Salve, ringrazio in anticipo chi mi aiuterà a capire meglio....
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Salve, ringrazio in anticipo chi mi aiuterà a capire meglio. Gestisco la mia struttura come locazione occasionale. Airbnb mi ...
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Buongiorno,
Mi chiamo Anna e mi sono appena iscritta alla community.
Ho cercato nelle discussioni precedenti ma non ho trovato nulla al riguardo.
Ho un appartamento a Milano registrato su Airbnb che negli ultimi anni ho sempre affittato con contratti di locazione superiori ai 30 giorni, a volte utilizzando il contratto di locazione transitoria, e altre volte il contratto di locazione turistica, registrandoli poi sempre all'Agenzia delle Entrate come prevede la legge.
Vorrei sapere se qualcuno di voi sa se:
- 1) il CIN , recentemente introdotto, è obbligatorio anche per gli affitti turistici superiori ai 30 giorni
- 2) se una volta ottenuto il CIN non è più possibile locare per periodi superiori ai 30 giorni, come accade attualmente per il CIR, almeno in Lombardia
Grazie anticipatamente per le vostre risposte.
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la risposta alla tua domanda dipende dalla normativa regionale, in quanto le inopportune ingerenze regionali in materia di locazione turistica hanno determinato comportamenti diversi nelle regioni e molta confusione.
Per sopperire a questa situazione la norma nazionale sul CIN "prende dentro tutto" per cui troviamo scritto nella legge dell'assegnazione del CIN sia alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, sia alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi del DL 50/2017.
In realtà, la norma nazionale sul CIN (scritta male) deve essere coordinata con le norme regionali in materia di locazione turistica.
Il CIN non sostituisce il Codice identificativo regionale (ad esempio il CIR) e le disposizioni regionali rimangono, in ogni caso, valide così come i relativi obblighi di esposizione (se previsti).
Inoltre - e questo è l'aspetto rilevante - quando le norme regionali impongono l'ottenimento del CIR, per poter chiedere il CIN il locatore deve essere già in possesso del CIR.
In altre parole, in queste circostanze, il CIN, nella sostanza, costituisce un'inutile duplicazione del Codice regionale ed è a esso subordinato.
Venendo alla tua domanda, in Emilia Romagna la risposta è certamente affermativa per tutti i casi di contratti di locazione per finalità turistiche con durata sino a 6 mesi, per stipulare i quali è obbligatorio secondo le norme regionali l'ottenimento del CIR e, per conseguenza, la richiesta del CIN al Ministero
Per chiarezza, ricordo che in Emilia Romagna, la locazione breve non esiste.
In Lombardia, la normativa regionale prevede la locazione per finalità turistiche solo per brevi periodi (non superiori a 30 giorni) ai sensi dell’art. 53 del codice del turismo (D. LGS 79/2011), art. 1 comma 2 della L. 431/1998 e art 1571 del Codice civile (i c.d. "affitti brevi" nella normativa lombarda).
Solo in questa ipotesi sono stabiliti gli adempimenti amministrativi ai fini dell'ottenimento del CIR (nonché gli obblighi di segnalazione alla Questura).
Chi in Lombardia faccia esclusivamente contratti transitori con durata da uno a diciotto mesi oppure contratti di locazione turistica con durata oltre i 30 giorni (che a Milano, comunque, mi sembra esigenza piuttosto rara) stipula contratti che escono dall'ambito degli "affitti brevi" e che non rientrano in alcun modo negli obblighi previsti dalla normativa regionale ai fini dell'ottenimento del CIR.
Il che implica necessariamente l'assenza anche del CIN.
Ma da 1 gennaio 2025 mi pare che, in assenza di CIN, Airbnb blocchi l'operatività di un annuncio.
Dalle FAQ della BDSR:
Quindi la risposta a 1) è SI La risposta a 2) é...dipende, puoi fare locazione turistica oltre i 30gg, mentre per altre forme contrattuali la limitazione non viene tanto dall'avere il CIN ma dalle disposizioni della tua regione. Da noi l'affitto turistico può essere sospeso e poi riattivato, mentre in altre regioni deve essere chiuso e riaperto con nuove pratiche autorizzative, e l'affitto turistico non può essere attivo quando affitti con altre forme contrattuali.
In verità no. Comunque grazie.
Avrei bisogno la risposta di qualcuno che affitta a Milano. Alberto è stato gentile a rispondere, ma la sua risposta mi ha confuso ulteriormente le idee, anziché chiarirmele.
Grazie ugualmente. 🙂
la risposta alla tua domanda dipende dalla normativa regionale, in quanto le inopportune ingerenze regionali in materia di locazione turistica hanno determinato comportamenti diversi nelle regioni e molta confusione.
Per sopperire a questa situazione la norma nazionale sul CIN "prende dentro tutto" per cui troviamo scritto nella legge dell'assegnazione del CIN sia alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, sia alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi del DL 50/2017.
In realtà, la norma nazionale sul CIN (scritta male) deve essere coordinata con le norme regionali in materia di locazione turistica.
Il CIN non sostituisce il Codice identificativo regionale (ad esempio il CIR) e le disposizioni regionali rimangono, in ogni caso, valide così come i relativi obblighi di esposizione (se previsti).
Inoltre - e questo è l'aspetto rilevante - quando le norme regionali impongono l'ottenimento del CIR, per poter chiedere il CIN il locatore deve essere già in possesso del CIR.
