@Francesca-and-Fabio0
Nell’ipotesi in cui il canone/corrispettivo della locazione breve (soggiorni inferiori ai 30 giorni) venga incassato da un portale telematico, sarà quest'ultimo tenuto alla riscossione e al versamento dell’imposta di soggiorno al Comune.
In tale scenario, in caso di mancati adempimenti, le attività di accertamento da parte del Comune potranno essere indirizzate esclusivamente nei confronti del portale, senza alcuna responsabilità solidale con l’host.
Il comma 5-ter dell’articolo 4 del dl 50 infatti introduce una novità essenziale nella disciplina dell’imposta di soggiorno, individuando nel “soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi” il responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno.
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5-ter. Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del contributo di soggiorno di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.”
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