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Buonasera a tutti sono Alessio. Mi offro come Co-host per i vostri appartamenti, faccio da una gestione online a quella compl...
Chiedo a chi è più esperto: 1)se affitto un appartamento o una stanza a chi è a Parma. Per motivi di lavoro ( ed. Un tecnico che resta presso un’azienda x 5 giorni) oppure per necessità di salute ( controlli c va più giorni) ecc posso farlo seguendo le direttive Agenzia delle Entrate. Senza necessariamente fare il percorso Suap Comune/ Questura ? 2 ). Airbnb accetta che si indichi nell’annuncio affitto breve non turistico ? Grazie
@Angelo843 ciao.
L'accordo territoriale per il territorio del Comune di Parma presenta alcune particolarità rispetto all'accordo della Città metropolitana di Bologna (che si è completamente dimenticato della possibilità stabilita dal DM 16/01/2017 di stipulare contratti transitori ordinari con durata non superiore a 30 giorni, utilizzando con qualche alleggerimento i modelli ministeriali).
L'accordo di Parma:
prevede infatti:
I contratti di locazione di natura transitoria hanno durata non superiore a 18 mesi [Non c'è più la previsione di una durata minima].
I canoni di locazione relativi ai contratti di natura transitoria con durata pari o inferiore a 30 giorni sono rimessi alla libera contrattazione delle parti.
In altre parole, accanto al contratto transitorio ordinario con durata 31 giorni - 18 mesi - che prevede il canone concordato e il contratto asseverato dalle associazioni di inquilini/proprietari - l'accordo contempla anche il transitorio di brevissima durata, per il quale il canone di locazione è libero, né vi sono tutte le incombenze del primo (asseverazione, registrazione del contratto).
Tra le fattispecie di esigenze dei conduttori, troviamo:
-contratto di lavoro a termine o a tempo determinato in un Comune diverso dalla propria residenza;
-trasferimento temporaneo dalla sede di lavoro;
-necessità di cure e di assistenza a o da familiari in luogo diverso dalla propria residenza.
La Legge regionale che disciplina le tipologie ricettive prevede la locazione turistica definita come la locazione diretta da parte del proprietario, non residente, in forma non imprenditoriale, dell'intero appartamento con durata massima sino a 6 mesi.
Nelle ipotesi in cui i contratti di natura transitoria o i contratti turistici abbiano tutte le caratteristiche soggettive, oggettive e temporali stabilite dalla definizione fiscale di locazione breve, ecco che per tali contratti si applica la specifica normativa fiscale (DL 50/2017, Circolare AdE 24/E 2017).
L'Agenzia delle entrate chiarisce infatti:
I contratti indicati dalla norma sono tesi a soddisfare esigenze abitative transitorie anche per finalità turistiche.
Sinora sembrerebbe tutto chiaro e fattibile, ma ci sono alcuni ostacoli.
L'articolo 109 del TU delle leggi di pubblica sicurezza si interpreta nel senso che gli obblighi in esso previsti si applicano anche con riguardo ai locatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni.
La norma non fa distinzione sulle esigenze abitative transitorie.
Di conseguenza, a mio parere, c'è l'obbligo di segnalazione e quindi di richiesta delle credenziali di accesso ad Alloggiati web:
https://questure.poliziadistato.it/it/Parma/articolo/5730e060f213f820453644
Se nel modello di richiesta non indichi il Protocollo Generale assegnato dal SUAP del Comune, la Questura ti comunica ugualmente i codici di accesso ?
Io ne dubito, ma non costa nulla fare una verifica diretta.
Il passaggio dal SUAP comporta ovviamente tutti gli ordinari adempimenti (CIR, flussi turistici, imposta di soggiorno, TARI).
Aspettiamo buone notizie.
@Angelo843 ciao.
L'accordo territoriale per il territorio del Comune di Parma presenta alcune particolarità rispetto all'accordo della Città metropolitana di Bologna (che si è completamente dimenticato della possibilità stabilita dal DM 16/01/2017 di stipulare contratti transitori ordinari con durata non superiore a 30 giorni, utilizzando con qualche alleggerimento i modelli ministeriali).
