@MariaCecilia30
Discussione relativa alla Provincia autonoma di Bolzano, quindi, suppongo che tu abbia un immobile che vuoi affittare ad uso turistico in questa Provincia, anche se scrivi da Trento (che ha una LP diversa da quella di Bolzano).
Nella LP 58/1988 e nella LP 12/1995 (modificata dalla LP 10/2013) le locazioni turistiche, disciplinate dal codice civile, non sono contemplate e neppure citate, quindi:
non sono strutture ricettive, come le CAV, gestibili solo in forma imprenditoriale (art.6.5 della LP 58/1988) né le Camere e appartamenti ammobiliati per ferie, gestibili sia in forma imprenditoriale (art.1, co.1 della LP 10/2013) sia in forma non imprenditoriale, a cui è, però, imposto il divieto di alcun tipo di attività promozionale (siti Internet compresi) e una limitazione di numero di contratti/anno (art.1, co.1-bis della LP 10/2013) in cui è prevista la somministrazione di pasti e bevande agli alloggiati (i B & B nella Provincia di Bolzano non sono citati, pertanto, si possono ricondurre alla concessione di Camere e appartamenti ammobiliati per ferie, qualora venga offerta la prima colazione),
bensì locazioni pure per qualsiasi durata, che devono ottemperare solamente agli obblighi prescritti dallo Stato (artt.1571 e seguenti del codice civile; art.4 del DL 50/2017), che, in sostanza, vuol dire:
° contratto di locazione per finalità turistiche in forma scritta che, se non assoggettato a cedolare secca, dovrà comunque essere bollato anche se non viene registrato (la scrittura privata non registrata non è elencata tra gli atti esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto: vedi Tabella, Allegato B, DPR 642/1972);
° comunicazione telematica delle persone alloggiate all’autorità di P.S. (art.109 TULPS) per i soli soggiorni di durata inferiore a 30 giorni.