Salve ha tutti,ho effettuato una richiesta di prenotazione p...
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Salve ha tutti,ho effettuato una richiesta di prenotazione per una casa. Il Superhost mi ha risposto con questo messaggio"Gen...
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salve, l'intestazione della fattura dell'addebito dell'iva da parte di airbnb che ho scaricato è errata, ho inserito nel mio profilo ragione sociale e p.iva corrette come faccio a ricevere la fattura corretta da airbnb ?
@Marco376 infatti mi chiedevo dove fossi finito. Vai tranquillo, anche tu hai bisogno di un po' di stop 🙂
Comunque grazie per i chiarimenti. Il punto a) era quello che mi premeva - ricordo delle risposte di Roberto in merito - che va a braccetto con il b).
In questa situazioni così grande, io non esiterei a farmi la P.Iva sinceramente perché ti "facilita" abbastanza le cose. Poi almeno così potrei anche scaricare qualcosa, all'occorrenza.
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Guarda il video il video della sessione internazionale di Q&A con Brian Chesky!
Ehy, prima volta nel Community Center? Presentati alla community, leggi le linee guida e impara come postare responsabilmente.
Lo scorporo io in particolare devo farlo perché i prezzi che pubblico sul sito e su vari canali devono essere comprensivi di IVA quindi non posso aggiungere l'IVA se è una ditta e vuole fattura.
Quindi nel mio caso ho l'IVA al 10%, se il totale è 100, faccio 100/1,1 e ottengo l'imponibile cioè 90,909090 (periodico) dal totale sottraggo l'imponibile e trovo l'imposta (l'IVA) e per controprova posso moltiplicare l'imponibile per 10%... ma vabbè qui si va sul tecnico 😄
Comunque lo scorporo è da fare solo se il prezzo finale concordato si intende IVA compresa 🙂
Altrimenti come già David ha spiegato si aggiunge!
Ilaria
@Ilaria24, io tutto quello che ho detto me lo sono completamente inventato... in realtà in vita mia non ho mai avuto la necessità di emettere una Fattura con Iva! Dunque prendete per buono tutto quello che dice Ilaria sull'argomento... non credo neanche che esistano terminologie come ''aggiuntiva'', ''sottrattiva'', ''alternativa''... ahahah... Buona serata! : )
Sto iniziando a ricordarmi le lezioni di Economia e bilancio all'università 😄
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Ciao David! Grazie per la usuale precisione. Allora per prima cosa, giusto per chiarezza, mi trovo nella sitauzione "prenotazioni passate-future" perchè fino al mese scorso ero Affittacamere (cioè lavoravo con codice fiscale) ora sono Casa Vacanza (che in Umbria lavora con partita iva). Per questo mi trovo in mezzo a quesiti e cambiamenti.
Come dici tu nella prima opzione, anche il mio commercialista suggerisce ti fatturare ad Airbnb, al lordo delle mie commissioni, e anche secondo me, come dicevo a Ilaria, è più lineare in quanto il bonifico arriva da loro.
Effettivamente, anche l'altra opzione è chiara, visto che il cliente non riceve una ricevuta totale da nessuno, il punto però, è che io ricevo poi solo la MIA fattura di commissioni, e la posso scaricare, ma non quella del cliente! Quindi per ora seguo il mio commercialista, che come dettoprima la pensa come nella tua prima opzione.
Comunque alla fine, l'importante ai fini fiscali, è dichiarare ciò che si incassa.
Grazie! Ciao!
1) assolutamente nessuna delle 2 ipotesi prevede che tu emetta fattura al lordo della Commissione del Guest! Semmai al lordo della sola Commissione dell'Host! Dunque noto una incomprensione da parte tua quando dici che tu host non riceveresti la fattura per quanto paga il guest (a che ti serve?);
2) attenzione a ipotizzare cosa accadrà in futuro in Umbria perchè è in uscita un nuovo testo di legge regionale che spariglierà molte cose: sei a conoscenza delle novità?;
3) a prescindere da ciò che (hai ragione a scrivere così) dice la Regione Umbria, in tutta Italia è abbastanza pacifico secondo l'Agenzia delle Entrate (almeno da aprile 2016) che gli Affittacamere debbano aprire sempre e solo con P. Iva, dunque attenzione al tuo passato da affittacamere privo di p. iva, perchè è vero che la Regione Umbria scrisse e scrive diversamente, ma è anche vero che scrisse e scrive delle sciocchezze inaccettabili a livello fiscale statale! Forse hai fatto bene a cambiare... perchè non potevi continuare così, da affittacamere e senza avere P. Iva;
4) è vero che le Case per Vacanze in Umbria debbono aprire con P. iva, almeno dal 2013 al 2017, ma è anche vero se non erro che per definirsi casa per vacanze attualmente in Umbria siano richieste un minimo di 3 CAV (o unità abitative CAV). Tu ce l'hai? E leggiti il testo in bozza della nuova legge in uscita in Umbria, mi raccomando...
