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Buongiorno a tutte e tutti, sono Ben e sto per diventare un host di Airbnb su Milano. Mi farebbe molto piacere trovare qualch...
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Buongiorno,
sto avviando le pratiche per iniziare a ospitare nel mio appartamento a Milano e, leggendo la documentazione presente sul sito del Comune, non mi è ben chiaro se debba registrarmi come LT (Locazione Turistica) o CAV (Case e Appartamenti Vacanze).
Secondo il documento di comparazione dei due inquadramenti, la differenza sostanziale sta nella fornitura di servizi accessori come, per esempio, quello di pulizia. Ma il servizio di pulizia che viene pagato dai guest tramite AirBnB è solo riferito alla pulizia all fine del soggiorno e non durante, ciò mi lascia immaginare che il servizio stesso non si configuri come quello indicato per i CAV.
Qual è la tipologia corretta?
Ci sono differenze poi in termini fiscali/regolamentari tra le due?
Sono due strade distinte,seppur simili.
La locazione turistica "A.A.U.T." Appartamento ammobiliato uso turistico,
è soggetta alle Leggi Regionali per il Turismo,e in pratica vuol dire che affitti per periodi brevi,solo per finalita' turistiche.
La "C.A.V." Casa per vacanze,è un'attivita' extralberghiera,che puo' essere svolta in modo imprenditoriale,o in modo non imprenditoriale.
Le regole le trovi sempre nella Legislazione della tua Regione,settore Strutture ricettive ,o Turismo.
Sono due strade complementari ma diverse.
Forse,ma dico forse,quella piu' semplice è l AAUT.
Documentati bene,in bocca al lupo.
Cordialmente Ermanno
ciao @Domenico25
sto riscontrando lo stesso problema, sei riuscito a capire?
Da questo documento sembra che la differenza sia solo nell'offerta dei servizi accessori.
@Giovanni1186 ciao
riprendendo le definizioni delle norme regionali, sono definite case e appartamenti per vacanze (CAV) le strutture ricettive gestite in modo unitario e organizzate per fornire alloggio ed eventualmente servizi complementari (es. il periodico servizio di pulizia o di cambio della biancheria, il servizio di trasporto da e per l'aeroporto, la messa a disposizione di auto a noleggio o di guide turistiche o di interpreti, ecc.).
Le CAV, presupponendo l'organizzazione, sono generalmente gestite in forma imprenditoriale.
Le CAV possono essere gestite in forma non imprenditoriale solo qualora l'attività sia svolta in modo occasionale. Di conseguenza, è previsto un periodo minimo di chiusura (90 giorni all'anno anche non consecutivi).
Il gestore della CAV ha l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso i clienti (art. 38, c. 10 della L.R. 27/2015).
Per le imposte dirette, i compensi della CAV non imprenditoriale costituiscono redditi diversi, che obbligatoriamente concorrono alla determinazione reddito complessivo da assoggettare a IRPEF (in presenza di altri redditi, ad esempio da lavoro dipendente, saranno colpiti dall'aliquota marginale, la più alta) e addizionali, senza possibilità di avvalersi del regime dell'imposta sostitutiva (cedolare secca 21%).
La locazione turistica di breve durata (max 30 giorni) si configura come mera locazione, non è quindi un'attività ricettiva.
Riprendendo la definizione del Decreto fiscale 50/2017 si intendono per locazioni brevi
i contratti di locazione di durata non superiore a 30 giorni, inclusi quelli che prevedono la prestazione di servizi di fornitura iniziale di biancheria e di pulizia iniziale dei locali, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa.
La pulizia (iniziale) dei locali e la fornitura (iniziale) di biancheria sono ritenuti strettamente funzionali alle esigenze abitative di breve periodo.
Secondo l’Agenzia delle entrate, anche altri servizi che corredano la messa a disposizione dell’immobile come, ad esempio, la fornitura di utenze, wi-fi, aria condizionata, seppure non contemplati dalla norma, risultano strettamente connessi all’utilizzo dell’immobile.
Non è previsto l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile, come pure non è previsto un periodo di chiusura obbligatorio.
Per le imposte dirette, i canoni di locazione costituiscono redditi fondiari e il proprietario, in sede di dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di optare per l'imposta sostitutiva (cedolare secca 21%) qualora più conveniente rispetto alla tassazione ordinaria IRPEF e addizionali.
Buon proseguimento.
Buongiorno Domenico, ho visto la tua domanda di qualche mese fa, alla fine per cosa hai optato? Lt o cav?