“Lo voglio affittare interamente tutti i giorni offrendo la colazione, in quanto la casa non è predisposta di cucina attualmente”.
Se intendi offrire la prima colazione, @Walter177, non puoi esercitare un’attività locativa da D.Lgs.79/2011 (art.53) e DL 50/2017 (art.4), bensì un’attività ricettiva. Tale elemento (prima colazione) attrae tale attività all’esterno della definizione civilistica del contratto di locazione.
Non solo. Non puoi condurre né una CAV nè una residenza turistica, in quanto la LR 11/1999 vieta di somministrare pasti o bevande (vedi co.5 dell’art.41).
Ciò che puoi fare in Puglia è aprire un B & B a carattere familiare, occasionale, sporadico, accidentale e non imprenditoriale nell’abitazione in cui dimori stabilmente (nei B & B la cucina è chiusa al pubblico: gli ospiti non possono utilizzarla), posto che il Comune di Martina Franca ha una popolazione residente superiore a 10 mila abitanti e l’attività non può essere esercitata in unità immobiliari fisicamente distinte, lontane non oltre 100 metri, fermo restando l’obbligo di dimora nell’unità abitativa principale (vedi co.4 dell’art.1 della LR 27/2013): ciò determina il conseguimento di un reddito di natura “diversa” non cedolarizzabile.
Se, come pare, intendi invece esercitare tale attività sistematicamente, continuativamente tutto l’anno, con un elevato ricambio di ospiti, dovrai aprire un B & B imprenditoriale (vedi art.3 della legge citata) presso il tuo domicilio, tramite presentazione della SCIA al Comune, iscrizione nel Registro delle imprese e all’INPS per il pagamento dei contributi obbligatori dei commercianti ai fondi pensionistici, obbligo di polizza assicurativa e tutta una serie di adempimenti amministrativi (vedi art.5): ciò comporta l’applicazione del regime d’impresa ordinario (art.55 del DPR 917/1986) salvo adozione del c.d. regime forfetario (legge 190/2014 modificato dalla legge 208/2015 e dalla legge 145/2018) che consente alle persone fisiche esercitanti un’attività d’impresa di fruire di una tassazione sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali e comunali e dell’IRAP.