@Stefano1589 ciao.
Allo stato, le modifiche rilevanti sono due.
La prima riguarda il cambio di destinazione d'uso.
Nella destinazione turistico ricettiva, viene introdotta la destinazione d’uso B3, che comprende attività turistiche svolte in unità immobiliari a destinazione abitativa, quali affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico e attività saltuarie di alloggio e prima colazione di cui alla Lr 16/2004 - o attività locate per finalità turistica o destinate a locazioni brevi - art. 13-ter L 191/2023.
La seconda riguarda l'introduzione dell'Alloggio minimo per attività turistiche svolte in unità immobiliari a destinazione abitativa.
Si definisce “alloggio minimo” l’unità immobiliare abitativa (compresi i monolocali) destinata ad uso turistico ricettivo (B3), che non può avere SU inferiore a 50 mq,
In alternativa, può essere realizzata una unità immobiliare con superficie minore di mq 50 di SU che includa necessariamente la presenza dei seguenti vani, dimensionati sui minimi normativi:
- camera doppia;
- camera singola;
- soggiorno con angolo cottura o soggiorno più cucina;
- servizio igienico, dotato almeno degli impianti igienici di cui al D.M. del 1975 - art. 7.
I requisiti fondamentali di carattere igienico-sanitario non sono in nessun caso derogabili.
In caso di unità immobiliari legittime esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento di dimensioni di SU tra gli 80 e i 100 mq, è ammesso il frazionamento in due unità con SU inferiore al minimo di cui sopra.
Mi dispiace per l'accaduto, ma, in tutta franchezza, nel piccolo mondo degli host bolognesi queste modifiche non hanno suscitato molto interesse, segnale certamente di pericolosa indifferenza e accondiscendenza verso provvedimenti restrittivi dei diritti del proprietario.
Speriamo nell'esito di un ricorso contro questi provvedimenti, ma i tempi non saranno brevi.