CIR - Codice identificativo riferimento - Nuova legge regionale Lombardia

Michele176
Level 3
Milan, Italy

CIR - Codice identificativo riferimento - Nuova legge regionale Lombardia

A fine legislatura hanno approvato una nuova legge.

Da ora in avanti siamo obbligati ad esporre (dove non ho capito, sembra all'interno dell'annuncio?) un codice di referimento, dove l'ente comunale/regionale potrà controllare attraverso la ricerca di questo codice all'interno di un database,  il nome, il cognome, e se la struttura è registrata.

Partenza 1° Settembre? Come si fa ad ottenere questo codice? Qualcuno ne sa qualcosa?

130 Risposte 130
Silvio62
Level 2
Rho, Italy

@Francesca scusami, ti taggo direttamente nella discussione "incriminata": non c'è verso che riesca a taggare Fabio

Francesca
Former Community Manager
Former Community Manager
London, United Kingdom

Ciao @Silvio62

ti suggerisco di copiare il suo nome/link in verdino (non quello nero con la foto) e incollarlo dove serve. 
Puoi copiarlo da Emily che lo ha citato qui sotto, oppure nel post sopra (che incollo in immagine qui) 

Facci sapere.

Screen Shot 2018-09-25 at 16.57.13.png

Dai, prova!

 


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Alice532
Level 2
Lombardy, Italy

Ciao @Silvio0.. alla fine hai risolto?

vorrei fare anch'io una locazione turistica, ma sembra che in Lombardia non sia possibile!!

sto impazzendo e dopodomani arrivano i primi ospiti

 

alice

Silvio62
Level 2
Rho, Italy

 

Ciao  @Alice532 
alla fine quando ho dovuto fare (maggio scorso), ho fatto seguendo quello che sembrava l'unico metodo corretto (visto il caos imperante): passare dal SUAP.
Solo dopo ho scoperto tutto il delirio che ci sta dietro e di come regione Lombardia abbia deciso di reinterpretare a modo suo le leggi dello Stato, di come non ci sia modo di comunicare l'avvio di una LT ecc ecc
C'è solo da sperare che il ricorso abbia esito positivo e regione Lombardia torni sui suoi passi.
Intanto non ho ancora capito come ottenere il CIR, e se convenga o meno chiederlo/esporlo (con tutto ciò che uno o l'altra scelta sottointendono).

Se per caso tu o qualcun altro invece è venuto a capo di tutto sarei felice di sapere come.

Emily352
Level 10

@Fabio13

 

A mio avviso i problemi che le nuove diposizioni pongono con le locazioni turistiche sono però anche altri, e ben più delicati. Io vorrei chiedere a questi imbrattacarte sposati in prime nozze con la scrivania:

 

Poniamo il caso, signori miei, che il mio appartamentino sui Navigli che intendo affittare ad uso turistico non abbia i requisiti minimi e funzionali che voi mi richiedete per una CAV ricettiva: ho 15 posti letto e un solo bagno, la cucina è lunga un metro e venti e non è dotata del bricco del latte. Lo so è intollerabile in Lombardia. Non ho neppure il bollitore elettrico per tè e tisane e mancano pure i comodini nelle camere da letto.

 

A parte che non ho ancora capito bene se per voi sono una pezzente o un’autentica snob … se  non intendo aprire una foresteria lombarda (non sono una imprenditrice né voglio diventarlo) né un b&b (abito e risiedo fuori Milano), cosa faccio? Mi butto nel Naviglio con dei mattoni in tasca? Non posso stipulare a Milano un contratto di locazione turistica a turisti di passaggio solo perché ho un frezeer da 80 litri?

 

Vi è da domandarsi se la definizione di LT ricompresa nella CAV debba ricavarsi solo dalla legge regionale e dal regolamento del 2016, perché non vi è nulla che osti – se io sono davvero per voi  Calamity Jane di Cernusco sul Naviglio, vale a dire una fuorilegge lombarda sulla cui testa pende una taglia  – che la locazione turistica possa interessare non solo alloggi con cucine di una determinata metratura, dotate di un numero preciso di servizi igienici rapportato al numero di posti letto e di camere da letto sempre dotate di specchi, così come nulla vieta che per esempio la locazione turistica possa interessare anche un immobile non completamente arredato.

