Quoto gli amici @Giancarlo10 e @Roberto143. Per un periodo superiore a 30 giorni, l’obbligo di comunicazione è assorbito dalla registrazione del contratto che suppongo @Rosario46 abbia effettuato. In caso contrario, ossia, se pur nell’obbligo, il contratto di locazione non è stato registrato, scatta la comunicazione cartacea alla P.S. a mezzo “Comunicazione di cessione fabbricato” ovvero (se soggetto extra UE o apolide) “Comunicazione di ospitalità”, con eventuali sanzioni di tipo amministrativo per il ritardo di presentazione.
Alcuni host, in caso di locazioni lunghe, invece cosa fanno? Rinnovano dal 31° giorno l’ospitalità per altri 30 giorni, e così via, ma tale procedura è incongrua, anche se operativamente la fornitura non viene scartata dal sistema.
La locazione turistica (utilizzata a volte come cavallo di Troia, in frode alla legge, a fini simulatori, fermo restando la conversione del regime giuridico) ha normalmente una durata limitata, ma nulla vieta che l’alloggio possa essere goduto ad intervalli per periodi più lunghi. Il contratto può perfino essere rinnovato tacitamente: un “vero” turista ad es. può volere locare un appartamento in una località di montagna perché vuole sciare d’inverno e fare escursioni d’estate.
Chiuso il fronte locazione turistica, mi sposto su quello transitorio. Al riguardo, a titolo informativo, segnalo che, se l’immobile è ubicato a Nocera Superiore (Comune con più di 10.000 abitanti), tra qualche giorno verrà depositato in Comune un accordo territoriale (in precedenza, occorreva fare riferimento all’accordo di un Comune limitrofo, Pagani) che farà riferimento al DM 16 gennaio 2017: tale accordo dovrebbe prevedere – ma l’OP dovrà verificarlo personalmente – per i transitori ordinari una durata inferiore a 30 giorni e il canone libero.
In questo caso (“locazione transitoria breve”) non è più necessario produrre e allegare documentazione attestante l’esigenza transitoria (art.2 del contratto-tipo allegato al DM citato) né la necessità della conferma della sussistenza dell’esigenza transitoria in capo al solo locatore prima della scadenza del contratto, che era invece prevista dal precedente DM (le nuove disposizioni non prevedono più la conferma della sussistenza delle esigenze transitorie prima della scadenza del contratto: infatti, secondo la Corte di Cassazione, anche con riguardo ai transitori è ipotizzabile il rinnovo, ove l’esigenza transitoria continui ad essere presente).
La frontiera delle “locazioni brevi” si sposta: se, prima del DM 16 gennaio 2017 e del DL 50/2017, una locazione di tipo abitativo privato della durata di un finesettimana o di una settimana per esempio, non poteva confondersi con una locazione transitoria, con la nuova regola tale possibilità può ora presentarsi, con conseguente agevole way out, vale a dire sganciamento dalla legge regionale sul turismo e sull’industria alberghiera e relativi adempimenti amministrativi.