I “Termini e le condizioni” di AIRBNB non hanno nulla a che fare con la contrattualistica locativa italiana: il contratto di locazione è un contratto tipico, vale a dire che è disciplinato dal codice civile, non è un contratto atipico, vale a dire pattuito tra le parti, non disciplinato né dal codice civile né da altre leggi costituenti il corpo giuridico dello Stato italiano.
E’ un contratto a forma libera, così detta verbale, fatta eccezione per le fattispecie locative espressamente previste dalla legge, e specificatamente quando il contratto riguarda un immobile destinato ad uso abitativo (art.1, co.4 della legge 431/1998) e quando si tratta dii contratti ultranovennali (art.1350 e 1572 cod. civ.) da trascrivere alla Conservatoria dei Registri Immobiliari affinché siano opponibili a terzi.
La legge 431 impone la forma scritta a tutti i contratti ad uso abitativo. La forma scritta – in un contratto ad uso esclusivamente turistico, escluso dall’applicazione della legge citata, ma che rientra nell’ambito delle locazioni abitative - costituisce requisito essenziale per la validità dell’accordo: anche i contratti con finalità turistica (indipendentemente dalla loro durata) richiedono questo requisito formale (Trib. Firenze, 12/05/2006): il quarto comma dell’art.1 della legge citata, infatti, non menziona i turistici dalle disposizioni escluse.
Pertanto, è quanto mai opportuno, @Maurizio146, segnalare preventivamente nelle Regole della casa che tu non sei una CAV né un B &B né un Affittacamere, ma che fornisci a Roma un alloggio (o parti di esso) per uso turistico (art.12-bis del Regolamento Regionale 14/2017) e che hai predisposto e che farai firmare un contratto abitativo con tale esclusiva finalità: nulla ti vieta di anticipare comunque alcune disposizioni contrattuali in tale sezione (visibile) dell’annuncio.
Riguardo il regolamento condominiale. Ogni condomino può disporre liberamente del proprio immobile, tuttavia il continuo viavai di persone a cui sono tati concessi in locazione (turistica o meno) dei locali, può creare pregiudizio agli altri condomini (sicurezza, tranquillità, rumori ecc., concetti in genere menzionati nei regolamenti condominiali), ma questo pregiudizio deve essere concretamente provato davanti ad un giudice.