@Luca3129 buongiorno.
Gestendo una CAV, gestisci (anche in forma non imprenditoriale) una struttura ricettiva extralberghiera.
Le case e gli appartamenti per vacanze sono prive sia di servizi centralizzati che di somministrazione di alimenti e bevande e al loro interno non possono esservi persone residenti né domiciliate (art.7 Regolamento regionale 14/2017).
Tutti i requisiti e i servizi li trovi nel modello di autocertificazione:
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/modulistica/TUR-Strutture-ricettive-extra-Autocerti...
La gestione in forma non imprenditoriale determina redditi diversi (da attività commerciale non esercitata abitualmente). Non c'è la possibilità di avvalersi della cedolare secca, ma è possibile dedurre dai compensi tutte le spese strettamente inerenti (a partire dalle commissioni di Airbnb).
Il reddito (dedotte le spese) è assoggettato a IRPEF e addizionali.
Non c'è obbligo di stipula di un contratto in forma scritta.
Gli alloggi per uso turistico sono unità immobiliari non soggette a classificazione, situate in immobili adibiti ad abitazioni o parti di esse, dotate di soggiorno con annesso angolo cottura o cucina all’interno delle quali è possibile offrire, in modo occasionale, non organizzato e non imprenditoriale, forme di ospitalità senza prestazioni di servizi accessori o turistici (art.12bis).
Si tratta della pura locazione a fini turistici in forma non imprenditoriale (= occasionale, non organizzata).
Gli alloggi per uso turistico rispettano i requisiti previsti per le abitazioni, nonché la normativa vigente in materia edilizia ed igienico sanitaria e non necessitano di cambio di destinazione d’uso ai fini urbanistici (art.12bis). Sui requisiti dell'immobile dovrebbe esserci una sostanziale equivalenza. La differenza (modesta) è sui servizi.
C'è l'obbligo della sottoscrizione di un contratto di locazione (anche se la durata sia di una sola notte).
Per il proprietario la locazione determina redditi fondiari con possibilità di optare per la cedola secca, ma senza la possibilità di dedurre le spese inerenti (se non un 5% a forfait nel caso di tassazione ordinaria).