A differenza di quello che si legge in rete e anche su questo sito, @Riccardo283, non esiste alcun obbligo di informazione mediante inserimento di una apposita clausola informativa riguardo l’APE nei contratti brevi non registrati, in quanto il nuovo comma 3 dell’art.6 del D.Lgs. 192/2005, modificato dal co.7 dell’art.1 del DL 145/2013 (c.d. “Decreto destinazione Italia”), stabilisce che solo nei contratti soggetti a registrazione deve essere inserita la clausola informativa in ordine alle prestazioni energetiche dell’immobile, APE compreso:
“All'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti da:
3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unita' immobiliari soggetti a registrazione e' inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresi' allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unita' immobiliari.”
Ciò non significa affatto che tu comunque non debba dotare il tuo alloggio dell’attestato energetico in questione e renderlo disponibile al potenziale conduttore sin dal momento in cui vengono avviate le trattative, in quanto il comma 2, secondo periodo, dello stesso art.6 non è stato toccato dal D.Lgs. 145/2013 che così dispone:
“In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l'attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime […]”
In conclusione, in caso di locazioni non soggette a registrazione (non superano i 30 giorni complessivi nel corso dell’anno):
Obbligo di dotazione: Sì
Obbligo di consegna: Sì
Obbligo di allegazione: No
Obbligo di informazione: No
Nell’annuncio e nelle regole della casa: classe energetica + EP.
Nel manuale della casa: APE + libretto d’impianto (entrambi in copia).
L’APE va predisposto prima del contratto. E’ valido e utilizzabile per 10 anni. Però:
° La validità temporale è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dell’impianto termico (pulizia e controllo periodico della caldaia di riscaldamento), pena decadenza dell’APE il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata;
° i libretti di impianto (se individuali) devono essere allegati (in originale o in copia) all’APE;
° l’APE va aggiornato, dopo una riqualificazione energetica che vada a modificare la classe energetica o comunque l’indice di prestazione energetica, ad esempio dopo la sostituzione dei serramenti esterni o l’installazione di una nuova caldaia più performante.