Occorre chiarire se la locazione abbia finalità turistica, disciplinata dal codice civile, o invece transitoria, disciplinata dalla legge 431 del 1998: dovrai capire il motivo che spinge il contraente a prendere in locazione il tuo immobile, @Rosalucia0 .
Nel contratto, infatti, dovrà essere identificata la finalità, ossia l’elemento motivazionale che lo rende costitutivo della causa del contratto, con conseguente soggezione del medesimo alla disciplina giuridica individuata dalla legge.
Se il conduttore viene a Livorno esclusivamente per visitare la città, per svago, riposo e utilizzo del tempo libero, utilizzerai il contratto per finalità turistica di breve o lungo periodo, se ci va per motivi di lavoro, stage, motivi di salute, climatici o comunque per un evento certo e documentabile, dovrai ricorrere ad un contratto transitorio.
Nel primo caso, cioè nell’ipotesi di immobile (o porzione di esso) locato per turismo, non è necessaria una particolare esigenza documentabile che giustifichi la temporaneità del rapporto, ma la locazione turistica (a canone libero, cedolarizzabile al 21%) è soggetta a diversi adempimenti amministrativi (vedi art.70 della LR 86/2016).
Nel secondo caso invece, cioè nell’ipotesi di immobile affittato ad uso transitorio di durata superiore a 30 giorni (a canone concordato, cedolarizzabile al 10%), dovrai riferirti all’art.5, co.1 della legge citata e all’art.2 del DM 16 gennaio 2017, definito nell’accordo locale siglato a Livorno nel maggio dello scorso anno, a cui ti rimando, che individua le fattispecie di transitorietà per il conduttore e per il locatore, senza ottemperare agli obblighi della legge regionale toscana sul comparto turistico.
Se il contratto è di durata superiore a 30 giorni, deve essere registrato: siamo fuori dall’ambito delle locazioni brevi, quindi, l’eventuale portale di home-booking non applicherà la ritenuta.
Trattandosi di contratti registrati (mod. RLI; Quadro A, Tipologia di contratto = L1; Pagamento intera durata = barrare la casella, se in IRPEF), l’obbligo di comunicazione alla P.S. è assorbito dalla registrazione dell’atto, salvo che i contratti non siano stipulati con soggetti extra-UE o apolidi, per il quale esiste l’obbligo di segnalazione mediante il modello “Comunicazione di ospitalità”.