@Laura582, ti dirà più specificamente Roberto/Marta, tuttavia sul sito www.cittametropolitana.bo.it nella citata Legge Regionale Emilia Romagna n. 16 del 2004, si dice (a proposito di B&B, Case Vacanze, Affittacamere, e Appartamenti ad Uso Turistico e cioè Locazioni), quanto segue:
Art. 10 Affittacamere
1. Sono esercizi di affittacamere le strutture, gestite in forma imprenditoriale, composte da non più di sei camere destinate a clienti, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari. Le caratteristiche strutturali ed igienico-edilizie dei locali adibiti ad attività di affittacamere sono quelle previste per i locali di civile abitazione dai regolamenti comunali edilizi e di igiene.
2. L'attività di affittacamere può essere esercitata in modo complementare rispetto ad un esercizio di ristorazione qualora sia svolta da uno stesso titolare e gestore in una struttura immobiliare unitaria. In tal caso l'esercizio può assumere la specificazione tipologica di "locanda".
Art. 11 Case e appartamenti per vacanze
1. Sono case e appartamenti per vacanza gli immobili composti da uno o più locali, arredati e dotati di servizi igienici e cucine autonome, gestiti in forma imprenditoriale, per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati ad eccezione del servizio di ricevimento e di recapito, nel corso di una o più stagioni turistiche con contratti aventi validità non superiore a cinque mesi consecutivi.
2. Ai fini di cui al comma 1 è considerata gestione in forma imprenditoriale quella che viene esercitata da chi ha la proprietà o l'usufrutto di oltre tre case o appartamenti e li concede in locazione con le modalità e nei limiti di cui al comma 1. È, inoltre, considerata gestione in forma imprenditoriale quella esercitata anche su di un numero inferiore di unità abitative da imprese, comprese le agenzie immobiliari che operano nel campo del turismo, che hanno in gestione a qualsiasi titolo case o appartamenti per la locazione a turisti con le modalità di cui al comma 1.
Art. 12 Appartamenti ammobiliati per uso turistico (modificato comma 2 da art. 8 L.R. 12 febbraio 2010, n. 4)
1. Non sono soggetti alla disciplina dell'esercizio di case e appartamenti per vacanze i proprietari o usufruttuari che danno in locazione a turisti case e appartamenti, in numero non superiore a tre, nel corso di una o più stagioni turistiche, con contratti aventi validità non superiore a sei mesi consecutivi, senza la fornitura di servizi aggiuntivi e sempre che l'attività non sia organizzata in forma di impresa.
2. Coloro che intendono dare alloggio a turisti in appartamenti o case ne danno comunicazione al Comune, di norma, entro il 31 marzo nelle località a turismo estivo, entro il 31 ottobre nelle località a turismo invernale ed entro il 31 gennaio nelle restanti località.
3. Gli stessi soggetti comunicano alla Provincia i dati sulla consistenza ricettiva e sul movimento dei clienti secondo le modalità indicate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e sono soggetti alla normativa in materia di pubblica sicurezza.
Art. 13 Attività saltuaria di alloggio e prima colazione (modificato comma 1, sostituito comma 4 da art. 9 L.R. 12 febbraio 2010, n. 4)
1. Si intende per esercizio saltuario di alloggio e prima colazione e può assumere l'identificazione di bed and breakfast l'attività di ospitalità e somministrazione della prima colazione nell'abitazione di residenza o abituale dimora, avvalendosi della propria normale conduzione familiare e garantendo la compresenza con gli ospiti, avvalendosi della normale conduzione familiare, senza la fornitura di servizi aggiuntivi e in ogni caso senza organizzazione in forma d'impresa, in non più di tre stanze e con un massimo di sei posti letto, più un eventuale letto aggiunto per stanza in caso di minori di dodici anni. L'ospitalità può essere fornita per un massimo di centoventi giorni nell'arco del periodo di disponibilità all'accoglienza o, in alternativa, per un massimo di cinquecento pernottamenti nell'arco dell'anno solare. Il marchio d'identificazione B&B, sulla base del modello approvato dalla Regione, può essere affisso all'esterno dell'abitazione.
2. Le caratteristiche strutturali ed igienico-edilizie dei locali adibiti all'ospitalità di cui al comma 1 sono quelle previste per i locali di civile abitazione dai regolamenti comunali edilizi e di igiene.
3. Ulteriori eventuali caratteristiche vincolanti sono indicate nell'atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2.
4. L'attività di cui al comma 1 è intrapresa a seguito di dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge n. 241 del 1990, al Comune in cui l'abitazione è ubicata ed è esercitata nel rispetto delle vigenti norme e
prescrizioni in materia edilizia, urbanistica, di pubblica sicurezza, igienico-sanitaria e di destinazione d'uso dei locali. L'attività di cui al comma 1 è soggetta ai controlli previsti per le strutture extralberghiere specificati all'articolo 18, comma 2, nei periodi di
disponibilità all'accoglienza ed alle sanzioni previste all'articolo 36, comma 2, in caso di omessa dichiarazione di inizio attività,
nonché alle disposizioni previste in caso di attività irregolare all'articolo 36, comma 9, e agli articoli 23 e 26.
5. Coloro che svolgono l'attività di cui al comma 1 sono tenuti a comunicare al Comune e alla Provincia, entro la data d'inizio dell'attività e, comunque, entro il 1 ottobre di ogni anno, i periodi di disponibilità all'accoglienza nell'arco dell'anno e i prezzi massimi applicati con validità dal 1 gennaio dell'anno successivo. Nella stanza ove si effettua l'ospitalità è esposto il cartellino prezzi. Gli stessi soggetti comunicano, inoltre, alla Provincia i dati sul movimento dei clienti secondo le modalità indicate dall'ISTAT.