In altre parole, in queste circostanze, il CIN, nella sostanza, costituisce un'inutile duplicazione del Codice regionale ed è a esso subordinato.
Venendo alla tua domanda, in Emilia Romagna la risposta è certamente affermativa per tutti i casi di contratti di locazione per finalità turistiche con durata sino a 6 mesi, per stipulare i quali è obbligatorio secondo le norme regionali l'ottenimento del CIR e, per conseguenza, la richiesta del CIN al Ministero
Per chiarezza, ricordo che in Emilia Romagna, la locazione breve non esiste.
In Lombardia, la normativa regionale prevede la locazione per finalità turistiche solo per brevi periodi (non superiori a 30 giorni) ai sensi dell’art. 53 del codice del turismo (D. LGS 79/2011), art. 1 comma 2 della L. 431/1998 e art 1571 del Codice civile (i c.d. "affitti brevi" nella normativa lombarda).
Solo in questa ipotesi sono stabiliti gli adempimenti amministrativi ai fini dell'ottenimento del CIR (nonché gli obblighi di segnalazione alla Questura).
Chi in Lombardia faccia esclusivamente contratti transitori con durata da uno a diciotto mesi oppure contratti di locazione turistica con durata oltre i 30 giorni (che a Milano, comunque, mi sembra esigenza piuttosto rara) stipula contratti che escono dall'ambito degli "affitti brevi" e che non rientrano in alcun modo negli obblighi previsti dalla normativa regionale ai fini dell'ottenimento del CIR.
Il che implica necessariamente l'assenza anche del CIN.
Ma da 1 gennaio 2025 mi pare che, in assenza di CIN, Airbnb blocchi l'operatività di un annuncio.
Grazie Alberto, ora sei stato chiarissimo.
Il problema è che mi pare che in Lombardia chi ha il CIR NON possa locare per periodi superiori ai 30 giorni, con contratti di nessun tipo, né turistici, né transitori, né altro, e, se vuole farlo, deve sospendere il CIR che eventualmente avesse, e richiederlo di nuovo nel caso decidesse di fare nuovamente locazione breve.
Un bel pasticcio!
In pratica CIN e CIR in Lombardia sono in contraddizione in materia di locazioni superiori ai 30 giorni e per avere il CIN si è obbligati a locare solo per meno di 30 giorni.
Sto cercando di informarmi anche presso gli uffici competenti e se avrò risposte (ma ne dubito) le comunicherò qui, a uso degli altri utenti.
Sarebbe anche opportuno che i moderatori di questa community segnalassero questa incongruenza ad Airbnb, in maniera che la piattaforma ne tenga conto per chi la usa per affittare solo a lungo termine in Lombardia o altre regioni con lo stesso tipo di normativa.
Grazie! 🙂
Ciao Umberto,
ti inviterei a segnalare ad Airbnb questa incongruenza, di cui abbiamo parlato con Alberto, tra CIR in Lombardia (e forse anche in altre regioni) e CIN a livello nazionale, per cui con con il CIR lombardo, che è obbligatorio chiedere per ottenere il CIN, NON si possono poi fare locazioni più lunghe di un mese, mantre il CIN lo consentirebbe, e si è quindi obbligati comunque alla locazione breve.
Quindi Airbnb dovrebbe tenerne conto, e consentire a chi ha impostato il calendario solo per prenotazioni per periodi di locazione più lunghi di un mese, di essere esonerato dall'esporre il CIN per poter rimanere sulla piattaforma.
Grazie! 🙂
Ciao Anna, io sono un privato, affitto camere a Milano con contratto transitorio di minimo 50 gg. Che registro regolarmente.
Non so perché dovrei avere il CIN, non faccio affitti turistici ma a lavoratori o studenti.
Airbnb mi dice che mi blocca da gennaio se non mi registro e indico CIN. Perché? Non è chiaro.
Se hai novità, per favore fammi sapere.
Grazie
Patrizia
Ciao Patrizia,
non ho nessuna novità, purtroppo.
Umberto, che avevo invitato a segnalare ad Airbnb questa incongruenza, non mi ha risposto.
Credo che l'unica soluzione per rimanere su Airbnb sia quella di registrarsi per ottenere il CIR e il CIN e continuare comunque a stipulare affitti anche più lunghi.
A parte lo sbattimento di farlo, e la sensazione di inutilità nel farlo, non credo che le istituzioni lombarde avrebbero qualcosa da ridire se continuiamo a stipulare affitti anche più lunghi del mese.
Se anche tu avessi novità fammi sapere, per favore!
Grazie. Ciao
Anna
@Patrizia771 , @Umberto non ti hai risposto perché, non avendolo "chiocciolato" come ho fatto ora io, non ha avuto alcuna notifica e probabilmente non legge tutti i post! 😉
Ciao @Anna16597 e grazie ad @Alberto192 per avermi taggato. Effettivamente, senza la @ non ricevo alcuna notifica e non posso sapere se qualcuno mi ha menzionato. Ma questo vale anche per tutti quanti voi 😊
Per quanto riguarda la normativa, io non posso sbilanciarmi in quanto non di mia competenza, però posso volentieri passare la segnalazione a chi di dovere.
A presto,
Umberto 😊
Tutto OK Benedetta. La prima risposta era generica, ma poi Alberto ha dato un'altra risposta molto più chiara.
Non preoccuparti