@Neko1
Il quesito è piuttosto composito e articolato, per cui non di semplice risposta. A me pare che il problema (scrivi: “sono titolare di un contratto regolare di affitto”) andrebbe diviso in due: il primo relativo al subaffitto (non è chiaro se parziale o totale) di un appartamento per finalità turistiche che intendi sottoscrivere da locatario-sublocatore e il secondo relativo alle tasse sui proventi percepiti.
Per quanto riguarda il subaffitto, vedo purtroppo che scrivi da Milano. Perché scrivo “purtroppo”? Perché, inconsapevolmente ti trovi dentro un bel casino causato dalla legge regionale: in pratica, la Regione Lombardia, in modo improprio nelle sue FAQ, obbliga chi fa semplice locazione o sublocazione turistica a trasformarsi in una CAV ricettiva (la CAV può essere gestita anche dal locatario che non abbia il divieto di subaffitto) con tutto ciò che questo comporta (comunicazione inizio attività in Comune, prezzi, flussi turistici, denuncia degli ospiti in Questura), mentre per l’Amministrazione finanziaria saresti invece una semplice persona fisica che fa sublocazione turistica.
Il regime della cedolare secca è stato esteso anche ai redditi diversi (rigo RL10, barrando la nuova casella di colonna 3 del modello Redditi PF ovvero rigo D4, barrando la nuova casella di colonna 2 del modello 730) derivanti dalle sole sublocazioni brevi (di durata non superiore a 30 giorni): il regime sostitutivo resta invece non applicabile alle sublocazioni lunghe.
Non mutano gli obblighi dichiarativi in capo alle parti. Trattandosi di rapporti tributari autonomi, nulla vieta che i regimi applicabili siano uguali o diversi in capo al locatore e al sublocatore: per lo stesso immobile si possono verificare due ipotesi di applicazione della cedolare secca, una, per così dire, tipica, relativa al contratto di locazione concluso tra il proprietario-locatore residente all’estero e il locatario, l’altra, invece, innovativa, riferita al contratto di sublocazione breve sottoscritto da quest’ultimo.
Il proprietario dell’immobile in questione, infatti, anche se non è più fiscalmente residente in Italia, se ivi concede un immobile in locazione, è tassato in Italia (vedi convenzione Italia-Stati Uniti del 17 aprile 1984 per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, art.6 (Redditi immobiliari), paragrafo 1: “I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili, compresi i redditi delle attivita' agricole o forestali, situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato” e paragrafo 3: “Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili”).
Tuttavia, gli Stati Uniti, all’art.23 (Eliminazione della doppia imposizione), al paragrafo 2 “riconoscono ai residenti o cittadini statunitensi nei confronti dell'imposta statunitense sul reddito un credito pari al corrispondente ammontare dell'imposta statunitense sul reddito un credito pari al corrispondente ammontare dell'imposta sul reddito pagata in Italia […].