LOCAZIONE BREVE AD USO ABITATIVO NON IN FORMA IMPRENDITORIALE

Risolto!
Cristiano25
Level 10
Vieste, Italy

LOCAZIONE BREVE AD USO ABITATIVO NON IN FORMA IMPRENDITORIALE

 

1 - PUBBLICITA’ E SERVIZI

Non possono essere considerati accessori i servizi che non sono strettamente connessi con la finalità residenziale dell’abitazione, quali, ad esempio, la fornitura della colazione, la somministrazione di pasti, la messa a disposizione di auto a noleggio o di guide turistiche o di interpreti. Se il locatore insieme alla messa a disposizione dell’immobile fornisce anche questi servizi, il contratto non rientra nella disciplina delle locazioni brevi, essendo in tal caso richiesto un livello seppur minimo di organizzazione non compatibile con il semplice contratto di locazione.

La pubblicità e la divulgazione della locazione è ammessa. Il locatore deve pur far sapere che ha una casa affittare! Il proprietario ha quindi il diritto di pubblicizzare il suo affitto sui portali di booking on-line (Booking.com, AirBnb, etcetera). Questi siti non sono altro che una rivisitazione in chiave moderna dei vecchi giornali di annunci. Si deve al contrario non pubblicizzare gli affitti su quei siti tipicamente di promozione turistica o del territorio, solitamente gestiti da Province o Regioni, e di conseguenza esclusivamente dedicati alle strutture ricettive registrate come tali.

ATTENZIONE: NON PUBBLICIZZARSI COME “CASE PER  VACANZE DA ZIA MARIA, RESIDENCE, ETC”.

Il modo corretto senza fare allusioni alle categorie di strutture ricettive indicate nella Legge Regionale 11/1999 sarebbe a differenza di quanto scritto sopra: “A CASA DA ZIA MARIA, APPARTAMENTO IN CENTRO, ETC”

Non possono essere considerati accessori i servizi che non sono strettamente connessi con la finalità residenziale dell’abitazione, quali, ad esempio, la fornitura della colazione, la somministrazione di pasti, la messa a disposizione di auto a noleggio o di guide turistiche o di interpreti.

Se il locatore insieme alla messa a disposizione dell’immobile fornisce anche questi servizi, il contratto non rientra nella disciplina delle locazioni brevi, essendo in tal caso richiesto un livello seppur minimo di organizzazione non compatibile con il semplice contratto di locazione.

 Ci sono norme previste nel caso l’immobile locato sia munito di piscina?

Trattandosi di una piscina privata non ad uso pubblico destinata esclusivamente all’uso privato degli aventi titolo, non sono previste restrizioni o l’obbligo della presenza dell’assistente ai bagnanti.

 

 Posso offrire servizi complementari e accessori oltre la locazione?

Vige l’assoluto divieto di fornire qualsiasi tipo di “servizio alla persona” durante il soggiorno degli ospiti. Sono quindi da escludere pulizie e riassetto locali, cambio di lenzuola e somministrazione di pasti nonché servizi navetta.

 

Posso far trovare la biancheria da letto ai miei ospiti?

Il DL 50/2017 ha chiarito definitivamente che è consentita la prima fornitura di biancheria. La fornitura della biancheria infatti non può essere considerata un “servizio alla persona” poiché non viene svolto durante la permanenza dell’ospite e per esso non viene richiesto alcun compenso. Per lo stesso motivo, nonostante il riassetto dei locali non sia consentito durante la permanenza degli ospiti, è possibile comunque far trovare il materiale e gli strumenti necessari per la pulizia dei locali. Spesso erroneamente viene citata un’ordinanza della Corte di Cassazione a dimostrazione del contrario. Con l’Ordinanza 19 marzo 2014, n. 6501 la Corte di Cassazione afferma “il principio che nell’ipotesi di concessione in godimento di un immobile arredato accompagnata dalla prestazione di servizi non direttamente inerenti al godimento della res locata (come la climatizzazione o la somministrazione di acqua, luce e gas), ma di carattere personale (come le pulizie od il cambio della biancheria) – il rapporto, specialmente se si inserisca in un attività avente ad oggetto la cessione di una pluralità di immobili, non è qualificabile come locazione immobiliare ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10, punto 8, d.p.r. 633/72”. Pertanto per “servizi alla persona” si intendono necessariamente quei servizi di carattere personale come le pulizie, il riassetto dei locali o il cambio di lenzuola che per definizione hanno luogo durante il soggiorno degli ospiti. Con questa ordinanza viene confermato il divieto per le locazioni pure di effettuare “servizi alla persona”.

