Contratto di locazione ad uso turistico per brevi periodi e riferimenti normativi

Claudio232
Level 2
Rome, Italy

Contratto di locazione ad uso turistico per brevi periodi e riferimenti normativi

Buonasera a tutti,

                               sto ricevendo diverse richieste di prenotazione per brevi periodi da lavoratori o per motivi di lavoro, corsi di aggiornamento, etc; solitamente uso il contratto ad uso turistico, ma per queste richieste quale dovrei utilizzare?

 

Grazie.

 

Claudio

 

 

13 Risposte 13
Giancarlo10
Level 10

@Claudio232

 

Lo stesso, a mio avviso

Non vorrei sbagliare ma se togli le diciture riferenti al turismo non succede nulla. Alla fine, è un contratto per affitti brevi standard. In quello che uso io non c'è riferimento allo scopo del soggiorno, ma all' uso dell'alloggio, cioè civile abitazione

Giancarlo (vecchio e navigato musicista, fine psicologo e consumato detective, casualmente SuperHost in Napoli) R.S.V.P.
Gianluigi13
Level 4

So di esprimere un’opinione fortemente minoritaria che probabilmente ti lascerà basito @Claudio0 e mi costerà gli strali di altri forumisti e il probabile esilio su un’isola sperduta e ostile dell’orbe terracqueo (non ancora “coperta” da Airbnb), ma a giudizio di chi scrive, la risposta al tuo quesito non può che portare ad un’univoca conclusione.

 

La nuova norma dettata dal DL 50/2017 non individua un nuovo tipo/categoria contrattale, ovvero un nuovo e autonomo schema di contratto, ma detta solo ed unicamente regole di natura fiscale per disciplinare contratti che sono già disciplinati dal codice civile e dalla legge di riforma dl 1998.

 

In sostanza, la disposizione sulle locazioni brevi non identifica un nuova figura di contratto di locazione (“Contratto di locazione breve ad uso abitativo”), ma intende solo mettere a punto un meccanismo finalizzato a contrastare l’(alta)evasione fiscale in questo specifico segmento delle locazioni abitative immobiliari, coinvolgendo nel versamento dell’imposta i gestori dei portali tramite i quali sono conclusi proprio questi contratti e incassati i canoni per le locazioni brevi.

 

Non ti fate fuorviare dall’aggettivazione “breve”. La locazione “breve” non è un calderone dove fare entrare tutto e tutti, i turisti di passaggio, i lavoratori in trasferta a Roma per una settimana, gli universitari che devono fare uno stage di 10 giorni a Perugia ecc.

 

Non sovrapporre i piani cui conducono le diverse definizioni legislative: i contratti sono e rimangono distinti in base all’uso cui il conduttore adibisce l’immobile: ad uso diverso dall’abitativo ovvero ad uso abitativo. Con riguardo a quest’ultimo uso, la legge 431 del 1998, oltre alle locazioni ordinarie ed alle locazioni concordate, menziona (pur non ricomprendendoli nella stessa legge) i contratti per alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche (regolati dal codice civile) e i contratti di natura transitoria (ordinari e per studenti universitari fuori sede), ciascuno dei quali rinvia a distinti e specifici modelli contrattuali caratterizzati da una durata minima del rapporto locativo (tranne i turistici) e da una finalità, una ragione, uno scopo, un motivo in vista del quale è stipulata la locazione.

 

Il contratto con valenza turistica deve perseguire finalità turistiche. La finalità turistica (prescindendo dalla durata temporale e dall’ubicazione dell’immobile) deve essere esclusiva e deve risultare dal contratto (art.1, co.2, lett. c) della legge 431 del 1998), vale a dire che l’intestazione, la causa, l’oggetto e le finalità del medesimo non devono essere generiche, ma la finalità turistica deve essere l’unica finalità presente che deve potersi provare in un eventuale giudizio: se persegue altre finalità (oppure se tale finalità è prevalente) non può essere considerata locazione turistica, ma una delle tante locazioni fantasiose cui spesso (inconsapevolmente) i locatori spensierati danno  attuazione.

 

La nozione di turismo è assai ampia (esiste il turismo religioso, mangereccio, musicale, termale ecc.), e non si esaurisce nella sola villeggiatura, ma può comprendere ogni possibile ipotesi di spostamento di una persona dalla sua residenza abituale per motivi di piacere, di svago, di istruzione, ma non speculativi (un turista non va a Roma a lavorare o a frequentare l’università, ma per vedere il Colosseo), e comunque per motivi diversi dalle esigenze professionali, lavorative o di studio che configurano locazioni di natura diversa.