Ciao! ; )
Ciao David,
guarda che non c'è stata nessuna incomprensione, ho scritto determinate cose anche di risposta ad osservazioni di altri.
1) Infatti io ho parlato del lordo di MIE commissioni, cioè di host. Intendevo che secondo me infatti non è lineare fatturare al cliente un lordo comprensivo di mie e sue commissioni, perchè io la fattura delle sue non ce l'avrò mai da scaricare...
2) Io non ho ipotizzato nulla sul futuro nell' Umbria! La legge sono due anni che deve cambiare, sono stata più volte alla presentazione del nuovo disegno, quando cambierà seguiremo il da farsi e i suoi adempimenti.
3) Si chiedono le licenze (e poi te le rilasciano) in merito a caratteristiche ben precise, dettate dalle attuali leggi IN VIGORE, e a standard anche a livello comunale. Non a fantasia o discrezione propria, o "è meglio o peggio". Ognuno conosce il proprio caso, non annoierò nessuno col mio qui.
4) Sei molto preparato David, ma non dare per scontato che gli altri non sappiano nulla. Per la cronaca, non perchè sia utile alla discussione del forum, in passato avevo 12 posti letto in due appartamenti, ed ero affittacamere senza partita iva, con residenza, ovviamente. Ora ho un appartamento in più a disposizione degli ospiti per un totale di tre unità abitative (si tratta di un casale abbastanza grande), e sono Casa Vacanza con partita iva...se non avessi 3 appartamenti ovviamente non mi avrebbero dato la licenza...
In merito alla legge ti ho risposto prima, e sempre per la cronaca, lavoro nel turismo da 21 anni, anche se a livello fiscale, in alcuni particolari casi di dubbi personali, chiedo consulenza e confronto, come anche ho fatto qui, pur avendo comunque un commercialista.
Ti ringrazio. Buona serata!
Valeria
@Casale-In-Teverina-Di-Ha0, perfetto, io cerco ovviamente di restare sul generale perchè le discussioni non devono mai essere solo una risposta per l'utente specifico che pone una domanda (altrimenti daremmo risposte privatamente solo a pagamento), ma devono essere utili per tutti coloro che passeranno a leggerle... dunque in realtà i miei interventi erano rivolti ad informare su cosa fare in Umbria oggi per aprire una CAV, dal 2013 al 2017, e cosa fare invece dal 2017 in poi (non ci sarà più l'obbligo di averne 3, ad esempio, che tu comunque hai già e mi fa piacere! Ci speravo...). Gli Affittacamere secondo l'Umbria potevano e possono aprire senza P. iva, ma appunto ho reso nota l'interpretazione del Fisco a tutti, giacchè il Fisco non la pensa così, penso che sia una informazione utile (che potete trovare anche sul sito Aibba). E' chiaro che non possiamo poi entrare nello specifico del caso di ciascuno, ma si danno delle linee generali sulla base delle quali ognuno si regolerà per sè. Se le cose le sai già mi fa molto piacere, soprattutto in Umbria, dove non le sa quasi nessuno. Allora aiutaci magari a spiegarle agli altri qualche volta: ti aspettiamo! In bocca al lupo per tutto. ; )
Grazie David, certamente, sarò partecipe. A presto!
@Casale-In-Teverina-Di-Ha0, ecco l'art. della L. R. Umbra n. 13 del 12 luglio 2013, in vigore dal 01 agosto 2013:
Art. 25
(Case e appartamenti per vacanze)
1. Le case e gli appartamenti per vacanze sono esercizi ricettivi aperti al pubblico gestiti unitariamente in forma imprenditoriale organizzata e continuativa. Sono costituiti da almeno tre unità abitative poste nello stesso stabile o in stabili diversi siti nelle immediate vicinanze e facenti parte di area territorialmente omogenea. Ciascuna unità abitativa è destinata all'alloggio di turisti per una permanenza massima di tre mesi ed è composta da uno o più locali arredati, da servizi igienici e da cucina autonoma.
2. Le case e appartamenti per vacanze non sono dotati di servizio di ristorazione.
3. Nelle case e appartamenti per vacanze è consentita la presenza di divani letto fino a un massimo di due posti nei locali adibiti a soggiorno.
Confermo dunque quanto detto sopra a memoria prima... Ciao ; )
@Casale-In-Teverina-Di-Ha0, invece della nuova Legge non ancora uscita posso solo anticiparti (ma potrebbe contenere delle future modifiche) quanto segue:
Art. 16
(Case e appartamenti per vacanze)
1. Le case e appartamenti per vacanze
sono esercizi ricettivi gestiti unitariamente per
fornire alloggio e eventualmente servizi
complementari in unità abitative composte da
uno o più locali arredati, da servizi igienici e
da cucina autonoma o da idoneo angolo
cottura, poste nello stesso stabile o in stabili
diversi ubicati nello stesso territorio comunale
all’interno delle quali non possono esservi
persone residenti.
