Non esiste una “regola” AIRBNB che impedisca al guest di invitare a pranzo o a cena chi vuole, @La-Vietta0. L’host non può invadere la sfera dei rapporti personali del guest sino al punto da invadere le sue mura domestiche impedendogli di invitare a cena chi desidera.
Anzi, checchè ne pensi Sua Altezza Reale (che è un semplice intermediario online) o il proprietario/host, il conduttore/guest non solo è libero di invitare a cena chi vuole, ma è anche libero di ospitare – temporaneamente o meno - chi vuole (un parente, un conoscente, un amico, una persona in difficoltà che ha bisogno di un tetto), nei limiti del Regolamento d’igiene – anche se fosse contrattualmente vietato ovvero espressamente proibito nelle “Regole della casa” - perché tra le facoltà derivanti dall’essere conduttore in Italia – è di questo che sto parlando: contratti di locazione ad uso abitativo, turistici compresi - vi è anche quella di invitare ovvero ospitare gratuitamente terzi, salvo che l’ospitalità a titolo gratuito non celi una sublocazione o un comodato mascherato (ma occorre riuscire a provarlo in un’aula di un Tribunale) in genere vietati contrattualmente, e sempreché nell’appartamento si viva da soli.
Perché? Perché la presenza di un estraneo in una convivenza con un contratto in solido può creare malumori, e la decisione deve essere assunta a maggioranza secondo le norme relative alla comunione (art.1100 cod. civ.).
Diversamente, se ciascun ospite è titolare di un contratto parziale di appartamento, per intenderci di una stanza (contratti separati e distinti), il conduttore nella sua porzione d’alloggio, unicamente a lui locata, può invitare o ospitare chi vuole, senza sottoporre inviti e ospitalità al vaglio di altri soggetti (resta comunque sempre il dilemma sull’utilizzo delle parti comuni non locate esclusivamente ad un unico conduttore).
Può un host impedire contrattualmente ad un guest di invitare o ospitare chi vuole? La risposta è negativa. L’host legalmente non può fare niente, è l’eventuale co-guest che potrebbe agire contro, in presenza di un unico contratto in solido cointestato.
Le clausole che prevedono il divieto assoluto o addirittura escludano espressamente, sotto pena di risoluzione di diritto del contratto (clausola risolutiva espressa), di ospitare persone estranee non specificatamente e nominativamente indicate nell’atto di stipulazione del contratto – secondo la Corte di Cassazione – sono nulle, in quanto limitative della libertà personale del conduttore e confliggenti con interessi ritenuti dalla giurisprudenza prioritari e tutelati dalla Costituzione, norma di rango superiore rispetto a qualsiasi legge ordinaria, “quali la solidarietà sociale, la tutela dei rapporti sia all’interno della famiglia fondata sul matrimonio sia di una convivenza di fatto tutelata in quanto formazione sociale o con l’esplicazione di rapporti di amicizia”.
Che cosa vuol dire ciò? Vuol dire che il diritto di abitazione sancito da un negozio locativo, breve o lungo che sia, intermediato o non intermediato, non può mai essere menomato, in senso “antisolidaristico”, dal locatore, stravolgendo non solo la funzione stessa del contratto di locazione, ma anche le basi etiche dello Stato moderno che, invece, alcuni soggetti, a volte, si dimenticano di rispettare.
Riguardo infine – se ben comprendo - l’obbligo di comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dei dati degli alloggiati per contratti di durata inferiore a 30 giorni, tale obbligo sorge quando vi sia stata “cessione” in locazione, non quando il soggetto che abita nell’appartamento inviti altre persone a casa sua. Conseguentemente, il locatore/host non è tenuto ad alcuna comunicazione per l’invitato del guest, non avendogli ceduto l’uso esclusivo o parziale dell’immobile.