 

Da quanto risulta dal quesito, in ipotesi di lavoratori con contratto breve a termine, non è possibile utilizzare il contratto per finalità turistica, stante il fatto che i conduttori si spostano a Roma non per visitare la città, a loro spese, ma per esigenze di lavoro a termine: in questi casi, l’utilizzo di un contratto transitorio appare idoneo a soddisfare tale esigenze.

 

Non è un caso che il legislatore abbia distinto le due categorie di locazione attribuendo a ciascuna di esse un regime giuridico diverso, in conseguenza delle differenti esigenze che sono chiamate soddisfare. Non è l’elemento temporale a sancire la differenza fra le due categorie, bensì il motivo qualificante la natura di tale locazione, proprio con l’obiettivo di evitare la possibile elusione, da parte dei contraenti, di altre disposizioni normative, anche a fini simulatori.

 

Il contratto ad uso transitorio rimane soggetto alla disciplina dettata dalla legge 431 del 1998, con canone stabilito in base alla convenzione locale stipulato tra le associazioni della proprietà e degli inquilini: l‘esigenza transitoria non basta che sia dichiarata a contratto, ma deve essere provata attraverso l’allegazione al contratto della documentazione che lo confermi.

 

Con riferimento alla durata, la locuzione “locazioni brevi” può ricomprendere anche le locazioni di natura transitoria, art.5, co.1 della 431, per soddisfare particolari esigenze delle parti, se non fosse che tali locazioni non sono libere, ma sono rimesse alla contrattazione tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, formalizzata da  una convenzione nazionale, e poi recepita da un decreto ministeriale.

Ma qual è il decreto ministeriale cui fare riferimento a Roma in questo momento? Il decreto ministeriale in questione è ancora quello vecchio di quindici anni fa (DM 30 dicembre 2002) che ahimè prevede per i transitori ordinari una durata da uno a diciotto mesi.

 

Purtroppo a Roma non è stato ancora siglato un nuovo accordo territoriale basato sulla nuova convenzione nazionale  (DM 16 gennaio 2017), che ora prevede per le locazioni transitorie ordinarie, art.5., co.2 della 431, una durata minima inferiore ai 30 giorni (a patto sempre che l’accordo locale lo recepisca), quindi, anche una durata brevissima, al limite di un solo giorno (solo in questo caso, ossia per i contratti di durata fino a trenta giorni, il quarto comma dell’art.2 del decreto ministeriale del 2017 esclude la necessità della produzione dell’esigenza di transitorietà), ma vige ancora il vecchio accordo del 2004, basato sulla precedente convenzione nazionale (DM 30 dicembre 2002), in cui la durata minima transitoria rimane fissata in trenta giorni.

 

Se la temporalità del soggiorno ovvero le ragioni poste a fondamento della convenzione locativa non si conciliano con un transitorio ordinario ovvero con un “vero” turistico – salvo accidentate scorciatoie o “camuffamenti” simulatori – non resta che percorrere altre strade, ossia ricorrere alle “normali” tipologie negoziali per l’uso abitativo, quali quelle disegnate dal primo comma dell’art.1 ovvero dal terzo comma dell’art.2 della 431, da estinguere in via anticipata, per una siffatta esigenza, con un accordo risolutorio per mutuo consenso (se il contratto viene cedolariizzato, l’apri&chiudi è a costo zero): nel caso “clinico” descritto, infatti, non sussistono le condizioni e i requisiti per dare corso né ad una locazione transitoria né tantomeno ad una locazione “effettivamente” ad uso turistico.

 

Mettere a reddito il proprio immobile con un contratto valido, non usato impropriamente, non è impossibile, ma va guadagnato con il sudore della fronte. E' questa, del resto, la condizione umana, dopo la cacciata dall'Eden.

@Gianluigi13 devo ringraziarti prima di tutto!

 

Il mio quesito era appunto perchè il mio istinto era orientato su quello che tu sei riuscito ad esprimere sia in modo chiaro ed anche usando un linguaggio tecnico-giuridico.

 

A me interessa la tutela dei beni patrimoniali, in prima istanza, che necessariamente si collega a tutto ciò di cui stiamo discutendo.

 

Infatti reputo molto pericoloso affittare il proprio appartamento con superficialità su questo argomento.

