@Giobatta0 buongiorno, a mio parere per ricercare una corretta soluzione occorre esaminare da un lato la normativa fiscale, dall'altro la normativa regionale.
Consideriamo l'ipotesi in un cui un genitore proprietario conceda l'immobile in comodato d'uso gratuito al figlio con la facoltà di stipulare contratti di locazione con i terzi.
Chi è il soggetto (proprietario/comodante oppure comodatario) tenuto a dichiarare fiscalmente il reddito da locazione ?
La regola generale è che i redditi fondiari (categoria dei redditi da fabbricati anche nel caso di locazione) siano attribuiti esclusivamente al proprietario (o al titolare di altro diritto reale sull'immobile: usufrutto).
Quindi, qualora il comodatario stipuli, quale locatore, un contratto di locazione con un terzo, il reddito da locazione deve essere attribuito esclusivamente al proprietario/comodante: quindi assoggettato a Irpef oppure a cedolare secca.
La diffusione della locazione breve ha indotto il legislatore a prevedere una deroga alla norma generale.
Il proprietario/comodante resta titolare del reddito fondiario derivante dal possesso dell’immobile (valore dell'immobile come da rendita catastale), mentre il comodatario/locatore può diventare titolare del reddito derivante dal contratto di locazione, qualificabile come reddito diverso.
Inoltre, il regime opzionale della cedolare secca (applicabile di regola ai redditi fondiari derivanti dalle locazioni anche di breve durata) è stato esteso ai redditi diversi derivanti dai contratti di locazione stipulati dal comodatario.
Nell'ambito di queste regole generali, sarà un dottore commercialista che, sulla base delle specifiche posizioni fiscali dei soggetti interessati, potrà consigliare la soluzione fiscalmente più opportuna.
L'altro aspetto da valutare, sempre nell'ipotesi di comodato, riguarda le possibilità offerte al comodatario residente dalla legge regionale (quale tipologia ?).
Anzi, prima partirei da qui, assumendo informazioni dal Comune, poi chiarito questo aspetto, passerei alla fiscalità.