 

E’ evidente che l’ipotesi scriteriata della Regione Lombardia costituisce solo una delle ipotesi di locazione turistica, restando pienamente valida, davanti ad un giudice di merito o di legittimità, la stipulazione di contratti aventi natura di locazione turistica che non presentino le specifiche caratteristiche e gli specifici contenuti indicati da un norma eretica in odore di incostituzionalità.

Fabio13
Level 2
Milan, Italy

@Emily352 Per poter dare in locazione un immobile lo stesso immobile deve essere agibile/abitabile in base al regolamento edilizio comunale a prescindere dal fatto che in quall'immobile abiti il proprietario o abiti un inquilino (anche residente in altro comune e, quindi, turista). Ciò che costituisce oggetto del contratto di locazione (anche quando l'inquilino è un turista) lo stabiliscono le parti del contratto in virtù del principio di autonomia privata di cui all'articolo 1322 del codice civile e non lo può certo stabilire il legislatore regionale o, tanto meno, l'amministratore regionale con un regolamento. Se l'inquilino vuole 5 posate pagherà per cinque posate, se poi quelle cinque posate le vuole d'oro, pagherà per 5 posate d'oro. Sempre ammesso che il locatore sia disponibile a dargli cinque posate e dargliele d'oro. Questa è l'autonomia contrattuale delle parti.

Sapete cosa ha detto l'Assessore al Turismo di Regione Veneto, Federico Caner, nella sua relazione di accompgnamento alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 780 del 27 maggio 2016, pubblicata nel Bur del 17 giugno 2016 n. 58?

Ha detto: “Va specificato che anche nei contratti di locazione turistica vige il principio di autonomia contrattuale riconosciuto dall'articolo 1322 del codice civile, che dispone che le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge.”

 

@Fabio13

 

Mentre sottoscrivo pienamente le tue ultime affermazioni riguardo l’autonomia contrattuale nei turistici (in altri tipi di contratti regolamentati sarei più cauta), mi lascia un po’ perplessa la prima dichiarazione inerente l’agibilità/inabilità di un immobile.

 

Non è vero che per dare in locazione un immobile lo stesso deve essere agibile/abitabile in base al regolamento edilizio. Il contratto di locazione è valido anche se l’immobile è costruito abusivamente e se manca l’abitabilità: ciò che conta è che il locatore sia in grado di consegnare il bene al conduttore per l’uso convenuto. Ad un giudice non interessa l’agibilità/abitabilità di un immobile, se il tetto minaccia rovina o se il pavimento è avallato, al giudice interessa solo una cosa: la prestazione. L’inagibiltà non determina la nullità del contratto perché il vizio non rende l’oggetto del contratto illecito, poiché l’oggetto della locazione non è il bene in sé stesso, ma la prestazione, ossia la possibilità di godere di quella cosa dietro il pagamento di un corrispettivo.

Fabio13
Level 2
Milan, Italy

@Emily352, ovviamente non parlavo di validità del contratto (nel senso di "non nullità"), anche una certa di giurisprudenza della Corte di Cassazione, perlomeno con riferimento al contratto di compravendita, ha teorizzato la nullità per inesistenza dell'oggetto laddove mancasse l'agibilità /abitalità di un immobile fosse venduto come immobile ad uso abitativo.

 

La questione ovviamente non è la validià del contratto di locazione di un immobile ad uso abitativo, non abitabile, che è un problema che attiene ai rapporti contrattuali delle parti. Il problema sono i controlli che competono alla autorità amministraiva (comune) in ordine alla agibilità degli immobili a seguito dei quali il comune può emettere provvedimenti che potrebbero giungere, nei casi più gravi, fino all'inibizione dell'uso.

Michele176
Level 3
Milan, Italy

@Fabio13 cmq non capisco un aspetto.

Tutti, sia chi ha fatto locazione turistica sia Cav non imprenditoriale, devono obbligatoriamente comunicare allo Suap l'inizio dell'attività e ad oggi l'unica possibilità di scelta é CAV non imprenditoriale. Senza la ricevuta dello Suap la polizia non ti da le credenziali di accesso per registrare gli alloggiati sul alloggiatiweb. Chi sta seguendo la tua strada come sta facendo per la registrazione degli ospiti? Perché la cosa che mi ha spinto a diventare Cav nn imprenditoriale è stata quando ho chiesto le credenziali ma me le hanno negate xche non avevo il certificato rilasciato dallo Suap. 