 

Ipotizziamo un furbetto da quattro spiccioli, cosa fà, prende il contratto, lo contesta e di fatto nel migliore dei casi per lui, avrà un bel contratto ex-novo 4+4 e saluti e baci!!!

 

Un rischio mica da poco @Gianluigi13, dico male?

Condivido i tuoi timori, @Claudio0. Copiare ed incollare i termini e le condizioni dell’accordo di Airbnb, in Italia non significa in alcun modo dare corso ad una locazione immobiliare di natura consensuale, di scambio (oneroso) a prestazioni corrispettive, di durata. Inoltre – cosa ancora più importante – il contratto, nel nostro ordinamento, ha natura personale, vale a dire che chi loca (non necessariamente il proprietario del bene) deve essere in grado di procurarne il godimento all’ospite.

 

E’ proprio per questa ragione che – anche per un soggiorno di una settimana -  è sempre necessario – al sorgere del rapporto, sottoscrivere e fare firmare il giusto contratto di locazione.

 

La locazione non è una fotografia, ma una storia in movimento. La locazione a turisti di passaggio, in rotazione continua, è una storia in movimento ancora più complessa e movimentata, che – se non è regolamentata in maniera corretta al fine di guidare i contraenti sulla retta via di una equa ripartizione degli obblighi e dei doveri che il negozio locativo comporta - non sempre ha un lieto fine.

 

Il contratto scritto è una salvaguardia: dice chi sei (soggetto privato) e che cosa fai, ossia una mera locazione di un bene immobile, in modo da distinguerti da chi locazione non fa (ad es. un b&b).

 

Non solo. Il contratto è una tutela: l’atto, datato e firmato, con indicazione delle finalità perseguite (in caso di turistico, accompagnando la dichiarazione con l’indicazione della residenza del conduttore, con esclusione da parte del medesimo di voler condurre l’immobile stabilmente per altri motivi, se non quelli turistici), al fine di poter provare in ogni caso le reali conclusioni pattuite, tutela non solo te, ma anche l’”ospite”, inoltre è finalizzato a prevenire comportamenti illeciti da parte di soggetti che, in assenza di contratto scritto, potrebbero pretendere di rimanere oltre il termine convenuto nel tuo appartamento.

 

Gli immobili sono sempre arredati, a volte in modo ricercato. Ecco, allora, che diventa importante un inventario il più dettagliato possibile dello stato degli arredi, accessori mobili e fissi compresi, da allegare al contratto, per evitare brutte sorprese al rilascio dei locali.  

 

E’ opportuno prevedere una penale giornaliera nell’ipotesi in cui il conduttore, alla data di scadenza del contratto, non rilasci per tempo l’alloggio e tu debba poi consegnarlo a nuovi ospiti.

 

Bastano questi pochi esempi per capire quanto sia importante la stesura di un buon contratto di locazione che non lasci alcun pretesto al conduttore per poterlo contestare davanti ad un giudice (previa mediazione obbligatoria).

 

Infatti, qualora l’immobile non fosse utilizzato esclusivamente per finalità turistiche, è ipotizzabile la sua sottoposizione alle locazioni del primo canale (se locazione stabile ovvero soddisfacente esigenze abitative primarie di rango uguale a quelle dell’abitazione principale) ovvero del secondo canale, agevolata o transitoria (ove le esigenze del conduttore presentino tale requisito).

Roberto143
Level 10
Bologna, Italy

@Gianluigi13

scusa, un chiarimento.

le forme contrattuali esistenti prima del DL50/2017, se non erro erano (e restano):

- canone libero (4+4 anni)

- canone concordato (3+2 anni)

- canone concordato per studenti universitari (da 6 mesi a 3 anni)

- transitorio: (da 1 a 18 mesi)

- locazione per finalità turistiche (non definita una durata, nè minima nè massima; alcune Regioni indicano quest'ultima, non si sa bene a che titolo).

 

Se il DL50/2017 è nato per disciplinare, da un punto di vista fiscale, i contratti esistenti (con la finalità di contrastare l'evasione fiscale), a quale tipologia di contratto fa riferimento?

Perchè nessuno, ad eccezione della locazione turistica, può essere inferiore ai 30 giorni.

 

Ma la locazione turistica aveva già la sua regolamentazione fiscale, ed inoltre salvo errori, il DL50/2017 non fa uno specifico riferimento ad essa, ma fornisce anzi una nuova definizione proprio come premessa del decreto stesso: "...si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa...".