 

2 - TASSA DI SOGGIORNO

Il DL 50/2017 autorizza i Comuni dal 1 Giugno 2017 a richiedere la riscossione dell’imposta di soggiorno da parte di coloro i quali concedono in locazione um immobile per finalità turistiche di durata inferiore a 30 giorni. 

3 - PORTALE DEGLI ALLOGGIATI

Il Ministero dell’Interno, con circolare interpretativa del 26.06.2015 della Direzione Centrale Affari Generali della Polizia di Stato, protocollo n. 0004023, diretta a tutte le Questure ha affermato che per colmare un pericoloso vuoto normativo, gli oneri dell’art. 109 TULPS (che impone la comunicazione delle persone alloggiate alle Autorità di P.S.) non possono ritenersi circoscritti ai solo esercizi ricettivi tipizzati dal TULPS medesimo o tradizionalmente gestiti da operatori turistici professionali: non possono quindi ritenersi esclusi dall’obbligo di comunicazione coloro i quali affittano appartamenti ammobiliati (ad uso turistico od altro) per periodi più o meno brevi, indipendentemente dalla eventuale classificazione o meno delle leggi regionali e di prescrizioni locali in materia di turismo e di locazione ad uso turistico. La locazione ad uso turistico, nonostante il carattere asseritamente non imprenditoriale e la minore entità dei servizi resi è comunque da considerarsi un’attività di natura ricettiva. Pertanto è necessaria l’iscrizione al portale della Polizia di Stato AlloggiatiWeb e comunicare i nominativi degli ospiti. La comunicazione deve essere effettuata entro 24 ore dall’arrivo degli ospiti. Ai sensi dell’articolo 17 del TULPS, le violazioni alle disposizioni dell’articolo 109 sono punite con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206€.

 

Come fare?

Bisogna recarsi presso la Questura competente territorialmente e richiedere i moduli per l’istanza di abilitazione al servizio di comunicazione delle presenze. Accedendo al sito http://questure.poliziadistato.it dopo aver selezionato la Questura di interesse è possibile accedere all’area “Carta dei Servizi” della Questura e scaricare i moduli on-line e seguire le indicazioni per la trasmissione del modulo che può variare a seconda della Questura. In attesa che venga inserito nel database della Questura l’immobile e che vengano inviate le credenziali di accesso è possibile comunicare le generalità degli alloggiati, sempre entro le 24 ore dall’arrivo o all’arrivo stesso per soggiorni inferiori alle 24 ore, attraverso la compilazione delle Schedine Alloggiati che vanno invece comunicate via fax o consegnate personalmente. Questo tipo di comunicazione può essere utilizzata anche in caso di impedimento tecnico dovuto a una temporanea interruzione del servizio AlloggiatiWeb o dalla reale impossibilità da parte del proprietario di accedere alla rete internet. Ricevute le credenziali per accedere al portale, installato il certificato di sicurezza sul proprio computer, è possibile comunicare le presenze direttamente on-line. Il sito AlloggiatiWeb mette a disposizione numerose guide per gli utenti.

Devo comunicare le presenze alla Provincia, al Comune o alla Regione?

Non trattandosi di un’attività ricettiva solitamente non vi è l’obbligo di comunicazione degli arrivi e delle partenze così come invece è previsto per le strutture alberghiere o extra-alberghiere.

 

4 - CONTRATTO IN CEDOLARE SECCA

Per quali contratti di “locazione breve” si può scegliere la cedolare secca?

La durata non deve superare i 30 giorni, non è richiesta l’adozione di un particolare schema contrattuale,  devono riguardare solo le unità immobiliari (locate anche per finalità turistiche)ü a uso abitativo (categoria catastale da A1 a A11, escluso A10), situate in Italia, e loro pertinenze  possono prevedere anche servizi accessori alla locazione (fornitura della prima biancheria,ü pulizia locali, wi-fi, utilizzo utenze telefoniche)  le parti (locatore e conduttore) possono essere solo persone fisiche che stipulano il contratto al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa  può trattarsi anche di sublocazione, comodato a titolo oneroso, locazioni di singole stanze di un’abitazione, sempre della durata massima di 30 giorni possono essere conclusi direttamente dalle parti o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici.