Susanna0
Level 10
Milan, Italy

Qualche anno fa la questura di Milano rilasciava le credenziali anche senza Suap.

Chi ha beneficiato di questa "finestra" dovuta all'incertezza legislativa, ormai ha le credenziali e le usa, quindi almeno da questo punto di vista è a posto.
In altri comuni, le credenziali vengono rilasciate anche senza Suap, proprio per l'inconsistenza della normativa regionale.
Gli altri devono mandare i dati dei documenti via pec alla questura.

Michele176
Level 3
Milan, Italy

@Susanna0 quindi ad oggi, per il comune di Milano, non ci sono alternative al CAV non imprenditoriale. Altrimenti si rischia di non poter registrare gli ospiti. Corretto?

Fabio13
Level 2
Milan, Italy

@Michele176 dove è scritto che il propriatario di un alloggio dato in locazione turistica debba comunicare al SUAP l'inizio dell'attività?

 

L'Art. 38 comma 1 della l.r. Lombardia 27/2015 prevede che: "Le attività ricettive alberghiere e non alberghiere disciplinate nei capi I, II, III e IV del titolo III della presente legge, ad esclusione delle case e appartamenti per vacanze e dei bivacchi fissi per i quali occorre la preventiva comunicazione al comune competente per territorio, sono intraprese previa SCIA, ai sensi dell'articolo 19 della l. 241/1990."

 

Ma tra le attività ricettivenon alberghiere disciplinate nei capi I, II, III e IV del titolo III della legge 27/2015 non ci sono gli alloggi dati in locazione per finalità turistiche ... (leggere per credere).

 

Resasi conto di ciò l'Amministrazione Regionale ha cercato di porre rimedio, in modo maldestro, con il Regolamento 7/2016.

 

L'articolo 8, comma 2 del Regolamento ha previsto che: "Le case e appartamenti per vacanze, compresi gli alloggi o porzioni degli stessi dati in locazione per finalità turistiche per una durata non superiore ai 30 giorni ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n.431, sono intraprese previa comunicazione di inizio attività al comune competente per territorio."

 

Probabilmente l'Amministrazione Regionale ha pensato di avere a che fare con cittadini idiotie che avrebbero "bevuto"qualcunque cosa fosse stata loro propinata. Ma i cittadini le norme le sanno leggere e leggendo le norme scoprono che:

 

1) L'articolo 53 del D.Lgs. 79/2011 stabilisce che: "Gli alloggi locati per finalità turistiche, OVUNQUE UBICATI, sono disciplinate dalle norme del codice civile in materia di locazione", quindi: un Regolamento (che non è neppure una legge) non avrebbe potuto disciplinare detti alloggi, neppure per dire che essi (rectius, i loro proprietari) sono tenuti a comunicare qualcosa a qualcuno prima di darli in locazione.

 

2) L'articolo 37 della l.r. 27/2015 ha stabilito che cosa la Giunta dovesse disciplinare con il Regolamento di attuazione e, tra le cose che le Giunta avrebbe dovuto/potuto disciplinare ... non ci sono gli alloggi locati per ginalità turistiche.

 

Poi ti rispondo sulla Questura

Fabio13
Level 2
Milan, Italy

@Michele176 L’articolo 109 del TULPS prevede che solo i gestori delle strutture ricettive, comprese quelle non convenzionali (ma pur sempre strutture ricettive) debbano comunicare le generalità degli alloggiati alla questura entro 24 ore dall'arrivo degli stessi. Una circolare del Ministero degli Interni del 2015 ha poi dato istruzioni alle Questure dicendo che le esigenze di pubblica sicurezza che sono sottese alla disposizione dell'articolo 109 TULPS sussistono anche a fronte di contratti di affitto breve. La circolare, per sua natura, è vincolante per gli uffici della Amministrazione che l'ha emessa (e quindi è vincolante per le Questure che dipendono dal Ministero degli Interni) ma non è una fonte normativa e, quindi, non può imporre obblighi ai cittadini. A fronte di ciò, un principio cardine del diritto penale prevede che le norme penali non possano essere applicate per analogia e, quindi, una norma dettata per punire il comportamento omissivo di una determinato soggetto (il gestore di una struttura ricettiva), non può essere applicata per analogia ad altri soggetti (i proprietari di alloggi darti in locazione con contratti di breve durata).

