Emilia Romagna - Normativa

Alessio3
Level 1
Reggio Emilia, Italy

Emilia Romagna - Normativa

Ciao a tutti,

avvio questa conversazione nella speranza di trovare un po' di chiarezza e consigli utili da parte altri host attivi in Emilia Romagna che hanno già affrontato l'intricato argomento della normativa regionale che disciplina questa attività.

 

 

Almeno a livello regionale, mi risulta che non esista normativa specifica riguardante Airbnb (si veda LR 28 luglio 2004, n.16), tantomeno a Reggio Emilia, che è la città che mi interessa in particolare.  

Cosa è necessario fare per "mettersi in regola" da questo punto di vista?

 

Ho posta la stessa domanda sia alla Polizia Amministrativa di Reggio Emilia sia all'Ufficio Statistica Turistica della Regione Emilia Romagna.

La prima, che inizialmente mi aveva indirizzato verso l'attivazione di un B&B, è andata in crisi non appena ha compreso che il compenso per il servizio non è versato direttamente dall'ospite all'host. Nessuna risposta certa, l'intermediazione di Airbnb non permette di inquadrare la situazione entro quelle normate.

Il secondo mi ha invece risposto che "Per poter affittare una stanza nella propria abitazione bisogna attivare un B & B oppure una struttura imprenditoriale di affittacamere.  Per entrambe le ipotesi bisogna rivolgersi al Comune di residenza e inviare una dichiarazione che si chiama SCIA [...]".

 

Grazie a chiunque possa dare indicazioni o condividere la sua esperienza,
Alessio

 

300 Risposte 300
Roberto143
Level 10
Bologna, Italy

@Alberto292

 

Non contare su una garanzia Airbnb, sopratutto per le motivazioni che hai citato.

Io non ho da tempo l’annuncio su Airbnb, ma ho letto diversi post, e ne ho tratto la conclusione che ‘a volte’ (non sempre) Airbnb interviene per eventuali piccoli danni, purché debitamente documentati, con foto, messaggi, fatture per le sostituzioni, ecc.

Ma di certo non può garantirti (ma chi potrebbe farlo?) per i comportamenti o per danni di una certa entità.

Il mio consiglio strettamente personale, é quello di selezionare adeguatamente i potenziali ospiti, non mettere la prenotazione immediata (che poi ti devi beccare chiunque) e comunque prima di accettare la prenotazione scambiare un minimo di conoscenza.

Oltre tutto, da quello che ho capito, tu affitteresti una stanza, quindi con queste persone ci dovresti convivere almeno in parte... quindi é più che opportuno evitare di incappare in ospiti sgraditi, come ogni tanto mi capita di leggere, proprio su queste pagine.

Visto che non sarebbe un lavoro, ma solo un sistema per recuperare qualcosa in termini di costi, evita di farti prendere dalla smania  di saturare sempre tutti i periodi, neanche fossi un hotel che deve cercare di riempire più stanze possibile perché deve far fronte ai costi fissi.

Meglio pochi ma buoni! 😉

 

Alberto292
Level 2
Rimini, Italy

@Roberto143

Grazie mille Roberto, consigli di gran valore i tuoi. Ne farò tesoro..

Mirko37
Level 2
Bologna, Italy

Ed in caso di soggiorni superiori ai trenta giorni che normativa si applica?

Ad esempio nonni che si trasferiscono in appartamento ad uso esclusivo  x 8 mesi anno in occasione apertura scuole o

locazione di una camera x sei mesi in attesa di consegna appartamento acquistato o famiglia che alloggia da giugno a settembre ?

Roberto143
Level 10
Bologna, Italy

@Mirko37

 

Se la finalità NON è turistica, per soggiorni da 1 a 18 mesi c’è il contratto transitorio.

Solo, alla registrazione del contratto deve essere allegato un documento giustificativo della necessità transitoria: ad esempio una lettera da parte del datore di lavoro che assegna la persona in una certa città per un periodo ben preciso.

Credo possa anche essere una dichiarazione firmata (dal locatore o dal locatario), dove viene detto ad esempio che si é in attesa della fine dei lavori di ristrutturazione del proprio appartamento (ma su questo é opportuno verificare).

Mirko37
Level 2
Bologna, Italy

Il transitorio non può essere applicato perche la norma prevede che ci sia documentazione  VERIFICABILE rilasciata da terzi allegata al contratto con obbiligo di R.A. per confermare la cessata locazione.

 

nel primo caso la finalità è turistica ( visita parenti x 8 mesi)

nel secondo caso può essere presentato un compromesso (ma è sempre tra le due parti) quindi non verificabile

nel terzo caso è prettamatnte turistca ( esempio 4 mesi al mare in villetta dove si alternano o soggiornano insieme più familiari)

Roberto143
Level 10
Bologna, Italy

@Mirko37

 

Se sai tutto così bene, perchè chiedi? 

Non capisco il fine della richiesta.

Roberto143
Level 10
Bologna, Italy

@Mirko37

 

... e comunque a quale NORMA ti riferisci? Puoi specificare meglio?

Magari con un link.

Mirko37
Level 2
Bologna, Italy

E' appunto l'ignoranza in materia che ho che non mi permette di trovare soluzioni adeguate al tipo di clientela che avanza determinate richieste.

 

I tre casi che ho sottoposto mi si sono presentati.

 

La NORMA sono le varie sentenze che ho letto su vari forum che in caso di controversia hanno reso nullo il contratto stipulato

tramutandolo in 4+4 con relative penali.

Roberto143
Level 10
Bologna, Italy

@Mirko37

 

Puoi linkare i forum a cui ti riferisci?

Mirko37
Level 2
Bologna, Italy
Roberto143
Level 10
Bologna, Italy

@Mirko37

 

La Consulta ha, dunque, precisato che ai fini di un valido ed efficace contratto locativo di natura transitoria, a norma del combinato disposto di cui alla L. n. 431 del 1998, art. 5 e D.M. 30 dicembre 2002, occorre la sussistenza delle seguenti condizioni:
1) la previsione di una specifica clausola contrattuale che individui l'esigenza di transitorietà del locatore/conduttore o di entrambi;
2) l'allegazione, al contratto, di un'apposita documentazione atta a provare la suddetta esigenza;
3) la conferma, da parte dei contraenti, del permanere dell'esigenza di transitorietà, tramite lettera raccomandata da inviarsi prima della scadenza del termine. In definitva, o ricorrono tali condizioni e si soddisfano le dette modalità, volte a giustificare obbiettivamente la deroga alla disciplina ordinaria, oppure il contratto di locazione non potrà avere una durata inferiore a quella ordinaria con la conseguenza che, in mancanza di prova dei requisiti richiesti, andrà ricondotto nell'alveo di quelli di cui alla L. 431 del 1998, art. 2 commi 2 e 3 (>durata del contratto ordinaria pari a 4 anni più altri quattro rinnovabili automaticamente).

Nel caso di specie mancavano, anche se in parte, le condizioni previste non potendo ritenersi sufficiente, a parere dei giudici, la menzione di una generica e non documentata mera probabilità di trasferimento del conduttore in altra sede di lavoro.
Per tali ragioni, la Corte ha dichiarato infondato il ricorso ed ha statuito che occorreva accedere alla riforma della sentenza di primo grado con la declaratoria di soggezione della locazione alla disciplina di cui all'art.431 del 1998, art. 2, comma 1.

 

Scusa, ma a parte che il caso è sempre lo stesso, mi sembra abbastanza evidente quanto riportato da chi scrive l'articolo...

- ... nel caso di specie mancavano, anche se in parte, le condizioni previste ...

- ... la menzione di una generica e non documentata mera probabilità di trasferimento del conduttore in altra sede di lavoro ...

più chiaro di così...

 

Mirko37
Level 2
Bologna, Italy

Corte di Cassazione, Sentenza n. 4075 del 2014

Il codice civile non contempla la figura della "locazione abitativa transitoria".
Tale tipologia contrattuale è stata prevista e disciplinata in un primo tempo dagli articoli 1 e 26 della legge speciale 27.07.1978 n. 392 (entrambi abrogati dall'art. 14 della legge 431/1998) e poi dall'art. 5 della Legge n. 431 del 1998 che, sotto la rubrica "contratti di locazione di natura transitoria" rinvia al D.M. del 30 Dicembre 2002.
Tale decreto ministeriale all'art. 2 co 1 stabilisce che "i contratti di locazione di natura transitoria di cui all'art. 5, comma 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, hanno durata non inferiore ad un mese e non superiore a diciotto mesi.
Tali contratti sono stipulati per soddisfare particolari esigenze dei proprietari e/o conduttori per fattispecie "con particolare riferimento a quelle derivanti da mobilità lavorativa - da individuarsi nella contrattazione territoriale tra le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative".
Con riguardo a questa particolare tipologia di contratto si è di recente pronunciata la III Sezione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 4075 del 20 Febbraio 2014.
Nel caso di specie si trattava di un contratto di locazione stipulato tra le parti solo formalmente per esigenze di natura transitoria, indicate nella "mera probabilità del trasferimento del conduttore in altra sede di lavoro" e non documentate. La Suprema Corte ha precisato che, nel vigore della L. 9 Dicembre 1998, n. 431, l'ammissibilità della stipulazione di un contratto di locazione ad uso transitorio di durata inferiore a quella minima stabilita in via ordinaria non è incondizionata, ma deve, piuttosto, essere in linea con quanto disposto dall'art. 5 della medesima legge, il quale demanda alla normazione secondaria la definizione delle condizioni e modalità necessarie per la conclusione di validi ed efficaci contratti di natura transitoria.
Non sono quindi le parti a decidere se e quando poter ricorrere alla tipologia del contratto transitorio, ma è il decreto ministeriale, emanato ai sensi della legge del 1998 di cui sopra, a fissare modalità e presupposti, sussistendo i quali è consentito ai contraenti il ricorso al contratto di durata più breve rispetto alla disciplina ordinaria.

La Consulta ha, dunque, precisato che ai fini di un valido ed efficace contratto locativo di natura transitoria, a norma del combinato disposto di cui alla L. n. 431 del 1998, art. 5 e D.M. 30 dicembre 2002, occorre la sussistenza delle seguenti condizioni:
1) la previsione di una specifica clausola contrattuale che individui l'esigenza di transitorietà del locatore/conduttore o di entrambi;
2) l'allegazione, al contratto, di un'apposita documentazione atta a provare la suddetta esigenza;
3) la conferma, da parte dei contraenti, del permanere dell'esigenza di transitorietà, tramite lettera raccomandata da inviarsi prima della scadenza del termine. In definitva, o ricorrono tali condizioni e si soddisfano le dette modalità, volte a giustificare obbiettivamente la deroga alla disciplina ordinaria, oppure il contratto di locazione non potrà avere una durata inferiore a quella ordinaria con la conseguenza che, in mancanza di prova dei requisiti richiesti, andrà ricondotto nell'alveo di quelli di cui alla L. 431 del 1998, art. 2 commi 2 e 3 (>durata del contratto ordinaria pari a 4 anni più altri quattro rinnovabili automaticamente).

Nel caso di specie mancavano, anche se in parte, le condizioni previste non potendo ritenersi sufficiente, a parere dei giudici, la menzione di una generica e non documentata mera probabilità di trasferimento del conduttore in altra sede di lavoro.
Per tali ragioni, la Corte ha dichiarato infondato il ricorso ed ha statuito che occorreva accedere alla riforma della sentenza di primo grado con la declaratoria di soggezione della locazione alla disciplina di cui all'art. 431 del 1998, art. 2, comma 1.

Avv. XXXXXXXX XXXXXXXX
Delegazione UPPI Cxxxxx Mxxxxxxxx

Mirko37
Level 2
Bologna, Italy
Mirko37
Level 2
Bologna, Italy

comunque ce ne sono infiniti altri dal sole24ore a vari studi commercialisi e legali. E non tutti con la stessa conclusione univoca.

Cioè con varie sfumature interpretative od omissis.

 

Roberto143
Level 10
Bologna, Italy

@Mirko37

punto 6:

6) l’espresso riferimento all’esigenza transitoria, che deve essere comprovata da idoneadocumentazione allegata al contratto stesso (ad esempio, dichiarazione del datore di lavoro relativa a un trasferimento temporaneo del dipendente in altra sede);

  • in caso di mancata specificazione dell’esigenza temporanea, il contratto è soggetto alla disciplina ordinaria (vedi la scheda sui contratti a canone libero) e quindi la durata sarà di 4 anni + 4 anni.

è esattamente quello che ho detto: al contratto deve essere allegata la documentazione che comprova la transitorietà.

se si tratta di una lettera del datore di lavoro che assegna il lavoratore in una certa città per un determinato periodo, mi sembra che il problema non si ponga.

Se l'esigenza della transitorietà è diversa, (non turistica abbiamo detto), bisogna che questa sia reale e correttamente documentabile.

Non vedo il problema, se questa è la realtà delle cose, la difficoltà a documentare.

Facendo le cose per bene ovviamente, non a c...o di cane, come purtroppo tanta gente fa.

 

Se invece la motivazione è turistica, allora NON si può fare il transitorio, ma si può fare un regolare contratto di locazione turistica, per la quale non sono stabilite delle durate massime (se non a livello regionale e solo in alcune regioni, come ad esempio in E.Romagna, max 6 mesi)... quindi quattro mesi può essere fatto tranquillamente.

Se c'è alternanza (benchè sempre familiari) poi, perchè non sarebbe possibile fare più contratti intestati a chi realmente soggiornerà nei quattro mesi? (un mese la moglie, un mese il marito, un mese la nonna, ecc.)... dov'è il problema?

 

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