Buongiorno, mi sono iscritta da pochissimo su Airbnb e volev...
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Buongiorno, mi sono iscritta da pochissimo su Airbnb e volevo ricevere qualche consiglio rispetto al mio annuncio, in attesa ...
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Ciao!
Come funziona a Bologna la questione legale di Airbnb?
Per mettersi in regola bisogna, se ho capito bene:
1. pagare la tassa turistica al Comune (della quale a Bologna si occupa già Airbnb)
2. denunciare ogni cliente alla questura
3. alla fine dell'anno pagare le tasse sulle entrate nella dichiarazione dei redditi
4. denunciare in Comune la tua attività turistica
Facendo questo in Comune mi hanno detto che non posso avere la residenza nel luogo che vorrei affittare. Visto che però io ci vivo normalmente, non posso spostare la mia residenza. E qui mi hanno detto che in Emilia Romagna sarei fuori legge, non posso affittare via Airbnb o altri siti la casa o una stanza della casa nella quale ho la residenza.
Qualcuno ha esperienza in questo settore, io non so più dove cercare altre info o trovare una soluzione?
Grazie e Saluti.
Katharina.
Effettivamente é così.
Non puoi affittare nella stessa casa dove hai la residenza.
E fanno i controlli.
Grazie Roberto della risposta.
Un ulteriore domanda:
In caso di controllo cosa mi può succedere?
@Roberto0mi sai dire dov'è è il riferimento normativo che vieta di affittare una stanza nella casa di residenza?
Grazie.
@Clara66 ,
sicuramente @Roberto143 di Bologna saprà darti indicazioni più specifiche.
Penso che, in generale, eventuali divieti in questo senso derivino dal fatto che:
- non dovrebbe essere possibile affittare la casa dove si è stabilita la dimora abituale, proprio perchè le due cose sarebbero incompatibili (affitto a terzi e propria dimora abituale); considerato che per la dimora abituale sono previste alcune agevolazioni fiscali (quali ad esempio l'esenzione IMU o la detrazione degli interessi su mutuo in sede di dichiarazione dei redditi);
- l'affitto di stanze nella dimora abituale è già regolamentato, ma sotto la forma del "bed & breakfast";
- l'affitto di più stanze, senza la residenza del proprietario è regolamentato sotto la forma di "affittacamere".
Non so se questo divieto sia corretto o meno, ma immagino che il ragionamento della Regione sia più o meno:
se vuoi affittare l'intero appartamento non devi avere la residenza,
se vuoi affittare più camere contemporaneamente, senza risiedere, fai l'affittacamenre
se vuoi affittare delle camere avendo la residenza fai un bed & breakfast
... ma aspettiamo qualcuno più esperto, come ad esempio Emily (che non riesco a chiocciolare)
Gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche - in qualsiasi luogo ubicati – sono regolati dalle disposizioni del codice civile in materia di locazioni (art.53 del D.Lgs. 79/2011).
L’art.1571 del codice civile definisce la locazione come quel contratto col quale una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo. Nulla nella disposizione impedisce di locare, in uso esclusivo, solo una parte dell’immobile, magari con uso condiviso di parte della restante porzione dell’immobile.
La locazione parziale viene ricondotta, di volta in volta, nella specie contrattuale del contratto “totale” - turistico compreso - con la necessaria precisazione dell’oggetto esclusivo della locazione, limitato, rispetto all’intero, il che avviene normalmente attraverso l’evidenziazione degli spazi nella planimetria allegata al contratto.
Ciò significa che, nell’ambito degli immobili ad uso abitativo, avremo, quindi, contratti di locazione parziale del tipo 4+4, del tipo 3+2, del tipo transitorio ordinario, del tipo per studenti universitari (si veda il DM 16 gennaio 2017), del tipo turistico breve, con durata fino a trenta giorni, o lungo, con durata oltre i trenta giorni.
Trattandosi di locazione parziale, nella medesima abitazione possono esservi, oltre il proprietario-locatore anagraficamente residente, altre persone, parimenti residenti (ma non nell’utilizzo turistico dell’immobile in cui non è prevista l’ordinaria residenza del turista, anzi, si deve indicare quale sia la residenza del conduttore), senza che per questo si crei un’unica famiglia anagrafica, se non sussiste uno dei vincoli ex articolo4, primo comma del DPR 223/1989: matrimonio, parentela, adozione, vincoli affettivi ecc.
Ora, invece, cosa succede, @Clara66 ? Succede che l’art.12 della LR 16/2004 (Appartamenti ammobiliati per uso turistico) prevede, invece, la locazione di un intero appartamento a terzi, tesi alquanto bizzarra che non trova riscontro in altre leggi regionali (vedi Lazio, Veneto ecc.) e nella legislazione statale vigente: non solo si impone che in Emilia-Romagna la locazione per finalità turistica, posta in essere da privati, sia totale, e non parziale (dovendo ricorrere, in questo caso, ad attività ricettive quali l’”affittacamere” ovvero il “B & B”, aventi presupposti e finalità completamente diverse), ma si impongono pure una durata dei contratti turistici (massimo 6 mesi) e dei limiti alla gestione pubblicitaria, dilatando i confini della legislazione amministrativa emiliano-romagnola ad un campo – quello del diritto privato – che è di competenza esclusiva dello Stato.
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/media/files/tabella_ex_gdrive_3.pdf
Hey @Emily352, super!
Ma dunque se uno segue la legge nazionale (che dovrebbe prevalere) e si ritrova nei guai cosa dovrebbe fare?
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Grazie per la chiarezza, Emily.
Che tu sappia, esistono dei precedenti per il quale poi il locatore ha fatto prevalere la legge nazionale?
Io mi trovo nella stessa situazione di @Katharina85 .
Bologna, casa di proprieta' nella quale sono residente, 3 camere di cui 1 riservata a me.
Se la preoccupazione del comune, con questa legge regionale, e' quella di limitare l'aumento degli affitti e la difficolta' di trovare casa per i residenti, hanno davvero sbagliato strada. Tanto...
Grazie in anticipo per la cortese risposta.