IN BREVE:

  1. partita IVA o no? Non è necessario se ci atteniamo a quanto scritto sopra quindi non fornendo né “servizi” né pubblicizzandoci come strutture ricettive citate nelle categorie elencate nella L.R. 11/1999;
  2. Tassa di soggiorno o no? E’ obbligatoria purché il Comune ci dia indicazioni su come versarla;
  3. Portale degli alloggiati si o no? E’ obbligatorio e nel p.to 3 sono indicate le modalità di adesione.

 

Fonti:

1 - https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/G...

2 - https://www.lacasacheavanza.it/locazione-turistica-facciamo-un-po-di-chiarezza/

37 Risposte 37
Marcello8
Level 10
Venice, Italy

Grandissima GUIDA @Cristiano25  !!! 

 

Me la salvo ... Complimenti 🙂

 

 

Marcello 

Da oggi, chiamatemi pure "Marcellotto", ma Ricordatevi di mettere la chiocciola "@" prima del mio nome, cosi vedo la notifica 🙂
Paola4
Level 10
Rome, Italy

@Cristiano25  mi permetto solo di evidenziare una incorrettezza  in questo paragrafo : 

Devo comunicare le presenze alla Provincia, al Comune o alla Regione?

Non trattandosi di un’attività ricettiva solitamente non vi è l’obbligo di comunicazione degli arrivi e delle partenze così come invece è previsto per le strutture alberghiere o extra-alberghiere.

 

Questo purtroppo non è  sempre vero, almeno nel Lazio e nel Veneto dove è obbligatoria la comunicazione anche per le LT delle presenze al sito Istat della Regione. Mi sembra che anche in Toscana ci sia questo obbligo anche per le LT

Così come per il contributo di soggiorno : anche in questo caso nel Lazio anche le LT devono riscuoterlo e versarlo al Comune.

 

Speriamo che Francy modifichi il titolo inserendo GUIDA Locazione Breve ......... così si potrà ricercare  facilmente 

Cristiano25
Level 10
Vieste, Italy

@Paola4 Effettivamente non hai torto! Ad ora preciso che sono residente nel Comune di Vieste e mi riferisco proprio a questo Comune! Scusate la non precisazione! 😃

 

 

AnnaMaria234
Level 2
Calcinaia, IT

o gente, non ci capisco nulla! Sono host da un anno ma ho pochissima esperienza e qst faccenda mi disorienta non poco.....ho cercato di capirci qualcosa dal portale della regione toscana ma.....buio!

Vi risulta che dobbiamo fare un contratto ai nostri ospiti? raccogliere i documenti e comunicarli alla questura? e se ho capito bene l'obbligo decorre dal giorno d'ingresso del prossimo ospite che avrò, con 30 gg di tempo per registrarmi al sito della regione....o tanto vale registrarsi al più presto?

OIMMENAAAAAAAA!!!!!

 

@AnnaMaria234 

 

Non so cosa voglia dire Oimmenaaa, forse sgomento, stupore ?

Siamo stupiti noi, però. Perchè, sì, se offri locazione breve, devi SEMPRE fare un contratto, devi SEMPRE denunciare gli ospiti alla questura, e devi SEMPRE ottemperare ad eventuali obblighi (statistici, censimenti, imposta soggiorno) regionali

Non è che ci risulta a noi, sono leggi e normative nazionali e regionali

 

 

 

Giancarlo (vecchio e navigato musicista, fine psicologo e consumato detective, casualmente SuperHost in Napoli) R.S.V.P.
AnnaMaria234
Level 2
Calcinaia, IT

Grazie a tutti per le dritte

Agirò immediatamente!

P.s.

Oimmena in Toscana sta per "ahimè" (più o meno)

Paola4
Level 10
Rome, Italy

@AnnaMaria234 

questi è uno stralcio degli adempimenti della Regione Toscana, spero ti possano essere utili per dipanare la matassa ......

 

Modifiche alla L.R. 86/2016 di Maggio 2018

 

Nuovo art.70 Legge Regionale Toscana

 

2. Chi dà in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistiche, anche nel caso di gestione in forma indiretta, comunica, con modalità telematica, al comune dove gli alloggi sono situati: a) le informazioni relative all’attività svolta, utili a fini statistici, definite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente; b) l’eventuale forma imprenditoriale di esercizio dell’attività.

3. Le informazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), sono trasmesse dal comune alla Città metropolitana di Firenze o al comune capoluogo di provincia per gli adempimenti di competenza.

4. La deliberazione di cui al comma 2 definisce altresì le modalità e i termini con cui sono effettuate le comunicazioni di cui al medesimo comma 2.

5. Gli immobili o porzioni di essi locati per finalità turistiche devono possedere: a) i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione; b) le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente.

6. Chi dà in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistiche è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative: a) nel caso in cui vengano forniti i servizi accessori o complementari propri delle strutture ricettive, come definiti nel regolamento di cui all’articolo 3, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00; b) nel caso di incompleta od omessa comunicazione di cui al comma 2, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 1.500,00 euro.”.

Comunicazioni ai fini statistici

  1. I titolari o i gestori delle strutture ricettive e coloro che esercitano la locazione per finalità turistiche sono tenuti alla comunicazione dei flussi turistici per finalità statistiche ai comuni capoluoghi di provincia o alla Città metropolitana di Firenze.
  2. 2. I soggetti di cui al comma 1 registrano giornalmente l'arrivo e la partenza di ciascun ospite e, con riferimento alle strutture ricettive turistiche, anche il numero delle camere occupate, mediante apposita procedura telematica, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali. La comunicazione telematica dei dati, obbligatoria anche in assenza di movimento, è effettuata con cadenza mensile, secondo le prescrizioni impartite dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400).”.

2. I titolari o gestori delle strutture ricettive che nel corso dell’anno solare per più di tre volte omettono di trasmettere la comunicazione di cui all’articolo 84 bis, o la trasmettono parzialmente o totalmente non compilata, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00 per ogni omissione o trasmissione parzialmente o totalmente non compilata.

3. Coloro che esercitano la locazione per finalità turistiche in forma non imprenditoriale, qualora incorrano nelle violazioni di cui al comma 2, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal medesimo comma, con importi dimezzati.

 

 

ALTRI ADEMPIMENTI SOVRANAZIONALI :

 

Comunicazione alla Polizia tramite alloggiati web UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (U.R.P.)VIA DEL CASTORO 60577201602URP.QUEST.SI@PECPS.POLIZIADISTATO.IT

MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE TRAMITE MODULO DA SCARICARE NELLA "CARTA SERVIZI" DEL SITO DELLA QUESTURA (VDS SOTTO "LINK UTILI") DA INOLTRARE VIA MAIL ALL’UFFICIO LICENZE, ALLEGANDO COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' VALIDO DEL TITOLARE E COPIA DELL'AUTORIZZAZIONE (O S.C.I.A.) ALL'ATTIVITA' RICETTIVA DEL COMPETENTE UFFICIO COMUNALE, COMPRENSIVA DI RICEVUTA PEC DI INOLTRO. L’INSERIMENTO DELLA STRUTTURA NEL PORTALE È A CURA DELL’UFFICIO INFORMATICA (0577228452) CHE FORNISCE LE CREDENZIALI DI ACCESSO NONCHÉ ASSISTENZA TECNICA RELATIVA A PROBLEMI INERENTI L'UTILIZZO DEL SISTEMA.

LINK UTILI

http://questure.poliziadistato.it/Siena/

 

http://questure.poliziadistato.it/it/Roma/articolo/5730dcf13df51944046396

 

Modulo schede alloggiati

 

MODULO 'SCHEDE ALLOGGIATI' PER ALBERGHI, PENSIONI, B&B, CASE VACANZE, CASE DI CURA, etc.

Il modulo "Schede Alloggiati" dovrà essere debitamente compilato ed inviato, in formato PDF,  all'indirizzo di posta elettronica: ammin.quest.rm@pecps.poliziadistato.it

(L'indirizzo di Posta Elettronica richiesta nel modulo deve essere una Posta Elettronica Certificata  - PEC -  ed il modulo deve essere inviato ESCLUSIVAMENTE da una PEC)

IMPORTANTE

  • Indicare un valido indirizzo di posta elettronica per ricevere le credenziali;
  • Indicare una utenza telefonica utile per ricevere le relative comunicazioni;
  • Specificare se trattasi di Via o di Piazza.

N.B.

Se si dovessero riscontrare difficoltà nella visualizzazione degli allegati in formato Pdf, occorre disattivare momentaneamente l'antivirus del computer. Se il problema dovesse persistere, bisogna provare ad utilizzare un altro PC.

Si consiglia di consultare le FAQ (formato pdf) per le problematiche più ricorrenti.