 

Sono d'accordo con te che spesso vengono utilizzati i contratti in maniera impropria, a proprio comodo (o non vengono utilizzati affatto), ma a me sembra che il DL50/2017 abbia anche voluto ratificare la possibilità di soddisfare esigenze diverse, che forse all'epoca della definizione della legge (1998) non erano immaginabili, e che si sono sviluppate negli ultimi anni grazie alle piattaforme informatiche, e al low cost.

 

In ogni caso, nell'ipotesi di lavoratori con contratto breve a termine (20 giorni ad esempio), se non è possibile utilizzare il contratto per finalità turistica, (stante il fatto che i conduttori si spostano a Roma non per visitare la città, a loro spese, ma per esigenze di lavoro a termine), e non è possibile fare un transitorio (in quanto inferiore al mese), cosa si fa?

Prima del DL50/2017 avrei detto che erano costretti ad andare in albergo o in qualche struttura ricettiva.

Adesso non è possibile secondo te, stipulare un affitto "breve"?

 

Comprendo e capisco il tuo sconcerto, @Roberto0 , perché non è facile consolidare percorsi interpretativi lineari quando il quadro d’insieme è soggetto a continui cambiamenti. Pulire un simile ginepraio di norme carsiche (sconosciute ai più) non è impresa facile, soprattutto se si continua a gettare tutto dentro il magazzino delle leggi nel modo in cui si è sempre fatto: alla rinfusa.

 

Riguardo il turistico, non si riesce mai a mettere la parola fine. Troppe direttive, troppe leggi, troppi regolamenti lunari creano solo confusione, mettendo in difficoltà non solo chi è obbligato a rispettarle, ma anche chi è deputato a farle rispettare.

E’ vero che la Manovra correttiva 2017 ha dedicato un intero articolo alle c.d. “locazioni brevi”, ma ciò non significa che abbia istituito “imperativamente” anche una nuova categoria contrattuale.

 

Quando l’estensore del DL 50/2017 – maniacalmente animato dal sacro fuoco di stanare gli evasori fiscali - parla di “locazioni brevi”, intende riferirsi alla locazione di locali ad uso abitativo tesa a soddisfare esigenze temporanee, sussidiarie, anche per finalità turistiche, di durata non superiore a 30 giorni, comprese quelle che includono la prestazione di servizi di fornitura di biancheria e pulizia dei locali, siglate, sul piano soggettivo, da privati che non esercitano attività d’impresa. Fin qua, niente di rivoluzionario.

 

In relazione alla durata, già prima del DL 50/2017 le locazioni turistiche erano, di massima, concluse per un periodo inferiore a 30 giorni, e dunque sono ora, anche “locazioni brevi”.

Contiguamente – sempre avuto riguardo alla durata – l’espressione “locazioni brevi” potrebbe essere a maggior ragione riferita anche alle locazioni transitorie ordinarie, se è vero che dal 16 gennaio dello scorso anno (il DM che ha istituito la nuova convenzione nazionale è anteriore al DL 24 aprile 2017, n°50), la locazione transitoria non esclude ora che il contratto possa avere una durata inferiore a 30 giorni, sicché, anche in tal caso, non si vede la ragione per cui non possa parlarsi di “locazioni brevi”, con tutti i limiti sopra evidenziati (contratto “blindato” dalle associazioni, canone calmierato, cedolare secca al 21%, ma solo nei Comuni CIPE), anche per contratti di tale natura che – al pari dei turistici – sono segnati da una temporalità breve o brevissima.

 

Le vere novità invece vengono dopo, quando ci viene detto per la prima volta che – per i soli contratti di locazione stipulati dal 1° giugno 2017 – il raggio d’azione di tutto quello che può essere considerato “locazione breve” si amplia anche alle sublocazioni e ai contratti sottoscritti dal comodatario. In sostanza, si amplia l’ambito oggettivo di applicazione delle locazioni brevi già disciplinate dalle disposizioni codicistiche e dalla legge di riforma del 1998.

 

Ma la novità di maggiore impatto operativo è rappresentata dall’attribuzione a quei soggetti che intervengono come intermediari nelle suddette locazioni brevi ad una serie di compiti di natura fiscale (di comunicazione, di sostituzione, imposta di soggiorno) variabili in funzione dell’intensità del loro intervento. Non è un caso che  l’art.4 venga rubricato “Regime fiscale delle locazioni brevi”.

