Affittare stanze a Verona

Risolto!
Edoardo44
Level 2

Affittare stanze a Verona

Ciao sono Eddy! Scrivo da Verona. Qui turisi e lavoratori "mordi e fuggi" non mancano. Volevo sapere da voi che cosa devo fare per affittare le stanze di casa mia senza troppe menate buocratiche. I miei amici che usano questo portale dicono che è un casino. Cancellazioni, prezzi ridicoli, un sacco di cose da fare in Comune e in Questura e manco possono portare i turistri in stazione o in Arena, se vogliono. Ma siamo matti? Qual è la strada più semplice senza impazzire per essere in regola?

8 Risposte 8
Erica141
Level 8
Rome, Italy

La strada è solo una, @Edoardo44. Chi è in regola non fa né più né meno di un altro in regola.

 

http://www.regione.veneto.it/web/turismo/locazioni-turistiche

Paola4
Level 10
Rome, Italy

@Edoardo44 certo può sembrare assurdo ma è così. Oltre a quanto riportato nel sito della Regione Veneto devi denunciare gli ospiti alla Questura e chiedere le credenziali e verificare con il Comune se e come riscuoterebbe la tassa di soggiorno. Se vuoi fare cose meno impegnative allora fai un classico contratto 4+4 e passa l’annuncio paura 😉

Emily352
Level 10

A onor del vero, @Edoardo44,  un sentiero per aggirare l’ostacolo Regione e giungere a destinazione esiste.

 

Non è la via larga e segnata delle locazioni turistiche (riservata generalmente ad escursionisti esperti con attrezzature telematiche), ma è un tracciato più agevole ancora poco battuto, ma non per questo meno praticabile: è quello delle locazioni brevi per finalità diverse da quelle turistiche, quindi, non soggette alla Legge Regionale del Veneto 11/2013 (no comunicazione da presentare in Comune, no rilevazione statistica, no trasmissione telematica degli alloggiati al Portale della Questura, no versamento telematico dell’eventuale imposta di soggiorno al Comune) e alla disciplina codicistica, ma con obblighi di adozione del tipo contrattuale previsto dall’art.2, co.7 del DM 16 gennaio 2017 con rinvio all’allegato B.

 

Il contratto transitorio (breve o lungo) a norma della legge 431/1998, deve avere la forma scritta e non è richiesta la registrazione se la durata è breve (fino a 30 giorni): in tal caso, il locatore può applicare la cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditi.

 

Dall’anno scorso dalle tue parti vige un nuovo accordo territoriale basato sulla nuova convenzione nazionale che consente di affittare un intero appartamento o alcune porzioni di esso con contratti transitori ordinari (allegato B).

 

Atteso che la convenzione veronese non prevede per i transitori, art.5, co.1 della legge 431/199, una durata minima (in precedenza, in base al vecchio DM 30 dicembre 2002, la durata minima per le locazione transitorie era fissata in 30 giorni), tali statuti locativi brevissimi – anche di un solo giorno - rientrano a tutti gli effetti tra le nuove disposizioni previste per le “locazioni brevi” di cui al DL 50/2017.

 

Tale modifica (prima dirompente novità) “indebolisce” il confine che separa le locazioni transitorie e le locazioni turistiche regolate dal codice civile. La frontiera si sposta: se, prima del DM 16 gennaio 2017 e del DL 50/2017, una locazione della durata di 20 giorni, per esempio, non poteva confondersi con una locazione transitoria, con la nuova regola tale possibilità può benissimo presentarsi.

 

Da qui scaturisce la necessità di un contratto scritto che individui la finalità di natura transitoria, legata non solo a mobilità lavorativa, ma anche connessa “allo studio, all’apprendistato e formazione professionale, all’aggiornamento e alla ricerca di soluzioni occupazionali” (seconda novità: si veda il primo comma dell’art.2 del DM citato) che le parti intendono espressamente perseguire.

 

Verona è una città ad obiettiva vocazione turistica, ma niente vieta di sottoscrivere a Verona un contratto breve o brevissimo per finalità non turistiche, ma professionali, lavorative o per qualsiasi altra esigenza collegata ad un evento certo a data prefissata in contratto.

 

Inoltre viene disposto che “i canoni di locazione e la ripartizione degli oneri accessori relativi ai contratti con durata pari o inferiore a 30 giorni, sono rimessi alla libera contrattazione delle parti”: si tratta di una previsione del tutto nuova (terza novità) che si spiega col fatto che adesso i transitori possono avere anche durate inferiori ai 30 giorni.

