Buongiorno, mi chiamo Fabrizio e ho un appartamento che affi...
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Buongiorno, mi chiamo Fabrizio e ho un appartamento che affitto per brevi periodi ai turisti tramite airbnb.Sono nuovo in qu...
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Bologna ha emesso un nuovo regolamento edilizio che impedisce a chi ha un immobile al di sotto dei 50 mq di poter ospitare e fare affitti brevi..d'ora in poi solo i ricchi ossia coloro che hanno 50 e più mq possono fare affitti brevi / bnb o qualsivoglia...
Avete dei suggerimenti da darmi per poter affittare su airbnb? tenendo presente che mi hanno dal comune di bologna già bocciato la richiesta di Cir per il bilocale che volevo affittare?(ho speso migliaia di euro e nel frattempo hanno cambiato le regole)
Ora solo chi ha 50 e più mq puo fare attività.... il comune di bologna ama i poveri, e non vuole che il povero campi...infatti aiuta il ricco che puo ancora fare affitti brevi...... un comune veramente amante dei poveri ci tiene al che il povero rimanga tale....infatti non impedisce al ricco di affittare ma al povero si.
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@Stefano1589 ciao.
Allo stato, le modifiche rilevanti sono due.
La prima riguarda il cambio di destinazione d'uso.
Nella destinazione turistico ricettiva, viene introdotta la destinazione d’uso B3, che comprende attività turistiche svolte in unità immobiliari a destinazione abitativa, quali affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico e attività saltuarie di alloggio e prima colazione di cui alla Lr 16/2004 - o attività locate per finalità turistica o destinate a locazioni brevi - art. 13-ter L 191/2023.
La seconda riguarda l'introduzione dell'Alloggio minimo per attività turistiche svolte in unità immobiliari a destinazione abitativa.
Si definisce “alloggio minimo” l’unità immobiliare abitativa (compresi i monolocali) destinata ad uso turistico ricettivo (B3), che non può avere SU inferiore a 50 mq,
In alternativa, può essere realizzata una unità immobiliare con superficie minore di mq 50 di SU che includa necessariamente la presenza dei seguenti vani, dimensionati sui minimi normativi:
- camera doppia;
- camera singola;
- soggiorno con angolo cottura o soggiorno più cucina;
- servizio igienico, dotato almeno degli impianti igienici di cui al D.M. del 1975 - art. 7.
I requisiti fondamentali di carattere igienico-sanitario non sono in nessun caso derogabili.
In caso di unità immobiliari legittime esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento di dimensioni di SU tra gli 80 e i 100 mq, è ammesso il frazionamento in due unità con SU inferiore al minimo di cui sopra.
Mi dispiace per l'accaduto, ma, in tutta franchezza, nel piccolo mondo degli host bolognesi queste modifiche non hanno suscitato molto interesse, segnale certamente di pericolosa indifferenza e accondiscendenza verso provvedimenti restrittivi dei diritti del proprietario.
Speriamo nell'esito di un ricorso contro questi provvedimenti, ma i tempi non saranno brevi.
@Stefano1589 ciao.
Allo stato, le modifiche rilevanti sono due.
La prima riguarda il cambio di destinazione d'uso.
Nella destinazione turistico ricettiva, viene introdotta la destinazione d’uso B3, che comprende attività turistiche svolte in unità immobiliari a destinazione abitativa, quali affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico e attività saltuarie di alloggio e prima colazione di cui alla Lr 16/2004 - o attività locate per finalità turistica o destinate a locazioni brevi - art. 13-ter L 191/2023.
La seconda riguarda l'introduzione dell'Alloggio minimo per attività turistiche svolte in unità immobiliari a destinazione abitativa.
Si definisce “alloggio minimo” l’unità immobiliare abitativa (compresi i monolocali) destinata ad uso turistico ricettivo (B3), che non può avere SU inferiore a 50 mq,
In alternativa, può essere realizzata una unità immobiliare con superficie minore di mq 50 di SU che includa necessariamente la presenza dei seguenti vani, dimensionati sui minimi normativi:
- camera doppia;
- camera singola;
- soggiorno con angolo cottura o soggiorno più cucina;
- servizio igienico, dotato almeno degli impianti igienici di cui al D.M. del 1975 - art. 7.
I requisiti fondamentali di carattere igienico-sanitario non sono in nessun caso derogabili.
In caso di unità immobiliari legittime esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento di dimensioni di SU tra gli 80 e i 100 mq, è ammesso il frazionamento in due unità con SU inferiore al minimo di cui sopra.
Mi dispiace per l'accaduto, ma, in tutta franchezza, nel piccolo mondo degli host bolognesi queste modifiche non hanno suscitato molto interesse, segnale certamente di pericolosa indifferenza e accondiscendenza verso provvedimenti restrittivi dei diritti del proprietario.
Speriamo nell'esito di un ricorso contro questi provvedimenti, ma i tempi non saranno brevi.
Il cambio di destinazione d'uso è necessario anche per le strutture che già hanno presentato SCIA prima della modifica al regolamento)
Le tipologie ricettive già esistenti (in possesso di CIR) all'entrata in vigore del Regolamento non devono presentare nulla ai fini della destinazione d'uso.
Secondo quanto riferito dal SUAP sono (o saranno) trasferite automaticamente nel turistico-ricettivo (il che implicherà la presentazione di una pratica alla cessazione della tipologia ricettiva per il ritorno al residenziale).
Ti volevo chiedere il requisito di alloggio minimo è richiesto per immobili dentro le mura od esteso ai quartieri esterni? Grazie mille a presto
@Federico1177 ciao
Nel Regolamento edilizio non rilevo distinzioni per cui il vincolo pare riguardare l'intero territorio comunale. Ma non sono un tecnico. Il SUAP del Comune è certamente in grado di chiarire la situazione.
Buongiorno Alberto! Quindi se la destinazione d’uso non sarà B3 un nuovo immobile non potrà essere considerato per cominciare con gli affitti brevi? Grazie
@Marco5233 ciao
Dal 10 aprile il SUAP sta respingendo le comunicazioni di locazione di appartamento ammobiliato per uso turistico (o le SCIA di gestione di strutture ricettive) in assenza del preventivo cambio di destinazione d'uso.
Per fare questo cambio quali sono i procedimenti opportuni?
@Marco5233 non ti dimenticare di taggare le persone con la @ in modo che possano ritrovare la conversazione più facilmente! 😁
Evidenzio il tuo commento a @Alberto1535
@Marco5233 ciao
a mio parere è necessario rivolgersi a uno Studio tecnico (a chi eserciti la professione di architetto, ingegnere, geometra) che presenterà al Comune una SCIA per il cambio di destinazione d'uso richiesto dal nuovo Regolamento edilizio.
Sarà il tecnico che ti dirà quando potrai presentare al SUAP del Comune la comunicazione telematica di inizio locazione.
Ciao @Alberto1535 , mi inserisco nel discorso. Stavo vedendo nel dettaglio il regolamento di cui parli tu, nel caso la locazione sia <50mq deve avere:
- camera doppia;
- camera singola;
- soggiorno con angolo cottura o soggiorno più cucina;
- servizio igienico, dotato almeno degli impianti igienici di cui al D.M. del 1975 - art. 7.
Quindi si intende che deve avere sia camera doppia che camera singola?? dove si possono vedere i minimi normativi per questi elementi?
Grazie mille
@Redy121 ciao
L'interpretazione dovrebbe essere, almeno una camera doppia (minimo mq 14) e una camera singola (minimo mq 9).
Le dimensioni sono nel DM 5 luglio 1975: