Durata max soggiorno in portale allogiatiweb

Risolto!
Rosario46
Level 2
Nocera Superiore, IT

Durata max soggiorno in portale allogiatiweb

Salve a tutti,

 

per la 1a volta ho fittato la casa x un soggiorno oltre i 30 giorni, precisamente 182, praticamente 6 mesi, e nel momento in cui sono andato a registrare gli ospiti ho visto che il form non mi faceva mattere più di 30 giorni. Ho comunque concluso la  registrazione. La domanda è : la procedura è dedicata alla sola locazione breve (max 30gg ?) oppure mi sono perso qualcosa, e devo quindi attivare una procedura apposita per le locazioni più lunghe ?

 

R.

20 Risposte 20
Lorenzo213
Level 8
Finale Ligure, Italy

Buongiorno quando mi sono iscritto al progetto alloggiati mi era stato detto che i soggiorni oltre i 30 giorni non vengono più considerati come 'soggiorni brevi' e per questo avrei dovuto telefonare direttamente in questura. Questo era ciò che mi era stato detto poi personalmente a non mi è mai capitato 

Giancarlo10
Level 10

@Rosario46

 

Mentre i contratti di locazione sotto i 30 giorni possono essere non registrati, quindi sottoscritti ma non registrati, quelli superiori devono essere necessariamente anche registrati (come i normali contratti 4 + 4) e, di conseguenza, la comunicazione delle generalità del locatario diventa di ufficio.

Penso sia questo il motivo del limite di giorni nel portale.

Ma vediamo se conferma qualcuno più esperto, io non offro soggiorni lunghi

 

 

Giancarlo (vecchio e navigato musicista, fine psicologo e consumato detective, casualmente SuperHost in Napoli) R.S.V.P.
Roberto143
Level 10
Bologna, Italy

@Rosario46 @Giancarlo10 @Lorenzo213

Confermo quanto già detto da Giancarlo.

La segnalazione Alloggiatiweb è valida solo per i contratti di durata inferiore ai 30 giorni e i relativi contratti possono non essere registrati (preso l'Agenzia delle Entrate).

Quelli superiori a 30 giorni (o anche molteplici soggiorni dello stesso nominativo la cui somma nell'anno supera i 30 giorni), devono essere regolarmente registrati presso l'Agenzia delle Entrate.

La segnalazione Alloggiatiweb viene automaticamente sostituita dalla comunicazione di competenza dell'AdE.

Aggiungo, nello specifico caso, che per durate di 6 mesi, i contratti solitamente sono di tipo "transitorio", a meno che non sia realmente turistico (difficile, anche se non impossibile, che un soggiorno di 6 mesi sia turistico).

I contratti transitori devono essere redatti secondo un preciso schema contrattuale, che prevede un allegato che giustifichi la necessità transitoria (ad esempio una lettera di assegnazione del datore di lavoro per una esigenza appunto transitoria ben definita).

Se questo aspetto non è rispettato, il conduttore potrebbe in seguito rivendicare un normale affitto 4+4.

Emily352
Level 10

Quoto gli amici @Giancarlo10 e @Roberto143. Per un periodo superiore a 30 giorni, l’obbligo di comunicazione è assorbito dalla registrazione del contratto che suppongo @Rosario46  abbia effettuato. In caso contrario, ossia, se pur nell’obbligo, il contratto di locazione non è stato registrato, scatta la comunicazione cartacea alla P.S. a mezzo “Comunicazione di cessione fabbricato” ovvero (se soggetto extra UE o apolide) “Comunicazione di ospitalità”, con eventuali sanzioni di tipo amministrativo per il ritardo di presentazione.

 

Alcuni host, in caso di locazioni lunghe, invece cosa fanno? Rinnovano dal 31° giorno l’ospitalità per altri 30 giorni, e così via, ma tale procedura è incongrua, anche se operativamente la fornitura non viene scartata dal sistema.

 

La locazione turistica (utilizzata a volte come cavallo di Troia, in frode alla legge, a fini simulatori, fermo restando la conversione del regime giuridico) ha normalmente una durata limitata, ma nulla vieta che l’alloggio possa essere goduto ad intervalli per periodi più lunghi. Il contratto può perfino essere rinnovato tacitamente: un “vero” turista ad es. può volere locare un appartamento in una località di montagna perché vuole sciare d’inverno e fare escursioni d’estate.

 

Chiuso il fronte locazione turistica, mi sposto su quello transitorio. Al riguardo, a titolo informativo, segnalo che, se l’immobile è ubicato a Nocera Superiore (Comune con più di 10.000 abitanti), tra qualche giorno verrà depositato in Comune un accordo territoriale (in precedenza, occorreva fare riferimento all’accordo di un Comune limitrofo, Pagani) che farà riferimento al DM 16 gennaio 2017: tale accordo dovrebbe prevedere – ma  l’OP dovrà verificarlo personalmente – per i transitori ordinari una durata inferiore a 30 giorni e il canone libero.

 

In questo caso (“locazione transitoria breve”) non è più necessario produrre e allegare documentazione attestante l’esigenza transitoria (art.2 del contratto-tipo allegato al DM citato) né la necessità della conferma della sussistenza dell’esigenza transitoria in capo al solo locatore prima della scadenza del contratto, che era invece prevista dal precedente DM (le nuove disposizioni non prevedono più la conferma della sussistenza delle esigenze transitorie prima della scadenza del contratto: infatti, secondo la Corte di Cassazione, anche con riguardo ai transitori è ipotizzabile il rinnovo, ove l’esigenza transitoria continui ad essere presente).