Detto ciò, io sono d'accordo con il Ministero degli Interni circa il fatto che le esigenze di pubblica sicurezza sussistano anche rispetto agli inquilini degli alloggi locati per finalità turistica o contratto di breve durata, ma se non è possibile avere dalla Questura le credenziali per Alloggiati Web se non rendendo al comune una falsa dichiarazione (cioè dichiarando di offrire ospitalità ai sensi dell'articolo 26 della l.r. 27/2015) anziché di dare in locazione un alloggio ai sensi dell'articolo 53 del D.Lgs. 79/2011) bisognerà in qualche modo "arrangiarsi". Ad esempio inviando le generalità alla Questura entro le 24 ore a mezzo pec. Questo non significa che la Questura considererà regolare quella comunicazione e quindi la parola passerà ad un giudice che, tuttavia, dovrà fare applicazione dei principi che ti ho esposto sopra, tenendo conto anche della mancanza di dolo da parte dell'imputato e della buina volontà dell'imputato che nonostante l'impossibilità di avere le credenziali, ha comunque inviato le generalità degli alloggiati.

In fondo: con la mancata o irregolare comunicazione delle generalità degli alloggiai si rischiano 2 mesi di arresto e una sanzione amministrativa, con la falsa dichiarazione al comune, resa al solo scopo di avere le credenziali per la Questura, si rischiano due anni di reclusione ...

 

 

Michele176
Level 3
Milan, Italy

@Fabio13 Allora per evitare di farsi 2 anni di prigione è meglio fare un CAV non imprenditoriale(con tutte le conseguenze del caso) e ottenere le credenziali su alloggiati. Almeno così si evitano avvocati, tribunali, multe, ricorsi ecc.ecc. E questo sarebbe più dispondioso rispetto ai vincoli imposti dal CAV non imprenditoriale. Sinceramente, non mi spiego perché state consigliando questa strada rispetto al CAV non imprenditoriale. Una strada sicuramente meno onerosa e con meno vincoli, ma con maggiori rischi.  

 

 

Fabio13
Level 2
Milan, Italy

@Michele176 Come ti ha spiegato anche @Susanna0 le differenze tra essere considerato un proprietario che affitta la propria casa e un gestore di attività ricettiva sono molteplici. Prima fra tutte che dalla locazione deriva un reddito fondiario assoggettabile a cedolare secca e che della imposta di soggiorno si devono occcupare i portali che riscuotono i canoni, mentre dalla attività ricettiva deriva un reddito NON fondiario (reddito diverso se cav non imprenditoriale, reddito di impresa se cav imprenditoriale) e della imposta di soggiorno si deve occupare il gestore. 

Dopodichè se c’è una interpretazione (non una legge, si badi bene) in base alla quale una pubblica amministrazione vuole imporre qualcosa che la legge non prevede, i cittadini di un paese democratico hanno diritto di difendersi secondo con gli strumenti che l’ordinamento mette a loro disposizione. Siamo cittadini di un Paese democratico e non sudditi. Se trovi una multa sul parabrezza sebbene la tua automobile fosse stata parcheggiata correttamente cosa fai: paghi la multa o fai ricorso? In ogni caso noi non consigliamo nulla. Noi facciamo informazione anche contro la disinformazione della pubblica amministrazione, poi ciascuno farà quello che vorrà. Si dichierarà cav non imprenditoriale per fare effettivamente il gestore di una struttura ricettiva, si dichiararà (falsamente) cav non imprendotoriale per avere le credenziali e per poi continuare a fare locazione, farà quello che prevedono le leggi dell Repubblica Italiana e quindi eserciterà il proprio diritto di proprietà privata danso in locazione il proprio immobile. E se sarà necessario si difenderà. 

Parliamoci chiaro: l’equiparazione tra cav non imprenditoriali e locazioni turistiche non ha alcuna utilità di interesse pubblico, risponde solo alla richiesta dei gestori delle strutture ricettive (b&b in primis) di sottoporre i proprietari agli stessi oneri e affli stessi adempimenti cui sono sottoposti loro che esercitano una attività commerciale. 

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