2. Nelle case e appartamenti per
vacanze non è consentita la
somministrazione di alimenti e bevande.
3. Nelle case e appartamenti per
vacanze è consentita la presenza di divani
letto fino a un massimo di due, posti nei locali
adibiti a soggiorno.
4. Le case e appartamenti per vacanze
possono essere gestite:
a) in forma imprenditoriale quando la
gestione è organizzata e non occasionale. La
gestione in forma imprenditoriale è comunque
obbligatoria nel caso in cui il numero delle
unità abitative è pari o superiore a tre;
b) in forma non imprenditoriale da
coloro che hanno la disponibilità fino ad un
massimo di due unità abitative e svolgono
l’attività in modo occasionale e senza la
fornitura di servizi complementari.
5. Le case appartamenti per vacanze
gestite in modo non imprenditoriale
mantengono la destinazione residenziale e
devono possedere i requisiti igienico –
sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile
abitazione.
6. Ciascuna unità abitativa è destinata
all’alloggio di turisti nella sua interezza e al
suo interno non possono essere riservati vani
al titolare o ad altri soggetti.
Art. 17
(Esercizi di affittacamere)
1. Sono esercizi di affittacamere le
strutture gestite in modo unitario per fornire
alloggio e eventualmente servizi
complementari in non più di sei camere poste
nello stesso stabile o in stabili diversi ubicati
nello stesso territorio comunale per un
massimo di dodici posti letto.
2. Gli esercizi di affittacamere possono
essere gestiti:
a) in forma imprenditoriale quando la
gestione è organizzata e non occasionale;
b) in forma non imprenditoriale da
coloro che svolgono l’attività in modo
occasionale e senza la fornitura di servizi
complementari.
3. L'attività di affittacamere non può
comunque comprendere la somministrazione
di cibi e bevande.
4. Ciascuna unità abitativa è destinata
all’alloggio di turisti esclusivamente nelle
camere e non nella sua interezza.
5. Gli esercizi di affittacamere
conservano le caratteristiche della civile
abitazione e l'esercizio dell'attività di ricezione
non comporta il cambio di destinazione d'uso
delle unità abitative.
Art. 18
(Bed and breakfast)
1. Il bed and breakfast è il servizio di
alloggio e prima colazione esercitato
all'interno dell'abitazione ove il titolare ha la
residenza e dimora abitualmente,
avvalendosi della normale organizzazione
familiare.
2. Il soggetto titolare dell’attività di bed
and breakfast, deve riservarsi una camera da
letto all’interno della struttura.
3. L’attività di bed and breakfast può
essere gestita:
a) in forma imprenditoriale quando
l’attività è svolta dal soggetto titolare in modo
continuativo in non più di cinque camere con
un massimo di dieci posti letto. Qualora
l’attività si svolga in più di una camera deve
essere previsto l’uso di almeno due servizi
igienici;
b) in forma non imprenditoriale
quando l’attività è svolta dal soggetto titolare
in modo occasionale e senza la fornitura di
servizi complementari in non più tre camere
con un massimo di sei posti letto. Qualora
l’attività si svolga in più di una camera deve
essere previsto l’uso di almeno due servizi
igienici.
4. Gli esercizi di bed and breakfast
conservano le caratteristiche della civile
abitazione e l'esercizio dell'attività di ricezione
non comporta il cambio di destinazione d'uso
delle unità abitative.
TITOLO III
LOCAZIONI TURISITCHE
Art. 35
(Case e appartamenti locati ad uso turistico)
1. Le case e gli appartamenti locati ad
uso turistico di cui all’articolo 1, comma 2,
lettera c) della legge 9 dicembre 1998, n. 431
(Disciplina delle locazioni e del rilascio degli
immobili adibiti ad uso abitativo) sono regolati
ai sensi dell’articolo 53 del decreto legislativo
23 maggio 2011, n. 79 (Codice della
normativa statale in tema di ordinamento e
mercato del turismo, a norma dell'articolo 14
della legge 28 novembre 2005, n. 246,
nonché attuazione della direttiva
2008/122/CE, relativa ai contratti di
multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per
le vacanze di lungo termine, contratti di
rivendita e di scambio).
2. Ai fini della tutela del turista
consumatore, anche mediante la trasparenza
sulle forme di ospitalità turistica, i soggetti
che intendono locare le case e gli
appartamenti di cui al comma 1, comunicano
al SUAPE del Comune competente per
territorio le unità abitative destinate a
locazione turistica.
3. Il Comune competente per territorio
trasmette alla Regione la comunicazione di
cui al comma 2.
Ciao! ; )
PS: insomma, il tuo problema dopo il 2017 sembra risolversi... ma non sarebbe il caso di attendere che la legge nuova esca anzichè anticiparla?? In bocca al lupo! ; )
Ok, dal momento che hai già 3 unità abitative, informazione che hai dato dopo la scrittura di questo mio commento, per te nel caso specifico il problema NON ESISTE. Bene così, mi piacciono le persone informate come te... Ciao, ; )