Premesse:
Il testo è ancora in bozza, pertanto prossimamente potrebbe subire modifiche più o meno importanti, anche per effetto delle osservazioni che perverranno al Ministero del Turismo da parte delle associazioni di categoria, ABBAV compresa.
Non condividiamo, già in partenza, l’idea alla base del DDL che si pone come obiettivo di “fronteggiare il rischio di un turismo sovradimensionato rispetto alle potenzialità ricettive locali e a salvaguardare la residenzialità dei centri storici ed impedirne lo spopolamento” attraverso delle misure limitative, ma senza concretamente investire in un progetto per il rilancio della residenzialità, cogliendo magari alcune delle tante proposte che sono state fatte negli anni: prevedere agevolazioni fiscali a favore di chi loca per lunghi periodi, creare dei fondi di garanzia per i proprietari in caso di morosità degli inquilini, ecc.
Come ci siamo spesso trovati a ribadire, una politica che incoraggi la residenzialità deve essere fatta con misure dirette e concrete, non attraverso limitazioni indirette su altre realtà.
La Ri-definizione di Locazione Turistica (art. 2)
Nel maldestro intento di fornire una definizione uniforme di “Locazione per Finalità Turistiche“, il testo che all’art. 1 recita
…per “locazione per finalità turistiche” si intende il contratto di locazione con scopo turistico, quale vacanza, lavoro o altro motivo, avente ad oggetto il godimento di un immobile ad uso abitativo ubicato in un luogo diverso da quello di residenza della parte conduttrice…
ricomprende nei contratti di locazione per finalità turistiche anche i contratti per motivi di studio/lavoro/altri motivi (forse mutuando la generica definizione di Turismo data dal UNWTO).
La definizione così formulata contrasta, a nostro avviso, con l’impianto normativo in materia di locazioni, che da sempre distingue, e non senza conseguenze sul piano della durata e della forma del contratto, tra le varie finalità.
Una cosa è certa, solleveremo la problematica.
Codice Identificativo Nazionale (CIN) (art. 3)
Si torna a parlare di codice identificativo nazionale, ossia il codice che dovrebbe identificare in maniera univoca ogni locazione turistica in regola presente sul territorio nazionale, alimentando la banca dati nazionale delle locazioni.
In Veneto, come in altre regioni, esistono già da tempo dei codici identificativi.
Il DDL Affitti Brevi mira a uniformare la disciplina a livello nazionale, introducendo un codice unico, che andrà a sostituire anche i codici regionali (CIR).
A livello operativo sarà da vedere se i codici già esistenti saranno mantenuti come validi (soluzione ideale) o se andremo incontro all’ennesimo appesantimento burocratico.
Il DDL prevede:
- la pubblicazione del codice identificativo nazionale su tutti gli annunci relativi all’immobile in locazione;
- l’esposizione del codice all’ingresso dell’unità immobiliare;
- le relative sanzioni.
Degno di nota, a nostro avviso, il fatto che per il momento si parli di un obbligo di esposizione del codice all’ingresso dell’unità immobiliare e non all’ingresso esterno dell’edificio in cui si trova l’immobile, come è invece attualmente previsto dalla Regione Veneto, con tutte le conseguenti problematiche derivanti da tale collocazione (divieti condominiali e amministrativi, atti vandalici, furti, ecc.).
Staremo a vedere se e come la norma evolverà e quale sarà l’iter relativo all’ottenimento del CIN.
Limitazioni delle Locazioni per Finalità Turistiche (art. 4)
Un titolo che non lascia molto spazio all’immaginazione. All’art. 3 si recita
A pena di nullità la durata minima del contratto di locazione per finalità turistiche non può essere inferiore a due notti, fatta eccezione per l’ipotesi in cui la parte conduttrice sia costituita da un nucleo familiare numeroso composto da almeno un genitore e tre figli.
Avete letto bene: il DDL vorrebbe introdurre un minimum stay nelle locazioni turistiche di 2 notti. Con un eccezione, peraltro, abbastanza discutibile e poco realizzabile: in caso di nuclei familiari con 3 o più figli, sarebbe possibile pernottare anche per una sola notte.
Ci sembra che la limitazione nasca dall’intento di favorire gli alberghi nelle prenotazioni di breve durata, in particolar modo nei weekend (pernottamenti tra sabato e domenica).
Va detto che la regola interesserebbe primariamente ed obbligatoriamente le locazioni turistiche site nei centri storici delle città metropolitane.
In via secondaria e a facoltativa, a discrezione dei comuni stessi, la regola potrebbe essere applicata anche nei comuni individuati dall’ISTAT come comuni ad “alta/molto alta” densità turistica.
La limitazione non si applicherebbe, invece, nei restanti comuni, nonché nei comuni classificati dall’ISTAT come “a vocazione turistica”, ma aventi una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
Locazione per Finalità Turistiche in Forma Imprenditoriale (art. 5)
Come ultima previsione, il DDL si focalizza sulle locazioni turistiche gestite in forma imprenditoriale, o dal titolare stesso o da soggetti “che svolgono attività di intermediazione immobiliare ovvero di gestione di portali telematici“.
In questo caso il DDL vuole introdurre l’obbligo – per le locazioni imprenditoriali – di presentare SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) presso lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del comune competente, sanzionando l’omessa presentazione della SCIA da 2.000 a 10.000 €.
Se è pur vero che in altre regioni l’obbligo di SCIA già esiste e non ha avuto un grosso impatto, va anche tenuto presente che in comuni come Venezia, potrebbe essere strumentalizzato per ostacolare ulteriormente le nuove aperture.
Infine, il DDL prevede anche l’introduzione di un codice ATECO dedicato all’attività di locazione di immobili ad uso abitativo per finalità turistiche.
Una disposizione che potrebbe anche essere favorevole, quantomeno in termini di accesso ai fondi regionali ed europei.
Lo ripetiamo, si tratta di una prima bozza di Disegno di Legge.
Potrebbe subire modifiche e correzioni.