 

La nuova disposizione di legge non vale ad individuare una figura contrattuale nuova (tra l’altro, nessun nuovo schema negoziale viene introdotto), né tanto meno a decretare una nuova disciplina per nuove categorie di contratti, ma è rivolta a dettare regole a valenza tributaria.

 

Riguardo l’ultima parte del quesito, condivido il tuo pensiero: nel caso di specie – salvo un transitorio ordinario, formulato su una intesa locale basata sul nuovo decreto ministeriale del 2017, che non preveda una durata minima (ad es. Bergamo e Verona, ma non Bologna e Modena) - solo una struttura ricettiva (affittacamere, b&b) può soddisfare l’esigenza di trasfertisti con contratti a termine sotto i 30 giorni.

Roberto143
Level 10
Bologna, Italy

Grazie @Gianluigi13 per le precisazioni.

Ti rinnovo la richiesta di contatto.

Sei molto preparato sulla materia e avrei piacere di poter scambiare qualche opinione anche al di fuori della Community, ma non ho possibilità di contatto diretto.

Ciao, grazie.

Nicola-E-Anna0
Level 2
Giovinazzo, Italy

Salve, quando si parla di contratti brevi per finalità turistica inferiore a 30 gioni, la legge intende tutto l'anno o a contratto?

Nicola-E-Anna0
Level 2
Giovinazzo, Italy

E quanti contratti brevi si possono stipulare durante l'anno per non essere imprenditoriali? Grazie Nicola & Anna.

Roberto143
Level 10
Bologna, Italy

@Nicola-E-Anna0

Naturalmente a contratto.

Non c'è un limite massimo al numero di contratti, anche se qualche Regione ha provato a disciplinare questo aspetto, che però non essendo di sua competenza si è vista impugnare la legge dal CdM.

Quindi non c'è più un limite minimo come soggiorno (una volta era indicato in 7 giorni, ma poi questo limite è stato tolto).

 

Pertanto l'imprenditorialità o meno, non si determina dal numero di contratti, nè, per il momento, dal numero di case affittate, nè dall'ammontare dei redditi derivanti, nè dalla pubblicizzazione su portali, ecc. ma eventualmente - a discrezione di sempre possibili accertamenti da parte della GdF - da un mix di questi ed altri aspetti che potrebbero, ad insindacabile giudizio dell'accertatore, individuare l'attività come imprenditoriale.

Elemento significativo nel giudizio è la valutazione dell'ORGANIZZAZIONE che si mette in atto: se affitti una sola casa, ti fai le pulizie da solo, non fornisci servizi aggiuntivi, anche se fai un contratto al giorno nessuno ti dice nulla (se sopravvivi, ovviamente! 🙂

Se gestisci 4/5 case, ti avvali di una ditta esterna per le pulizie, di una lavanderia industriale per i lavaggi, di un servizio esterno di check-in/check-out, il reddito derivante è l'unico o prevalente, non fai contratti scritti, fornisci servizi aggiuntivi come trasporto da/per l'aeroporto, ecc. ecc. se ti chiedono di aprire partita iva (e versare iva e contributi per tutti gli anni precedenti) non ci si può meravigliare.

Con DL 50/2017 era stato chiesto all'AdE di emanare entro tre mesi una indicazione in merito all'imprenditorialità in questo campo, ma i tre mesi sono passati da parecchio, e questa indicazione non è venuta fuori.

Ed è anche comprensibile, perchè il concetto di imprenditorialità, fissato in modo abbastanza generico dall'art 2082 c.c., deve restare generico, in quanto sarebbe impossibile stabilire dei criteri esatti per questa e per tutte le altre attività possibili ed immaginabili.

 

Immaginiamo: 

quante case? due? tre? quattro?... ok, facciamo quattro, fino a tre non sei imprenditoriale.

ma tre con servizio esterno di pulizia o te le devi fare da solo? facciamo che le devi fare da solo.

Ok, allora tre case e le pulizie le faccio io. Ma per i check-in posso affidarmi ad una impresa di servizi? eh no... allora no... allora due case, check-in esterni ma pulizie da solo. o con una ditta esterna?

e via dicendo... non è possibile!

e allora bisogna riflettere e capire se si sta realmente svolgendo una attività imprenditoriale (tale da richiedere partita iva) oppure se si sta semplicemente mettendo a reddito una (o due) seconde case, magari lasciate in eredità dai nonni, giusto per recuperare le spese ed integrare un poco lo stipendio.

