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Salve ha tutti,ho effettuato una richiesta di prenotazione per una casa. Il Superhost mi ha risposto con questo messaggio"Gen...
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Mi è stato detto che posso affittare una stanza o il divano letto del mio bel bilocale a Roma. Ma Non riesco a trovare esempi di affitti di bilocali in cui si affitti una stanza. Io, da proprietaria occuperei il divano letto. Avrei preferito fare il contrario, ma il costo sarebbe sceso troppo per le mie necessità. Gli ospiti apprezzeranno condividere lo spazio con me? grazie
Hey, @Ilaria154, non preoccuparti: con la pratica tutto diventerà più semplice! 🙂
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Dai un’occhiata alla nostra netiquette, le
Linee guida della community@Ilaria154 per essere sicura che arrivi il tuo messaggio a @Paola4 devi anteporre la chiocciola e scegliere il nome dal menù a tendina che si apre. In questo modo lo riceve sicuramente.
@Ilaria154 solo chi ha licenza dal comune per B&b può dare colazione e comunque solo
alimenti sigillati , gli alimenti non possono essere manipolati a
meno che non si abbia il certificato di HCCP. È ovvio poi che tutti fanno come meglio credono e servono colazione non pensando ai possibili rischi legati a questa pratica.
Grazie @Ermanno6 😉
Si questo lo sapevo ma credevo che la regola non valesse per chi fa affitti a breve e poi sono sicura che chi fa la colazione per affitti a lungo termine segua le regole o abbia una licenza. Mi chiedevo solo se chi affitta a breve può dare la colazione, come ho sentito dire, ma forse posso chiedere anche questo al commercialista la prossima settimana, così non vi disturbo ulteriormente. Grazie molte e buon fine settimana
Ma dai non lo sapevo che era vietato. Me lo avrebbe detto il commercialista ma almeno mi hai tolto un dubbio...già mi immaginavo a far le torte! Grazie molte @Vittoria25 tantissimo
@Ilaria154 devi fare riferimento alla normativa del codice civile sulla locazione turistica. Si chiama così. Non solo la colazione ma nessun servizio aggiuntivo a pagamento durante il periodo del soggiorno (cambio lenzuola, pulizia appartamento, trasporto ospiti da e per aeroporto, etc.), perché altrimenti la tua attività assume forma imprenditoriale, mentre la locazione turistica non lo è.
Vai sul sito della casacheavanza, trovi tante informazioni su questo tipo di locazione.
Io sapevo che la locazione a breve non si configura come turistica. Inoltre so che ci sono regole rigidissime per la colazione eil cibo sulle socazioni turistiche a lungo periodo, ma anche che nel beb è obbligatorio il cambio di lenzuola e la pulizia. Infatti c'è scritto anche su questo sito che bisogna farlo. E questo senza prendere una forma imprenditoriale,
Io non sono più in grado din seguire questa conversazione, per cui mi ritiro, ma ringrazio tutti per i consigli di cui farò tesoro. Riporterò tutto al mio commercialista la prossima settimana così lui potrà aiutarmi al meglio con gli adempimenti e consigliarmi.
L'unica cosa che mi sento ancora di chiedere prima che vada dal commercialista che sicuramente lo sapra, ma per curiosità.... è se mi confermate questa cosa che mi dicono in molti sul fatto che la locazione a breve non si configura come turistica.
Se avete da fare non importa risolverò in settimana . Grazie davvero a tutti. Siete stati preziosi
La mia risposta al tuo quesito, @Ilaria154, è roba da manicomio criminale. Me ne scuso. Il fatto è che le locazioni brevi sono irte di filo spinato e produttrici di confusione senza via d’uscita, un inestricabile groviglio di norme civili, fiscali, amministrative che spesso mal si conciliano tra loro, tutte buttate alla rinfusa dentro il magazzino delle leggi, alla maniera in cui si è sempre fatto in questo strambo Paese, vale a dire alla rinfusa, per cui, se dopo aver letto queste righe, mi dicessi che ci hai capito poco o nulla, non ne sarei affatto sorpresa.
Tentando di mettere ordine.
L’impresa è proibitiva, in quanto la scrivente si rende conto che con la sbrigativa locuzione “locazioni brevi” ci si deve confrontare con contratti di durata non superiore a 30 giorni relativi a:
La natura del reddito cambia se c’è anche offerta di servizi non coerenti con la causa tipica del rapporto locativo: per intenderci, la messa a disposizione di auto a noleggio o di interpreti o la somministrazione di un semplice pasto, come la prima colazione (cosa peraltro irragionevole, potendo la medesima anche non richiedere alcun tipo di organizzazione di tipo imprenditoriale).