DUNQUE, SEMBREREBBE CHE FINO A CERTI LIVELLI NON SI SIA TENUTI A RIENTRARE NELLA DENOMINAZIONE DI CASE O APPARTAMENTI PER VACANZE (CHE RICHIEDEREBBERO LA PARTITA IVA, LA FORMA IMPRENDITORIALE), E CHE SI POSSA ESERCITARE L'ATTIVITA' ENTRO CERTI LIMITI COME APPARTAMENTI AD USO TURISTICO (LOCAZIONI TURISTICHE O PURE), AD ESEMPIO QUANDO I CONTRATTI NON SONO SUPERIORI A 6 MESI E NON SI HANNO 3 O PIU' CASE... MA SI AGGIUNGE SEMPRE LA FRASE ''A MENO CHE NON SIANO ORGANIZZATE IN FORMA D'IMPRESA'', LA QUALE FRASE GENERA I DUBBI CHE TU TI PONI, NEL SENSO CHE IL SIGNIFICATO CHE IL FISCO DA' AGLI AGGETTIVI ''OCCASIONALE'', ''SALTUARIO'', ''NON ORGANIZZATO'', CONTRAPPONENDOLI AGLI AGGETTIVI ''CONTINUATIVO'', ''STABILE'', ''ORGANIZZATO'' NON E' CONDIVISO DA TUTTI.
SECONDO IL NOTO SITO ''LA CASA CHE AVANZA'' SAREBBERO VIETATE PER LE LOCAZIONI OGNI FORMA DI ''SEGNALETICHE'' E DI ''INSEGNE'' DELL'ATTIVITA' (DUNQUE PUBBLICITA' INTESA IN UN ALTRO SENSO), MA SAREBBERO CONSENTITI GLI INSERIMENTI PUBBLICITARI SU PORTALI QUALI AIRBNB E BOOKING CHE NON SAREBBERO ALTRO CHE LE PIU' MODERNE TRASPOSIZIONI DEGLI ANNUNCI CARTACEI DI UNA VOLTA, TIPO ''FOGLIO GIALLO'' O GLI ANNUNCI IMMOBILIARI DEL PASSATO.
SECONDO INVECE IL FISCO (A.D.E. E G.D.F.), SECONDO QUANTO TALORA EMERGE DAI VARI VERBALI DI CONTESTAZIONE, LE STRUTTURE RICETTIVE NON IMPRENDITORIALI (COMPRESI I B&B, LE CASE VACANZE, E SIMILI) E LE LOCAZIONI PURE SAREBBERO ACCOMUNATE NON SOLO DAL DIVIETO DI FORNIRE ''SERVIZI AGGIUNTIVI O COMPLEMENTARI'' (COME, A PARTE I B&B, LE PRIME COLAZIONI, E COME IL CAMBIO BIANCHERIA DURANTE IL SOGGIORNO, E LA PULIZIA E IL RIORDINO DURANTE IL SOGGIORNO), MA ANCHE UN'ECCESSIVA PUBBLICITA' SU OGNI MEZZO, COMPRESO INTERNET.
PREMESSO CHE ''ECCESSIVA'' NON E' UN AGGETTIVO CHIARAMENTE QUANTIFICABILE E DUNQUE PUO' DARE ADITO A VALUTAZIONI SOGGETTIVE, E' CHIARO CHE LO SCOPO DI CHI METTE IL PROPRIO IMMOBILE SU AIRBNB E SU BOOKING NON E' CERTO QUELLO DI AFFITTARE UNA VOLTA OGNI TANTO QUANDO CAPITA, TANTO PIU' SE SI ATTIVA LA PRENOTAZIONE IMMEDIATA E SI APRONO CALENDARI PER TUTTI I 12 MESI DELL'ANNO, COSI' DA PRENDERE SU TUTTO CIO' CHE DI RICHIESTE ARRIVA... COME DIMOSTRARE A QUEL PUNTO DI NON AVER TRAVALICATO LA ''GIUSTA MISURA''? (CHE COMUNQUE RESTA UN CONCETTO MOLTO ALEATORIO)
TRA L'ALTRO SE LA LOCAZIONE FOSSE GESTITA DIRETTAMENTE DAL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE, QUESTA GENEREREBBE SOLO REDDITI FONDIARI O DA FABBRICATO E PERTANTO DOVREBBE ESSERE IPSO FACTO ESENTE DA CRITERI DI OCCASIONALITA', SALTUARIETA' E NON ORGANIZZAZIONE DI UN'ATTIVITA' (MA NON SEMPRE IL FISCO SEMBRA PENSARLA DAVVERO COSI').
INSOMMA, TU CHIEDI COME FACCIANO TUTTI GLI ALTRI... ESSENZIALMENTE INTERPRETANO LE LEGGI NEL MODO CHE PIU' CONVIENE LORO, SOPRATTUTTO QUANDO SI TROVANO DINANZI AD UN DUBBIO DI VALUTAZIONE... LA TENDENZA E' SEMPRE QUELLA DI VEDERE IL BICCHIERE MEZZO PIENO ANZICHE' MEZZO VUOTO... MA SE CERCHI UNA CERTEZZA, CE L'AVRAI SOLO VIVENDO...
UN CORDIALE SALUTO, E IN BOCCA AL LUPO!