Fino a quando AIRBNB non rispetterà il DL 50/2017 (il portale è inadempiente), non vi è correlazione diretta tra annuncio e contribuente che paga le tasse su quel reddito fondiario, quindi, in qualche modo riesci a “sfangarla”, @Alessandro690.
Ma se un bel giorno AIRBNB fosse costretta ad applicare la ritenuta a nome del titolare dell’annuncio, certificata dalla CU, la “magagna” salterebbe fuori: il titolare dell’annuncio non è il proprietario dell’alloggio che pubblicizza, ma un soggetto terzo in capo al quale è imputato il reddito percepito. Risultato? Ti ritroveresti, in sostanza, un credito non dovuto da chiedere a rimborso.
Quindi, la cosa migliore è che ogni proprietà sia coerente con il titolare dell’annuncio e contratto (scritto e firmato) di locazione (breve o lungo che sia).
Altra possibilità. Il comodato gratuito (soggetto a registrazione, tramite mod.69, entro 20 giorni dalla stipula, se redatto in forma scritta).
Però cosa succede? Succede che il comodatario-locatore, assume la titolarità del reddito derivante dal contratto di locazione breve, il quale viene qualificato come reddito diverso cedolarizzabile (rigo RL10, colonna 3 del mod. Redditi PF 2018), mentre il comodante-proprietario deve dichiarare il solo relativo reddito fondiario (vale a dire, la rendita catastale) nel quadro RB, mentre nei contratti di locazione lunghi (anche turistici) stipulati dal comodante continuano a restare applicabili le regole tradizionali: affitto lungo senza “flat tax”, il comodatario affitta, ma il reddito da locazione è comunque imputabile al comodante-proprietario.