La data dell'ultimo aggiornamento è 17 Settembre 2018.

 

 

COMUNICAZIONE FLUSSI TURISTICI ISTAT

http://www.comune.siena.it/Il-Comune/Servizi/Funzione-turismo-sovracomunale/Osservatorio-Turistico

 

Osservatorio Turistico

Il Comune di Siena, In conformità alla normativa di riferimento con le modalità impartite dalla Regione Toscana, effettua mensilmente la rilevazione statistica del movimento dei clienti negli esercizi ricettivi della provincia di Siena.

In particolare:

  • Effettua controlli sulle informazioni trasmesse dalle strutture ricettive di tutta la provincia di Siena in merito alla completezza dei dati e la coerenza tra giornate letto disponibile e presenze dichiarate;
  • Vigila sul rispetto dei tempi di trasmissione dei dati da parte delle strutture ricettive;
  • Trasmette alla Regione Toscana, entro 30 giorni dal mese di riferimento, i dati validati relativi a ciascun esercizio ricettivo del movimento della clientela.

 ADEMPIMENTI PER LE STRUTTURE RICETTIVE

Le strutture ricettive, sia alberghiere che complementari di tutta la provincia, entro il 5 del mese successivo a quello di riferimento, sono tenute a fornire tramite le informazioni relative al numero dei clienti arrivati e partiti giornalmente per regione italiana o paese straniero di provenienza. Le  comunicazioni devono avvenire in modalità telematica mediante accesso alla piattaforma RICESTAT  disponibile nella sezione  SERVIZI on line di questo sito.

 

Anna Maria alcune cose sono del Comune di Siena perchè questa era una sintesi per una mia amica che ha locazione turistica nel Comune di Siena ma può darti spunto per fare riferimento al tuo Comune.

Carey44
Level 2
Petroio, Italy

Thank you for this very thurough set of references. I am happy to have the information. 

One question... related to this segment:

 The buildings or portions of them leased for tourist purposes must possess: a) the structural and hygienic-sanitary requisites foreseen for the houses of civil housing; b) the safety and health conditions of the buildings and systems installed in them in accordance with current legislation.

 

 If the buildings are registred as "rural" and formerly operated as "agriturismo" but are not tecnically "civil housing" who could inspect them to confirm that they poses the structural and hygenic requisites forseen for civil housing.  Who is the appropriate inspector? 

 And  furthermore, can the tourist contracts be written for rural residential buildings formerly approved for "agriturismo" (abitazione rurale)?

Barbara1184
Level 10
Palermo, Italy

@AnnaMaria234 , come ha scritto il buon vecchio @Giancarlo10 , stai attenta: ti consiglio di sospendere momentaneamente il tuo annuncio, per riaprirlo prima possibile, magari prima dell'alta stagione, per espletare tutte le formalità che riguardano la locazione turistica. Attenta, non c'è niente di impossibile da gestire in autonomia ma devi seguire delle regole, sennò rischi grosso: la mancata comunicazione degli ospiti in questura tra l'altro è un reato penale!

Non ti fare prendere dal panico, segui le regole e ricomincia da capo!

@Barbara1184 

 

Vecchio a chi ?! Ahahahahhahaha

 

Giancarlo (vecchio e navigato musicista, fine psicologo e consumato detective, casualmente SuperHost in Napoli) R.S.V.P.
Barbara1184
Level 10
Palermo, Italy

@Giancarlo10 , in senso buono! Aaahahahaha! Sei un picciottello! 😘

Ermanno6
Level 10
Rome, Italy

@AnnaMaria234 per la Toscana ti consiglierei di leggere qui tutte le risposte, soprattutto quella migliore di Ada e Sergio:

https://community.withairbnb.com/t5/Supporto/Toscana-aggiornamento-sulla-comunicazione-di-immobili-l...

 

AnnaMaria234
Level 2
Calcinaia, IT

Grazie mille @Ermanno6  e @Paola4 

Augusto45
Level 3
Naples, Italy

@Paola4 @Ermanno6 ..... Magari sarebbe il caso di riportare come la regione Toscana ha equiparato la tassa dei rifiuti per gli affitti brevi a quella degli alberghi, quindi almeno 8 volte più cara, non so come è andata a finiri, ma se qui in Campania applicano una [***Contenuto nascosto perché in contrasto con le Linee Guida della Community***]  simile qualcosa faremo...

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