caso in cui vi sia un’idonea organizzazione d’impresa (art.55, co.2, lett. a) del TUIR).

 

L’esistenza di questo elemento organizzativo deve essere valutato volta per volta.

 

Un proprietario di dieci appartamenti a Roma che occasionalmente offre in godimento a turisti e viaggiatori, che magari costituiscono il suo unico reddito, non necessariamente è da considerarsi un imprenditore.

 

Tu capisci bene però che laddove un proprietario gestisca professionalmente (è la sua attività principale ed esclusiva e la sua maggiore fonte di reddito), con abitualità, in modo sistematico e continuativo, da un ufficio cammuffato da abitazione, in connessione funzionale (a tal proposito, vedi l’ultima trovata di AIRBNB: i “Teams”) con personale dipendente o collaboratori retribuiti, con un rilevante impiego di mezzi, avvalendosi di servizi esterni di pulizia, cambio biancheria e quant’altro, un cospicuo numero di immobili o camere tramite portali turistico-commerciali, senza quell’elemento base obbligatorio, cartina di tornasole delle locazioni e non delle strutture ricettive  (un contratto firmato), è difficile affermare che non si tratti di gestione organizzata di strutture ricettive funzionali all’ottenimento di un risultato economico stabile con connotazioni di imprenditorialità.

 

Il suo obiettivo non è quello di arrotondare il proprio stipendio, ma di realizzare un vero e proprio business.

 

L’imprenditore (art.2082 del codice civile) che gestisce strutture ricettive vede assoggettato il proprio reddito fra i redditi d’impresa (no cedolare secca), tassato secondo l’inquadramento che viene scelto, e la sua attività rientra nel regime di imponibilità IVA. Ciò comporta l’obbligo di emettere fattura o ricevute fiscali e tenere specifiche scritture obbligatorie.

Mauro289
Level 2
Rome, Italy


@Emily352  ha scritto:

@Mauro289 

 

Tu capisci bene però che laddove un proprietario gestisca professionalmente (è la sua attività principale ed esclusiva e la sua maggiore fonte di reddito), con abitualità, in modo sistematico e continuativo, da un ufficio cammuffato da abitazione, in connessione funzionale (a tal proposito, vedi l’ultima trovata di AIRBNB: i “Teams”) con personale dipendente o collaboratori retribuiti, con un rilevante impiego di mezzi, avvalendosi di servizi esterni di pulizia, cambio biancheria e quant’altro, un cospicuo numero di immobili o camere tramite portali turistico-commerciali, senza quell’elemento base obbligatorio, cartina di tornasole delle locazioni e non delle strutture ricettive  (un contratto firmato), è difficile affermare che non si tratti di gestione organizzata di strutture ricettive funzionali all’ottenimento di un risultato economico stabile con connotazioni di imprenditorialità.

 

Il suo obiettivo non è quello di arrotondare il proprio stipendio, ma di realizzare un vero e proprio business.

 

L’imprenditore (art.2082 del codice civile) che gestisce strutture ricettive vede assoggettato il proprio reddito fra i redditi d’impresa (no cedolare secca), tassato secondo l’inquadramento che viene scelto, e la sua attività rientra nel regime di imponibilità IVA. Ciò comporta l’obbligo di emettere fattura o ricevute fiscali e tenere specifiche scritture obbligatorie.


Ok, ma qua capisci bene che hai descritto una attività recettizia non regolarmente denunciata.

Se io ho anche piu appartamenti, regolarmenti affitati come locazione turistica, con contratto annesso, e senza nessun servizio aggiuntivo, chi può venire a contestarmi la forma imprenditoriale? Solo la GdF può farlo, ma in forza di quale legge/regolamento, visto che tale regolamento non è ancora stato emanato e che i (vaghi e non specificati) parametri base esposti dal DL n50  (servizi extra non dati, contratto scritto stipulato, nessuna organizzazione) sono rispettati?

Emily352
Level 10

Nel caso che hai esposto, @Mauro289, si può presumere che il requisito “organizzazione d’impresa” non sussista e che gli immobili siano concessi in locazione a titolo “privato”.

 

L’Agenzia delle Entrate nel documento di prassi del 2017 (circolare 24/E), in cui ha diramato i primi chiarimenti sulla nuova disciplina fiscale delle locazioni brevi introdotta dall’art.4 del DL 50/2017, non ha ritenuto approfondire il concetto di “imprenditorialità” in virtù della semplice considerazione – dovuta all’esperienza – che il singolo locatore persona fisica, anche di più unità immobiliari, magari regolarmente censite in “Atti Registro” (se il contratto viene registrato), non è mai stato considerato dalla stessa Agenzia, esercente un’attività d’impresa.

 

Si tratta, in questi casi, di una figura che non ha in sé – di norma – quegli elementi che caratterizzano l’organizzazione in forma d’impresa, consistenti nella predisposizione di un’apposita organizzazione di mezzi di significativa entità e risorse funzionali all’ottenimento di un risultato economico, tanto più quando la gestione di tali beni viene affidata a terzi (siano essi associazioni di categoria o professionisti), con ciò rinunciando ai benefici dell’attività imprenditoriale e fornendo la prova più evidente dell’assenza in capo al locatore di una struttura tale da poter configurare una organizzazione in forma di impresa.

 

Finora,  per coloro che amano librarsi nell’aere del teorico in profonda meditazione, per vedere se nelle locazioni il locatore è “impresa”, i requisiti di fondo – leitmotiv di molti documenti di prassi (circolare 7/1496/1977 / risoluzione 460687/1987 / risoluzione 550326/1988 / risoluzione 180/1998 / risoluzione 155/2000) e pronunce (tra le molte 4407/1995 / 8193/1997 / 2721/2006 / 8196/2008) -  sono “sistematicità, regolarità e ripetitività posti in essere dal soggetto”.

 

Sul punto la Corte di Giustizia dell’Unione europea si è già espressa da tempo (27 gennaio 2000) e l’Italia è dovuta correre ai ripari, recependo giocoforza tali statuizioni, tra l’altro nella risoluzione 169 del 2009 che ci dice cose alquanto interessanti:

 

 “La qualifica di imprenditore può conseguire anche dal compimento di un solo affare, in considerazione della sua rilevanza economica e della complessità delle operazioni in cui lo stesso articola. Non è necessario, peraltro, a tale fine, che la funzione organizzativa dell’imprenditore costituisca un apparato strumentale fisicamente percepibile, poiché quest’ultimo può ridursi al solo impiego di mezzi finanziari, sicchè la qualifica di imprenditore va attribuita a chi utilizzi e coordini un proprio capitale per fini produttivi” (Cass. 8193/1997 e risoluzioni 148, 204 e 273 del 2002).

 

Al fine di verificare la sussistenza di una tale finalità, la giurisprudenza della Corte di giustizia ha affermato che occorre considerare il complesso dei dati che caratterizzano il caso specifico e, in particolare, la natura del bene; a tal riguardo, il medesimo Organo comunitario ha precisato che: “(…) il fatto che un bene si presti ad uno sfruttamento esclusivamente economico basta, di regola, per far ammettere che il proprietario lo utilizza per esercitare attività economiche e, quindi, per realizzare introiti avente un certo carattere di stabilità. Per contro, se per sua natura, un bene può essere usato sia per scopi economici sia a fini privati, occorre esaminare l’insieme delle circostanze del suo sfruttamento per stabilire se esso sia utilizzato per ricavarne introiti aventi effettivamente un certo carattere di stabilità (Corte di Giustizia CE – 26 settembre 1996, causa C-230/94).

 

Relativamente alla locazione di un bene, la stessa Corte di Giustizia ha precisato che “la durata effettiva della locazione, l’entità della clientela e l’importo degli introiti” possono essere presi in considerazione al fine d stabilire se lo sfruttamento del bene materiale avvenga allo scopo di realizzare introiti avente un certo carattere di stabilità e si configuri quale esercizio di un’attività economica riconducibile nell’ambito applicativo dell’IVA (…)”.