 

Va peraltro osservato che in caso di opzione per la cedolare secca, solo ai transitori lunghi a canone concordato in un Comune con un numero di abitanti superiore a 10.000 risultante dall’ultimo censimento (quarta novità: viene abbandonato il criterio dei Comuni CIPE: in precedenza l’obbligo del canone concordato riguardava solo le aree metropolitane ad alta tensione abitativa, i Comuni con esse confinanti e  capoluoghi di provincia) si applicherà l’aliquota ridotta del 10%, mentre ai transitori brevi a canone libero e ai transitori lunghi a canone libero siglati altrove si applicherà l’aliquota ordinaria del 21% (in senso conforme si veda la circolare 8/E/2017, par.1.1).

 

In tale casistica breve, non è neppure più necessario produrre e allegare documentazione attestante l’esigenza transitoria (art.2 del contratto-tipo) né la necessità della conferma della sussistenza dell’esigenza transitoria in capo al solo locatore prima della scadenza del contratto, che era invece prevista dal precedente DM (le nuove disposizioni non prevedono più la conferma della sussistenza delle esigenze transitorie prima della scadenza del contratto: infatti, secondo la Corte di Cassazione, anche con riguardo ai transitori è ipotizzabile il rinnovo, ove l’esigenza transitoria continui ad essere presente).

 

All’ottavo comma dell’art.2 del DM 2017 si prevede inoltre che, in caso di contratti non assistiti, sia necessaria, non solo per disinnescare un’eventuale simulazione contrattuale (l’esigenza di transitorietà non è più documentata), ma con riguardo anche alle agevolazioni fiscali, l’attestazione da parte di almeno una organizzazione firmataria dell’accordo.

 

Posto che l’ambito di applicazione delle locazioni brevi – come si è visto – è più ampio che in passato, le disposizioni del DL 50/2017 trovano applicazione, sotto il profilo oggettivo, anche agli accordi contrattuali di natura transitoria (riguardanti sia l’intero immobile sia parti di esso: la Regione Veneto peraltro consente anche la locazione ai turisti di parte dell’alloggio di residenza) stipulate da persone fisiche, di durata non superiore ai 30 giorni, comprese quelle che includono la prestazione di servizi personali di fornitura di biancheria e ripulitura dei locali (art.4, co.1), a condizione che i servizi accessori non prevalgano rispetto al rapporto locativo.

 

Ciò non significa che tu debba iscriverti nel registro delle imprese di Verona se una sera decidi di offrire ai tuoi ospiti americani una cena a base di risotto all’Amarone o polenta e osei - che non presentano una necessaria connessione con la finalità residenziale dell’immobile che hai affittato loro - né che ricadi nel reddito d’impresa se il giorno di Pasquetta con la tua auto ti va di portarli a vedere il castello scaligero: non stai offrendo loro un servizio di noleggio auto con autista, né tantomeno una guida turistica con servizio di interprete.

 

A tal riguardo, non esistono limiti quantitativi (tranne che nelle leggi regionali in materia di turismo e industria alberghiera) superati i quali un soggetto, da soggetto privato in campo turistico, diviene un soggetto che svolge abitualmente un’attività economica organizzata in forma d’impresa.

 

Nelle locazioni brevi (siamo ancora in attesa del regolamento del MEF che possa chiarire alcuni aspetti di questa delicata e tormentata vicenda) pare di poter dire che non esista impresa se il locatore conclude contratti episodici, non continuativi e programmati (un calendario aperto 12 mesi all’anno potrebbe destare qualche sospetto…), non esercita tale attività in via abituale nè dispone di un apparato organizzativo o beni strumentali per ricavare rilevanti introiti con regolarità e sistematicità.

Edoardo44
Level 2

Ovation! Grazieeee @Emily352.Quindi, se ho capio bene, se affitto due stanze di casa mia non a dei turisti ma a delle persone cdh vengono qui a lavorae o a studfiare non devo sottopormi a quella trafila azzesca di regitrazioni, comuncazioni, segnalazioni.........ahhhhh..........mi sento meglio.........tra l'altro oo avrei già trovato due ragazzi che venono a Verona a lavorare per tre mesi in una industria dolciaria locale e a fine giugno mia sorella mi manderebbe su per un paio di settimane un prof esaminatore di maturandi.

 

Non credo che Airbnb faccioa per me. Sono già troppo incasinato di mio. Che cosa mi resta in tasca se mi si propone  di affittare a 20 euro a notte e a schiacciarmi ""intelligentemente"? sui prezzi della concorrenza? Dieci emicranie, venti mal di stomaco e un p'ugno di mosche. Togli tasse,  consumi, pulizie, lavaggi vari, saponi, tempo  perso, rincorse, pagelle, retrocessioni, risposte rapide neanche l'ospite fosse mia madre...

