affitti brevi a bologna

Stefano1589
Level 1

affitti brevi a bologna

Bologna ha emesso un nuovo regolamento edilizio che impedisce a chi ha un immobile al di sotto dei 50 mq di poter ospitare e fare affitti brevi..d'ora in poi solo i ricchi ossia coloro che hanno 50 e più mq possono fare affitti brevi / bnb o qualsivoglia...

Avete dei suggerimenti da darmi per poter affittare su airbnb? tenendo presente che mi hanno dal comune di bologna già bocciato la richiesta di Cir per il bilocale che volevo affittare?(ho speso migliaia di euro e nel frattempo hanno cambiato le regole)

Ora solo chi ha 50 e più mq puo fare attività.... il comune di bologna ama i poveri, e non vuole che il povero campi...infatti aiuta il ricco che puo ancora fare affitti brevi...... un comune veramente amante dei poveri ci tiene al che il povero rimanga tale....infatti non impedisce al ricco di affittare ma al povero si.

1 Risposta 1
Alberto1535
Level 10
Bologna, Italy

@Stefano1589  ciao.

 

Allo stato, le modifiche rilevanti sono due.

 

La prima riguarda il cambio di destinazione d'uso.

Nella destinazione turistico ricettiva, viene introdotta la destinazione d’uso B3, che comprende attività turistiche svolte in unità immobiliari a destinazione abitativa, quali affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico e attività saltuarie di alloggio e prima colazione di cui alla Lr 16/2004 - o attività locate per finalità turistica o destinate a locazioni brevi - art. 13-ter L 191/2023.

 

La seconda riguarda l'introduzione dell'Alloggio minimo per attività turistiche svolte in unità immobiliari a destinazione abitativa.
Si definisce “alloggio minimo” l’unità immobiliare abitativa (compresi i monolocali) destinata ad uso turistico ricettivo (B3), che non può avere SU inferiore a 50 mq,

In alternativa, può essere realizzata una unità immobiliare con superficie minore di mq 50 di SU che includa necessariamente la presenza dei seguenti vani, dimensionati sui minimi normativi:
- camera doppia;
- camera singola;
- soggiorno con angolo cottura o soggiorno più cucina;
- servizio igienico, dotato almeno degli impianti igienici di cui al D.M. del 1975 - art. 7.
I requisiti fondamentali di carattere igienico-sanitario non sono in nessun caso derogabili.
In caso di unità immobiliari legittime esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento di dimensioni di SU tra gli 80 e i 100 mq, è ammesso il frazionamento in due unità con SU inferiore al minimo di cui sopra.

 

Mi dispiace per l'accaduto, ma, in tutta franchezza, nel piccolo mondo degli host bolognesi queste modifiche non hanno suscitato molto interesse, segnale certamente di pericolosa indifferenza e accondiscendenza verso provvedimenti restrittivi dei diritti del proprietario.

Speriamo nell'esito di un ricorso contro questi provvedimenti, ma i tempi non saranno brevi.

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