 

Si comprende quindi la ragione della previsione che delega il MEF a promuovere l’adozione di un regolamento avente natura normativa. Il legislatore del 2017 ha intenzionalmente passato la patata bollente al MEF, con il recondito fine di non impegnarsi apertamente nella soluzione di un problema fiscalmente scomodissimo quale è quello dell’imprenditorialità nelle micro-locazioni.

 

Tuttavia, in aree sensibili come questa, le norme finora varate sono risultate porose, leggibili in varie direzioni, esposte all’effetto riempitivo della Guardia di Finanza e ai venti giurisprudenziali, consegnando nelle mani del giudice la probatio diabolica di distinguere – al di definizioni, numero di immobili, redditività, sistematicità e quant’altro - chi è davvero imprenditore e chi no.

 

Se mi permetti una profezia, nutro forti dubbi che queste Tavole della Legge, scritte nel solito legalese-aramaico, che il MEF, prima o poi, ci consegnerà, possano prevedere automatismi di agevole applicazione, ma alimenteranno, come sempre, le offerte votive al totem della soluzione dei conflitti tributari alla magistratura italiana con il suo consueto ruolo creativo.

Anonymous
Non applicabile

@Emily352 

mi aggiungo alle "note" della tua profezia molto ben descritta nelle "aree sensibili"  ............ "vai a capire quale sarà la verità" ... che giungla

se vogliamo aggiungere che il pagamento arriva da una azienda un UK tra poco fuori dall'europa ..... e che l'iva dovrebbe pagarla AIRBNB Irlanda nel caso di "profili aziendali con p.iva" ......  ahhhhhh

Giorgio42
Level 2
Pavia, Italy

Buongiorno a tutti, 

 

ho provato a cercare qua sul forum ma non mi pare di aver trovato un thread riguardo la possibilità di "migrazione" in Lombardia da: 

 

> CAV a > locazione turistica 

 

vorrei sapere se altri hanno una situazione simile alla mia - ho 3 CAV gestite non imprenditoriali e vorrei capire se c'è un limite o posso gestire un numero infinito di locazioni turistiche? 

Al momento sono fermo a tre appartamenti. 

 

Ne parlerò anche col mio commercialista ma è utile confrontarsi con voi. 

 

Il passo dice come segue: 

LOCAZIONE TURISTICA

Verrà definita con regolamento del MEF in attuazione dell’art 4 comma 3 bis del D.Lgs. 50/17 convertito in L 97/16

 

Posso quindi gestire quanti appartamenti desidero come locazione turistica oppure questo è solo per i proprietari? 

Grazie! 

Giorgio 

 

 

 

Francesca
Former Community Manager
Former Community Manager
London, United Kingdom

 

Hey @Giorgio42 

hai provato a leggere qui? Vedo anche che sei in Lombardia...

Fra 

 


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Gianfranco-E-Onorata0
Level 1
Villafranca Piemonte, IT

Buongiorno a tutti

io ho appena iniziato, visto la vostra competenza avrei la necessità di capire se ho intrapreso i passi giusti:

- ho richiesto le credenziali alla mia Regione (Piemonte) la quale mia ha fatto compilare un modulo (di inizio locazione turistica) che hanno inviato telematicamente al mio comune (Torino) 

- successivamente mi sono arrivate le credenziali con il CIR (codice identificativo richiesta)

- ho inviato il modulo per avere abilitazione al servizio AlloggiatiWeb alla mia questura

ho pubblicato annuncio è oggi ho ospitato il mio primo ospite.

Se ho capito bene la tassa di soggiorno X il mio comune la versa Airbnb per conto mio, a mio carico restano la comunicazione alla regione e alla questura, vero?

- si ferma una sola notte, ho fatto copia della carta identità dato tutte le spiegazioni utili, non ho fatto compilare nessun contratto in quanto mi era parso di aver letto che non era necessario, invece da voi leggo che lo è...

- ai fini fiscali che tipo di ricevuta rilascia il portale?  Vi è indicato un codice fiscale ...

vi ringrazio per l’attenzione

Onorata

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