 

Ti chiedo un ulima cosa, Emily, ringraziandoti in anticipo. Nei transitori di lunga durata il canone è concordato. Come faccio a calcolrlo sulle singole stanze che affitt, senza tenere conto che la sala e una stanza le occupo io?

Emily352
Level 10

Hai capito bene, @Edoardo44.  Se “transitorizzi”, non devi sottostare alla legge sul turismo della Regione.

La Regione non può irregimentare cose che non le competono: può autonomamente legiferare, ma senza gravare i rapporti privati di ulteriori vincoli conformativi, la cui estensione risulta già definita dallo Stato.

 

Il discrimine tra vigilanza amministrativa sui privati e la disciplina di diritto privato deve essere netta, altrimenti tutto scolora e lo stesso discrimine potrebbe sfumare sino a divenire inafferrabile.

 

Ma torniamo al tuo accordo territoriale. Che cosa  prevede la convenzione di Verona riguardo la parziarietà della locazione transitoria?

 

Nel caso di locazione di porzioni di immobile, il canone dell'intero appartamento sarà frazionato in proporzione alla superficie di ciascuna porzione locata, anche considerando parti e servizi condivisi.

 

Ciò vuol dire che, se ad esempio:

 

Tu affitti la stanza A (mq. 18) a Caio, la stanza B (mq.16) a Sempronio e la stanza C (mq.20) la tieni per te insieme alla sala (mq.22). Cucina (mq.16), bagno (mq.10) e corridoio (mq.10) sono in comune.

 

I dati necessari per il calcolo sono:

 

  1. Importo del canone mensile concordato (ad es. € 940,00);
  2. Superficie totale dell’appartamento (mq.112);
  3. La superficie totale delle parti concesse in esclusiva (mq.76);
  4. Per ogni ospite, la superficie della parte locata in esclusiva (Caio = mq.18; Sempronio = mq.16);
  5. La superficie totale delle parti di uso comune, ossia la differenza tra la superficie totale dell’appartamento e la superficie totale delle parti concesse in esclusiva (mq.36);

Il calcolo è semplice: basta dividere la superficie della stanza A per la superficie totale in esclusiva (18/76x100 = 23,69%) e la superficie della stanza B per la superficie totale in esclusiva (16/76x100 = 21,05%).

 

Il canone mensile di Caio è, quindi, il 23,69% di € 940,00, cioè € 222,69 e il canone mensile di Sempronio è il 21,05% di € 940,00, cioè € 197,87.

 

Anche per le spese condominiali si applica lo stesso criterio di frazionamento dell’importo in proporzione alla superficie della porzione locata.

 

E’ vero che risultano economicamente più vantaggiose soluzioni contrattuali a canone libero, ma, se al posto dell’Irpef, paghi la cedolare secca, sul canone libero (turistici e transitori brevi) l’aliquota è del 21%, ma sul canone concordato (transitori lunghi) hai un risparmio d’imposta dimezzato innescato dalla cedolare del 10%.

Diego313
Level 4

@Emily352 Non ci credo. E' da mesi che chiedevo questa cosa del calcolo alla mia associazione...

Emily352
Level 10

Cambia associazione, @Diego313, oppure, se non ti va di usare un grammo della tua materia grigia, scrivi qui tutti i dati (superfici, canone ecc.) ed un’anima pia in odore di santità (che poi sarei io) ti calcolerà i tuoi canoni parziali. 😉

Noemi29
Level 2
Villafranca di Verona, Italy

Ciao , scusate l'intromissione, ma è una gioia vedere qualcuno che ne sa così tanto. 

Avrei un paio di domande da fare ad @Emily352  perché non sto riuscendo a trovare delle risposte. 

Stiamo comprando un appartamento molto grande in centro a Verona e riusciremmo a ricavare una stanza con bagno privato semi-indipendente rispetto al resto dell'appartamento. Questo in primo luogo sarebbe utilizzato come depandance per gli ospiti (siamo una famiglia numerosa) e successivamente vorremmo provare ad utilizzarla come locazione turistica.

 

ho visto che bisogna fare la comunicazione in comune e fin qui ci sono, ma:

-posso mettere una minicucina a scomparsa dentro la stanza? In teoria sarebbe accatastata come stanza e non vorrei che mi facessero storie durante un controllo.

-quando vengono i miei parenti o i miei amici, che quindi non mi pagano, dovrei comunque comunicare i dati in questura o far pagare la tassa di soggiorno?

ti ringrazio in anticipo per la disponibilità, Noemi.

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