Salve a tutti, operiamo come Co-Host e in generale nella int...
Salve a tutti, operiamo come Co-Host e in generale nella intermediazione e gestione di case di cui i proprietari non possono ...
Buonasera,
ho affittato una casa per due settimane.
Volevo sapere come funzioni nel caso in cui venga in casa un ospite inaspettato/extra e si fermi una, due o anche tre notti a dormire.
Bisogna mettersi d’accorso con il proprietario per un ulteriore compenso oppure va bene così?
Grazie.
Secondo me bisogna sempre avvertire l’host, @Sofia796 , come minimo per riguardo nei suoi confronti!
Oltre al fatto che potresti aver bisogno di biancheria aggiuntiva (da letto o da bagno).
Alcuni affittano l’appartamento a costo unico indipendentemente dal numero di inquilini, altri hanno un costo a persona, dipende. Dipende anche se è una vera locazione e cosa è scritto nel contratto di locazione, oppure se è una casa-vacanze (in Italia c’è questa differenza, la casa-vacanze è un’attività ricettiva) e quindi l’host deve registrare in questura anche i documenti di eventuali ospiti aggiuntivi.
L’ospitalità (che non ha titolo di contratto) fintanto che rimane tale e non sconfina nella sublocazione o nel comodato (che hanno titolo di contratto e possono essere vietate contrattualmente all’inquilino), è un diritto costituzionale.
Nei rapporti interprivati le norme di valore precettivo consacrate dalla Costituzione (fonte primaria) superano qualsiasi norma preordinata dal locatore a limitare l’autodeterminazione del conduttore.
L’inquilino (turista o meno) è, quindi, libero di ospitare nel bene locato (non siamo in ambito alberghiero) amici, parenti, conoscenti – nel limite massimo permesso dal Regolamento d’igiene locale - perché tra le facoltà di essere un inquilino in Italia vi è anche quella di ospitare terzi per brevi o lunghi periodi.
La giurispudenza di legittimità, trovando consenso in dottrina, ha più volte chiarito che clausole antisolidaristiche inserite a contratto per dissuadere l’inquilino ad ospitare terzi sono nulle, in quanto limitative della libertà personale del conduttore e confliggenti con interessi ritenuti prioritari e tutelati dalla Costituzione.
Inoltre il locatore “abitativo” non può maggiorare il canone, se non per “aggiornarlo” convenzionalmente alle variazioni ISTAT (ma non in cedolare secca) o, all’atto della stipula, scalettarlo gradualmente per importi differenziati e crescenti per successive frazioni di tempo, ma non perchè in corso di rapporto compare sulla scena della locazione un “ospite in più”.
I principi di legge non subiscono metamorfosi o variazioni appena varcata la soglia della locazione “breve”: il principio generale e immanente della determinazione del canone locativo non gode di una deroga eccezionale in dipendenza di una micro locazione turistica, mediata da un portale straniero.
Il supplemento per ospite in più a notte, per intenderci l’”extra guest” di AIRBNB, lo può applicare, in corso di soggiorno, un gestore di un hotel o di un’attività ricettiva extralberghiera aperta al pubblico, che sottoscrive contratti di albergo o di alloggio in struttura, non un locatore privato che concede in locazione un immobile ad uso abitativo.
In breve, il locatore “turistico” può monetizzare solo l’alloggio: non può monetizzare durante l’arco di svolgimento dello stesso rapporto supplementi o maggiorazioni o formule di accrescimento dell’entità del canone, estranee ad esso, che si risolvono in un aumento surrettizio del “prezzo” del godimento dell’abitazione (dall’ospite in più a notte a check-in ritardati a pagamento) che possono concorrere, insieme ad altri indicatori (somministrazione di cibi e bevande, servizio di transfert, riassetto dei locali durante la locazione ecc.), ad attestare l’esistenza di una struttura ricettiva paralberghiera produttrice di una diversa tipologia reddituale.
@Sofia796 @Emily352 @Susanna0 la questione è molto semplice: io stabilisco un prezzo per il mio alloggio che dipende ANCHE, almeno nel mio caso, dal numero di ospiti; il regolamento di Pubblica Sicurezza è chiaro: l'omessa comunicazione alla Questura delle persone alloggiate nel proprio immobile dove si fa locazione turistica è punibile con...ecc.ecc. Quindi la comunicazione al proprietario va fatta, punto.
No no certo, ovviamente avvertirei l’host ma era solo per capire quanto e se andrei a pagare qualcosa in più, se solo la tassa di soggiorno o anche altro.
Grazie mille comunque!
Gli obblighi di segnalazione degli alloggiati per periodi inferiori a 30 giorni, di cui all’art.109 TULPS - articolo che si rivolge ad una variegata platea di soggetti, che comprende non solo i gestori di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, ma anche i privati locatori o sublocatori “brevi - non si applicano a chi concede un immobile in comodato verbale o in ospitalità a soggetti terzi.
Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno ha chiarito definitamente, al paragrafo 2 della circolare 20 dicembre 2018 inoltrata a tutte le Questure e Prefetture d’Italia, che “Continuano, invece, ad essere sottratti agli obblighi di cui all’articolo 109 le cessioni della predetta durata [30 giorni] che avvengono a titolo di liberalità o sulla base di rapporti di carattere gratuito”.
Pertanto, gli obblighi di cui all’art.109 TULPS non gravano su chi (gestore di un esercizio ricettivo o semplice locatore/sublocatore “breve) ospita soggetti terzi in un immobile (ospitalità) o ne concede l’uso gratuito (comodato).
Tale principio generale viene meno solo in un caso: qualora l’ospitato “breve” o il comodatario “breve” siano un cittadino extracomunitario o apolide, giacchè il primo comma dell’art.7 del D.Lgs. 286/1998 stabilisce che “Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero OSPITA uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili” è obbligato a darne comunicazione all’autorità locale di Pubblica Sicurezza mediante il modello “Comunicazione di ospitalità” (la norma colpisce ospitalità e comodati di qualunque durata, anche di un giorno).
Se poi, come nel caso illustrato, l’ospitante è il conduttore, tale onere di comunicazione ricade su di lui: è il locatario (non il locatore) il cedente, con causale della cessione = “ospitalità”, e il cessionario è l’ospite straniero.
Ciao @Sofia796
la comunicazione all'host nel caso in cui debba andare un'altra persona, va sempre fatta. Sarà l'host a decidere se applicare un supplemento per le notti in cui ci sarà un'altra persona oppure no, ma la decisione spetta comunque all'host, che dovrà fare apposita segnalazione in questura e dovrà far pagare anche la tassa di soggiorno, laddove prevista.
E poi è anche una forma di rispetto nei confronti di chi ti sta ospitando a casa propria.
dipende dagli accordi col proprietario. di solito se si tratta di un B&B sei vincolata al nr. di ospiti per i quali hai prenotato, e non puoi far dormire nessun altro, mi è capitato spesso di affittare una casa da un privato, e portare o ospitare chiunque, poichè il proprietario mi ha affittato l'intero appartamento, e non i posti letto.
@Vincenzo605 evidenzio il tuo commento a @Sofia796 che spero trovi le vostre indicazioni utili 😊