Riguardo invece i servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, le Entrate hanno chiarito – nel corso della videoconferenza che la sede centrale ha realizzato a beneficio delle varie sedi regionali – che la norma non ha precisato la modalità con cui debbano essere fornite tali prestazioni: in sostanza, comunque vengono erogate (quotidianamente o non quotidianamente, all’inizio o durante la locazione) mantengono comunque la natura di contratti di locazione.
Ciascuna di queste locazioni (1 e 2) rinvia a modelli contrattuali completamente diversi per finalità e scopi pratici in vista dei quali è stipulata la locazione, e soggiacenti ciascuno alla specifica disciplina giuridica individuata dalla legge.
Chi si sposta per pochi giorni o settimane dalla propria residenza abituale per motivi professionali o lavorativi, non si sposta certo per motivi di piacere, di svago, di vacanza o di villeggiatura. Di qui la necessità di stipulare non contratti per finalità turistiche (non sussistenti), bensì contratti brevi di natura transitoria, con una importante sottolineatura per i transitori conformi al DM sopracitato: senza alcun obbligo di produzione della documentazione dell’esigenza di transitorietà, ma con obbligo di asseverazione da parte di almeno una organizzazione firmataria dell’accordo: solo il contratto transitorio bollinato, ossia certificato, salva dai benefici fiscali statali (prevista l’aliquota ridotta cedolare secca se l’immobile si trova in uno dei Comuni CIPE) e/o comunali (aliquota IMU e TASI agevolata in quei pochi Comuni che, per delibera, la estendono ai transitori).
Merita però segnalare una criticità sfuggita al legislatore distratto, che, nell’ansia di aggiungere tessere ad un mosaico già abbastanza complesso di suo, pone problemi applicativi: è quella relativa all’applicazione dell’imposta sostitutiva del 21% (art.4, co.2 del DL 50/2017).
A proposito dell’applicazione di questa norma ai transitori ordinari brevi (che – come si è visto – rientrano anch’essi, a pieno diritto, nelle “locazioni brevi”), non si può però non rilevare che, in caso di opzione per il regime fiscale della cedolare secca, nei Comuni CIPE, vale a dire in quelli ad alta tensione abitativa, Comuni confinanti e altri Comuni capoluogo di Provincia, l’aliquota applicabile non è quella ordinaria del 21% (applicabile invece altrove, ossia nei Comuni non CIPE), bensì quella ridotta al 10% (circolare 8/E/2017), in evidente (parziale) discrasia con il portato fiscale della nuova disposizione di legge.
Ma torniamo alle locazioni brevi. E’ giunto il momento di tirare le fila di questo lungo discorso, sperando che tu sia riuscita a seguirmi fino a qui.
Le locazioni turistiche sono, di massima, concluse per un periodo inferiore a 30 giorni, e dunque, sono anche “locazioni brevi”.
Le locazioni di natura transitoria possono essere concluse – qualora l‘accordo sia stato rinnovato di recente - per un periodo inferiore a 30 giorni, e dunque, sono anch’esse, a maggior ragione, “locazioni brevi”.
Conclusioni. L’espressione “locazioni brevi” presente nel nuova disposizione (DL 50/2017) non vale ad individuare una particolare nuova categoria di contratti di locazione, né tantomeno è rivolta a dettare una nuova autonoma disciplina per nuove categorie di contratti ad uso abitativo.
Ultimissimo pensiero. I contratti per finalità turistiche non hanno particolari vincoli di durata: si può andare da una durata brevissima corrispondente anche ad un giorno o ad un finesettimana ad una durata anche superiore all’anno.
Non è un caso che tali locazioni, per previsione espressa della legge 431 del ’98, vengano poste fuori dai confini della legge di riforma: ciò viene realizzato appunto attraverso il passaggio rappresentato dalla “svalutazione”, o, se preferisci, dalla neutralizzazione nei confronti di questi contratti dell’elemento temporale legato alla durata del rapporto: per tali contratti - figli di un dio minore – viene infatti eletto, quale unico dato caratterizzante, non quello relativo alla durata, ma quello relativo alla finalità – appunto di natura turistica, che il rapporto di locazione deve soddisfare in maniera esclusiva,.
Peccato che le locazioni turistiche debbano fare i conti con alcune maniacali leggi regionali che, sconfinando dal campo del diritto amministrativo a quello diritto civile, pongono precisi limiti anche alla possibilità di determinare liberamente la durata del rapporto tra privati: ad es. Emilia-Romagna “Appartamenti ammobiliati per uso turistico” = contratti aventi validità non superiore a 6 mesi consecutivi.
Non aggiungo altro. Disattivati i circuiti cerebrali, mi dileguo. Considerami dissolta.
Grazie infinite @Emily352, sei stata gentilissima e molto esaustiva. Con le tue informazioni Ho veramente tutto ciò che mi serve.