 

La frontiera delle “locazioni brevi” si sposta: se, prima del DM 16 gennaio 2017 e del DL 50/2017, una locazione di tipo abitativo privato della durata di un finesettimana o di una settimana per esempio, non poteva confondersi con una locazione transitoria, con la nuova regola tale possibilità può ora presentarsi, con conseguente agevole way out, vale  a dire sganciamento dalla legge regionale sul turismo e sull’industria alberghiera e relativi adempimenti amministrativi.

Roberto143
Level 10
Bologna, Italy

@Emily352

Impeccabile come sempre! 🙂

 

Riguardo l'ultima parte (... che farà riferimento al DM 16 gennaio 2017: tale accordo dovrebbe prevedere per i transitori ordinari una durata inferiore a 30 giorni e il canone libero...), giusto per chiarire: nel caso di @Rosario46, parliamo di 182 giorni; direi che restano i classici termini dei contratti transitori, quindi da 30 gg a 18 mesi, con obbligo di motivo transitorio (o del locatore o del conduttore).

Corretto?

Emily352
Level 10

Correttissimo, @Roberto143. In caso di “locazione transitoria lunga” adesso  l’esigenza di transitorità – sia che concerna il conduttore, sia che questa concerna il locatore (novità assoluta), vale a dire ora in entrambi i casi (in precedenza concerneva solo il conduttore), l’esigenza dichiarata – che deve corrispondere ad una delle fattispecie da individuare in sede locale - sia provata attraverso l’allegazione al contratto di locazione della documentazione che la comprovi: ciò sempre che il contratto abbia una durata superiore ai 30 giorni.

 

Per i contratti di durata inferiore ai 30 giorni, il quarto comma dell’art.2 del DM 2017 esclude la necessità della produzione di tale documentazione.

 

A questa previsione se ne aggiunge poi un’altra (previsione che viene individuata con la lettera B), quella prevista dal quinto comma dell’art.2 del decreto, e cioè che il contratto transitorio sia “motivato sulla base di fattispecie non previste dall’accordo o difficilmente documentabili”: in questo caso, opzione B  (che però “non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni”) è prevista la possibilità che le parti superino tale difficoltà ricorrendo alle associazioni di categoria, le quali potranno fornire ai contraenti un non ben specificato “supporto” secondo modalità da stabilirsi in sede locale.

Antonio1013
Level 2
Paola, Italy

@Emily352 @Potresti spiegare gentilmente  come si procede fisicamente....materialmente....sia per la cedolare secca che per l’altra opzione IRPEF per un numero diverso di contratti intervenuti durante un intero anno? Ciò che non colgo bene è se devo ogni volta andare all’Agenzia delle entrate o c’è una procedura unica quando si fa la

dichiarazione dei redditi? Grazie p.s. se vuoi indicarmi un’altra chat ove ciò sia già stato chiarito ....apprezzerei. Grazie ancora

@Antonio1013 

 

Parlando di affitti inferiori a 30 gg. (brevi o turistici), é necessario redigere un. Ontratto di locazione scritto e segnalare gli ospiti ad alloggiatiweb.

A fine anno, si va dal CAF o dal commercialista, con i contratti stipulati nell’anno, che verranno inseriti nel quadro fabbricati del 730 (singolarmente o anche aggregati).

In quella sede (quadro fabbricati) c’è una casella denominata “cedolare secca”: se viene spuntata, su quei redditi verrá calcolata l’imposta del 21% e verranno esclusi dal reddito imponibile; diversamente (se non spuntata) i redditi da affitto vengono considerati nel reddito imponibile totale e pagheranno l’aliquota irpef progressiva del reddito risultante.

Quindi, la risposta sintetica alla domanda é: per la parte fiscale, i redditi vanno dichiarati una sola volta all’anno.

Le altre incombenze invece (contratti, alloggiatiweb, eventuale imposta di soggiorno, eventuale segnalzione istat, eventuale ricevuta se richiesta dall’ospite) vanno svolte di volta in volta.

@Salvatore199 .....chiarissimo! Grazie infinite. C’è un trhed di discussione relativo alla comunicazione ai fini ISTAT....oppure posso chiedere qua? Non so cosa sia e se è obbligatoria per loc. Brevi etc etc.

 

cordialissimi saluti

Rosario46
Level 2
Nocera Superiore, IT

Grazie @Emily352@Roberto143@Giancarlo10@Lorenzo213, credo di esserci, solo che ovviamente essendo arrivati la domenica di pasqua non ho ancora registrato il contratto, che vorrei allegare qui come modello. Ma come si fa a inserire allegati ? 

 

P.s. tra l'altro il portale non mi ha ancora mandato neanche una lira, 

Rosario46
Level 2
Nocera Superiore, IT

il link al file editabile del contratto, se può servire : clicca qui

Rosario46
Level 2
Nocera Superiore, IT

Sono reduce dall'incontro con l'Agenzia delle Entrate.  Mi hanno chiesto : certificato ape, doppia copia del contratto con firme originali, modulo r.l.i. compilato, marche da bollo.  Il tutto senza chiedere né la durata né il tipo di contratto,  ne la città, ....  Aiutoo 

Roberto143
Level 10
Bologna, Italy

@Rosario46

Si può fare anche online.

il certificato APE ovviamente lo devi avere per affittare e lo devi citare nel contratto anche se non lo registri perché inferiore ai 30 giorni.

Il contratto in duplice copia firmato mi sembra un minimo sindacale.

Il modulo RLI lo puoi scaricare e compilare.

Le marche da bollo dal tabaccaio.

 

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