Cara @Giulia377, il problema non è tanto la gestione della tariffa a lungo termine (4 febbraio - 31 marzo) , invogliando magari il guest con sconti “sottocosto” a tempo, il problema è che la fattispecie prospettata non risponde a finalità esclusivamente turistiche, ma semplicemente abitative di natura transitoria.
Non si può fare turismo nella propria città: il turismo implica spostamento dal luogo in cui si risiede. Alle esigenze di ristrutturare la propria abitazione limitate nel tempo rispondono, infatti, i contratti transitori (art.5, primo comma della legge 431/1998).
Se io abito a Milano e vado a Firenze, esclusivamente (tale avverbio è utilizzato dall’art.1, secondo comma della legge citata) per visitare la città a mie spese, utilizzo il contratto (breve o lungo) per finalità turistica.
Ma se io abito a Milano e ivi devo ristrutturare casa ad esempio con l’Andrea (Castrignano) e per due mesi non so dove andare, devo ricorrere ad un contratto ordinario (4+4, 3+2) che io e il proprietario risolveremo consensualmente dopo due mesi ovvero ad un contratto transitorio.
A Milano vige un accordo territoriale (2015) che si basa ancora sul vecchio decreto ministeriale del 2002 in cui è previsto che il conduttore possa ricorrere solo al transitorio lungo (min. un mese - max 18 mesi) “in presenza di qualsiasi altra esigenza transitoria di una delle parti collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata e comprovata al momento della stipula del contratto di locazione”.
Che cosa dovrà contenere codesto contratto, che ti ricordo è un contratto-tipo non modificabile dalle parti? Il contratto – che andrà registrato mediante il modello RLI presso l’Agenzia delle Entrate - dovrà contenere un’apposita clausola che individui esattamente le esigenze temporanee oggettive (non soggettive) del conduttore – con data certa, prefissata di inizio e data certa, prefissata di fine al momento del contratto – esigenze che dovranno essere comprovate con idonea documentazione da allegare al contratto stesso (nel caso di specie, ad es. progetto, Scia ecc.: se tali requisiti mancano o non è documentato il riferimento alla transitorietà, il contratto viene ricondotto ad un contratto ordinario 4+4 rinnovabile a canone concordato) e con la misura del canone non libera, ma concordata e affidata alle organizzazioni sindacali della proprietà e degli inquilini: canone concordato, no agevolazioni fiscali erariali (imposta di registro = 2% del canone; IRPEF = si dichiara il 95% del canone; cedolare secca = aliquota 10%, in quanto Milano rientra tra i Comuni ad alta tensione abitativa).
Trattandosi di un contratto transitorio ordinario lungo registrato in capo ad un conduttore residente, no comunicazione alla P.S, no adempimenti CAV, no imposta di soggiorno.