Ora che ho trovato qualcuno che mi aiuta però non so come porre fine a questa discussione. L'ho aperta io e sto uscendo esaurita. Non posso seguirla e spero vivamente di non dover rispondere più a nessuno perchè non mi serve e non ho tempo.
GRazie di nuovo @Emily352 Ciao
PASSO E CHIUDO
@Ilaria154 mettiti l'anima in pace, locazione breve o turistica devi comunque comunicare l'inizio della tua attività e tutto il resto è come per la locazione turistica.
La differenza è questa:
la “locazione breve” e la “locazione turistica” non sono esattamente la stessa cosa. La locazione breve è necessariamente inferiore a 30 giorni ed è disciplinata dall’articolo 4 del DL 50/2017 mentre la locazione turistica può essere di durata inferiore o superiore a 30 giorni e comunque mai superiore a 1 anno. Se la locazione turistica è inferiore a 30 giorni è disciplinata dal DL 50/2017 come la locazione breve, se suoeriore ai 30 giorni è disciplinata dagli articoli 1571 e seguenti del Codice Civile, dall’art. 1, comma 2 lett. c), della legge 9 dicembre 1998, n. 431 nonché dall’art. 53 del Codice del Turismo, D.Lgs. 79/2011, “Locazioni ad uso abitativo per finalità turistiche” secondo cui “gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione.”
La locazione turistica, come suggerisce il nome, ha esclusivamente finalità turistica, mentre la locazione breve può avere finalità turistica o transitoria (una fiera, un mercatino di 2 giorni, ecc…).
Gli accordi territoriali riguardano le locazioni ad uso abitativo (3+2 o 4+4). La forma del contratto è in entrambi i casi libera e dovrà riportare i termini di legge corretti sopra citati. (Fonte: Lacasacheavanza).
In bocca al lupo
Non c'è bisogno che io metta l'anima in pace, Per quanto riguarda la comunicazione dell'inizio dell'attività e le cose da fare spiegatemi sopra è ovvio che sono da fare. Se chiedo una cosa è solo per arrivare più preparata dal commercialista e fare tutto nel più breve tempo possibile e nel migliore dei modi. Mi hai confermato esattamente ciò che sapevo e che mi hanno detto gli altri, che la locazione breve e quella turistica non sono la stessa cosa e che la prima si configura come ad uso abitativo per finalità turistiche. Ci sono sicuramente delle differenze da rispettare. Mi farò spiegare tutto, visto che ho chiesto una consulenza privata solo per questo e per fare tutto perfetto.
GRAZIE A TUTTI . Mi siete stati molto d'aiuto. HO AVUTO TUTTE LE INFORMAZIONI CHE DESIDERAVO E NON ME NE SERVONO ALTRE. Buona domenica
Scusate, @Paola4 @Vittoria25 @Francesca ma tutto ciò è troppo divertente, non chiocciolo Ilaria che non ne vuole sapere più e sta maledicendo quel giorno in cui ha chiesto aiuto qui nella community, beccando non tanto me che m'arrangio e al limite cito fonti, ma @Emily352...un fiume in piena, una fonte diretta che non si sa da quale sorgente sgorga, da anni di studio, di esperienza, di lavoro...boh ...acqua limpidissima che si alimenta da sola.
E pensare che Ilaria voleva solo sapere se poteva placidamente dormire nel suo divano letto mentre l'ospite straniero, ignaro del guazzabuglio di leggi italiane, ronfava anche lui docile come un bambino nel letto matrimoniale della sua agognata stanza affittata su airbnb. Il problema era: sarà felice l'ospite di questa soluzione? Oppure sarà meglio organizzarsi su un materassino gonfiabile?
Cara Ilaria, la discussione ha preso la sua piega e non si piega più e non si spiega, continua e continuerà all'infinito, perché sebbene l'hai creata tu adesso è cresciuta e vive di vita propria, non puoi distruggerla, fermarla. L'unica che potrebbe é la nostra @Francesca...ma non lo farà, vero che non lo farai? È troppo bella, troppo divertente...se presa nel senso giusto... Immagino già la nostra Ilaria con gli incubi nel suo divano letto, alzarsi di scatto e andare a controllare se nella camera c'è l'ospite o piuttosto, come ha sognato, la giunta capitolina al completo con migliaia di pagine scritte sul letto, che citano leggi su leggi e il nostro amatissimo ministro dell'interno che da sotto il letto inveisce contro ogni soggiorno di uno straniero.
Ma ormai, dissoltasi la nostra Emily, ogni cosa bella ha la sua fine e anche questa discussione lancia e lascia un monito a tutti gli utenti di airbnb: Mai chiedere un consiglio sul divano letto.