 

Ultimo highlight sulle locazioni brevi prima di volare via. Non so se sarò in grado farti ritrovare il senso dell’orientamento, @Roberto0

 

Non so se te ne sei accorto, ma nella mia tesi (perché è di questo che si tratta, di una personale e opinabile interpretazione) c’è una falla che sta affondando lo  scafo o, se preferisci, un punto di criticità.

 

Il fatto è che le complicazioni non sono solo quelle che emergono dal testo di legge. Ci sono anche quelle sotterranee. La vicenda è quella che parte dall’aliquota del 21% per la cedolare secca (secondo comma dell’art.4 del DL 50/2017).

 

Se noi partiamo dall’assunto che ora le “locazioni brevi” si applichino anche alle locazioni transitorie ordinarie non turistiche sotto i 30 giorni - perché scrivo “ora”? Perché, a ben guardare, nel D.Lgs. 79/2011, per intenderci il c.d. “Codice del turismo, l’art.53 (non bocciato dalla Corte costituzionale) reca una disposizione che riguarda “gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche”, mentre ora la disposizione del 2017 fa riferimento alle “locazioni brevi” – l’Amministrazione finanziaria ha confermato (circolare 8/E/2017) l‘aliquota ridotta del 10% della cedolare secca (sino al 31 dicembre 2019) anche per i transitori ordinari, ma solo in Comuni con carenza di disponibilità abitative o in quelli ad alta tensione abitativa, se non fosse che tale disposizione mal si concilia fiscalmente con le disposizioni che attribuiscono “pretoriamente” ora l’aliquota del 21% alle locazioni brevi.

 

Volendo ampliare l’orizzonte interpretativo entro cui collocare la previsione in questione, è inevitabile domandarsi (in attesa di necessari chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate) se – dal 1° giugno 2017 - l’aliquota del 21% della cedolare secca riguardi solo i transitori di durata inferiore a 30 giorni intermediati (ovunque, non solo in Comuni CIPE, come ho erroneamente scritto: scherzi della stanchezza) da soggetti che gestiscono anche portali online che intervengono nel pagamento del canone (assoggettato a ritenuta a titolo di imposta in caso di cedolare), mentre l’aliquota ridotta del 10% interessi i transitori ordinari (brevi o lunghi non ha importanza) in Comuni CIPE, non intermediati da esattori tangibili od online.

Se dovessimo restare fedeli a questo (paradossale) principio, secondo cui l’art.4 del DL 50/2017 ha istituito nuove situazioni reddituali sui transitori ordinari sotto i 30 giorni (intermediati = 21% ovunque / non intermediati = 10% in Comuni CIPE), si dovrebbe concludere che i criteri di tassazione delle due (nuove?) ipotesi di applicazione della cedolare secca restano ora dalla intermediazione, il che vorrebbe dire che il Fisco, in un contesto che di semplice ha davvero poco, manderebbe per l’ennesima volta in scena il teatro dell’assurdo.

 

Mi permetto di allegare queste note che credo siano un buon dono di commiato. E’ della consapevolezza di sapere di non sapere in tubetto e un correttore per gli occhi che copre le delusioni senza età, le incertezze delle leggi e valorizza il nostro sguardo sul mondo.

 

Augurandoti un buon proseguimento, con voce abbassata, ti saluto

 

Gigi

Roberto143
Level 10
Bologna, Italy

Ciao @Gianluigi13

nel riservarmi di leggere con calma il tuo commiato, ti segnalo che il Roberto che tagghi non sono io.

E’ voluto (nel senso che è proprio a lui che ti rivolgi) o una distrazione?

Ciao e buon volo! 🙂

 

Tonia19
Level 2
Bologna, Italy

Ciao a tutti.
@Roberto @Gianluigi ho letto (ammetto con difficoltà) tutti i post relativi all'argomento. Per sintetizzare in un linguaggio meno giuridico, è corretto dire che:


-Va sempre bene utilizzare i contratti ad uso turistico per brevi soggiorni (meno di 30 giorni)?


Io sto pianificando di affittare casa mia nel breve futuro ma mi sono messa dei paletti, nel senso che so già che non la affitterò per più di 15 giorni al mese. 


Grazie per tutti i contenuti, sto leggendo da giorni l'Help e i vostri interventi sono preziosi.

Tonia 

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