Alloggio turistico - residenti

Risolto!
Alicia273
Level 2

Alloggio turistico - residenti

Salve, il mio appartamento è registrato alla questura di roma come alloggio turistico a Roma. Ci sono problemi ad affittarlo a residenti a Roma? Grazie mille

2 Risposte 2
Ermanno6
Level 10
Rome, Italy

@Alicia273 anch'io sto a Roma e può capitare di affittare a residenti romani, ma io sto ad Ostia e affitto soprattutto in estate, i motivi turistici sono facilmente ravvisabili. Sul contratto va evidenziato che l'affitto viene fatto per motivi esclusivamente turistici, poi tocca a chi fa i controlli dimostrare il contrario. Motivi turistici sono anche lo svago e altro. Se poi sai già che i tuoi ospiti vengono per motivi diversi, ad esempio di studio o per altre esigenze non turistiche, dovresti fare un contratto ad uso transitorio.

Emily352
Level 10

Non si può fare turismo nella propria città di residenza, @Alicia273: il turismo implica spostamento, trasferimento, allontanamento dalla propria residenza abituale per motivi di svago, villeggiatura, riposo in una località lontana dalla propria abitazione.

 

Nel contratto turistico che farai sottoscrivere all’ospite, infatti, deve essere con chiarezza identificato il motivo esclusivo che ha indotto il conduttore a stipulare tale locazione - caratterizzata da una intrinseca e necessaria brevità o comunque temporaneità - alimentandone la causa concreta e si deve indicare quale sia la  residenza del conduttore (vedi  ad esempio il contratto-tipo per finalità turistica predisposto da Confedilizia) , proprio per il ribadito principio che non si può fare turismo nella propria città.

 

Il contratto viene sottoscritto dal locatore  in esclusiva funzione di queste dichiarazioni del conduttore relative all’utilizzo turistico dell’immobile, pena nullità.

 

Conseguentemente, per qualsiasi tipo di contratto stipulato convenzionalmente per uso turistico, ma in realtà stipulato per questi motivi, bensì per altri, si possono verificare due ipotesi: le clausole illecite possono essere sostituite dalla normativa di legge (art.1419 “Nullità parziale” cod. civ.) oppure si può presumere l’esistenza di un contratto simulato di locazione turistica (art.1417 “Prova della simulazione”  cod. civ.) e, considerata l’iliceiità perpetrata dal locatore-host, la simulazione può essere provata dal conduttore-guest con qualsiasi mezzo, con prove testimoniali, documentazione e, addirittura, secondo la Corte di Cassazione, per semplici presunzioni: spetta al giudice riportare il contratto simulato contra legem alle condizioni di legge compatibili con le effettive finalità.

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