La scrivente non è sarda. La scrivente, a pensarci bene, non è nemmeno host ... non più ormai. E allora ti chiederai: "Perchè costei interviene?" Perchè, come Virgilio, ti accompagnerò nei gironi infernali della legge regionale sarda, @Mauro265, nel purgatorio degli adempimenti amministrativi ed infine nel paradiso della conoscenza degli affitti turistici gestiti da privati, perché, avverto, che il tuo interesse è forte e perchè hai accordato fiducia a questa community.
Superiamo allora la selva oscura e iniziamo il nostro viaggio periglioso. Iniziamo dall’inferno delle legge regionale, la parte più insidiosa, che ti dovrebbe (nota il condizionale) consentire di capire come procedere.
La nuova legge 23 del 6 luglio 2018 consente ai privati di ricorrere alle locazioni turistiche/locazioni brevi, disciplinate dal codice civile e dalla legge 431/1998 (quelle brevi regolate fiscalmente dal DL 50/2017).
Tale legge (vedi art.6 (Modifiche all’art.21 della legge regionale n°16 del 2017) ha introdotto, con la consueta acrobazia lessicale, il funambolico art. 21-bis (un vero capolavoro di burocratese tra ricettività e non ricettività), creando delle inafferrabili “locazioni occasionali ai fini ricettivi” (le “locazioni turistiche” non sono neppure citate con il loro nome: sarebbe stato troppo rischioso…meglio mascherarle da nuove forme di ricettività alternativa), introducendo per questa tipologia “sotto copertura” alcuni adempimenti di natura amministrativa:
- La locazione occasionale a fini ricettivi è consentita previa comunicazione al comune territorialmente competente con l'indicazione del periodo di disponibilità e, comunque, in coincidenza con l'eventuale inserimento dell'unità immobiliare su un portale web di vendita on line.
- Il locatore comunica a fini statistici all'Assessorato regionale competente in materia di turismo i dati sul movimento dei clienti alloggiati secondo i termini e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale e effettua le comunicazioni di pubblica sicurezza ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) all'autorità competente per territorio.
- All'attività di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 8..
Tutte le strutture ricettive extralberghiere e le “locazioni occasionali ai fini ricettivi” devono essere dotate di IUN (attribuito in numerazione progressiva contestualmente alla registrazione al SUAPE, sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia), un codice identificativo cugino del CIR della Regione Lombardia (per la cronaca, la legge regionale lombarda 7/2018, CIR compreso, è stata impugnata a marzo 2018 dal Consiglio dei Ministri: applicando l’obbligo del CIR alle suddette locazioni è stata invasa la competenza riservata allo Stato in materia di ordinamento civile), che ne consente l’iscrizione nel registro regionale e da inserire negli annunci online (art.16, co.8, LR 16/2017).
Peccato solo che ad oggi si sia ancora in attesa del Regolamento attuativo previsto dall’art.24. A si biri.