L'accordo di Parma:
prevede infatti:
I contratti di locazione di natura transitoria hanno durata non superiore a 18 mesi [Non c'è più la previsione di una durata minima].
I canoni di locazione relativi ai contratti di natura transitoria con durata pari o inferiore a 30 giorni sono rimessi alla libera contrattazione delle parti.
In altre parole, accanto al contratto transitorio ordinario con durata 31 giorni - 18 mesi - che prevede il canone concordato e il contratto asseverato dalle associazioni di inquilini/proprietari - l'accordo contempla anche il transitorio di brevissima durata, per il quale il canone di locazione è libero, né vi sono tutte le incombenze del primo (asseverazione, registrazione del contratto).
Tra le fattispecie di esigenze dei conduttori, troviamo:
-contratto di lavoro a termine o a tempo determinato in un Comune diverso dalla propria residenza;
-trasferimento temporaneo dalla sede di lavoro;
-necessità di cure e di assistenza a o da familiari in luogo diverso dalla propria residenza.
La Legge regionale che disciplina le tipologie ricettive prevede la locazione turistica definita come la locazione diretta da parte del proprietario, non residente, in forma non imprenditoriale, dell'intero appartamento con durata massima sino a 6 mesi.
Nelle ipotesi in cui i contratti di natura transitoria o i contratti turistici abbiano tutte le caratteristiche soggettive, oggettive e temporali stabilite dalla definizione fiscale di locazione breve, ecco che per tali contratti si applica la specifica normativa fiscale (DL 50/2017, Circolare AdE 24/E 2017).
L'Agenzia delle entrate chiarisce infatti:
I contratti indicati dalla norma sono tesi a soddisfare esigenze abitative transitorie anche per finalità turistiche.
Sinora sembrerebbe tutto chiaro e fattibile, ma ci sono alcuni ostacoli.
L'articolo 109 del TU delle leggi di pubblica sicurezza si interpreta nel senso che gli obblighi in esso previsti si applicano anche con riguardo ai locatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni.
La norma non fa distinzione sulle esigenze abitative transitorie.
Di conseguenza, a mio parere, c'è l'obbligo di segnalazione e quindi di richiesta delle credenziali di accesso ad Alloggiati web:
https://questure.poliziadistato.it/it/Parma/articolo/5730e060f213f820453644
Se nel modello di richiesta non indichi il Protocollo Generale assegnato dal SUAP del Comune, la Questura ti comunica ugualmente i codici di accesso ?
Io ne dubito, ma non costa nulla fare una verifica diretta.
Il passaggio dal SUAP comporta ovviamente tutti gli ordinari adempimenti (CIR, flussi turistici, imposta di soggiorno, TARI).
Aspettiamo buone notizie.
Grazie mille molto preciso ed esauriente. Andrò’ in Questura a chiedere e comunicherò qui il risultato. Grazie ancora. Ciao
Ho interessato la Questura-alloggiati web- la risposta è stata che tutti quelli che alloggiano in strutture ricettive- e anche la ns. lo sarà- sono turisti , non importa ilmotivo per cui vengono a Parma ( turismo,salute, lavoro ecc) e come è richiesto agli alberghi di segnalare ogni persona che soggiorna e non viene richiesto il motivo per cui lo fa, così
è per tutti .
Non mi è rimasto altro che chiedere l'autorizzazione per appartamento ammobiliato ad uso turistico ed oggi ho avuto l'ok. (ma purtroppo non potrò affittare una stanza ma so lo l'intero appartamento! ).
Grazie ancora per la tua disponibilità e precisione. Ciao e buon lavoro
@Angelo843 ciao
grazie della preziosa informazione.
Mi dispiace che la burocrazia abbia prevalso.
Come temevo, purtroppo la Questura non ha colto la differenza, prevista dalla legge e recepita dall'Accordo territoriale di Parma, tra un contratto transitorio di brevissima durata per specifiche esigenze del conduttore (che non siano turistiche) e un contratto di locazione turistico.
Ed ecco allora che, chi legittimamente ha intenzione di fare solo il primo, deve comunicare che farà il secondo !!!