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Salve ha tutti,ho effettuato una richiesta di prenotazione per una casa. Il Superhost mi ha risposto con questo messaggio"Gen...
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Buongiorno a tutti,
sono un host della Regione Lombardia. Qualche giorno fa ho ricevuto una sanzione esorbitante: €4000 dalla polizia commerciale (su segnalazione mi hanno detto di albergatori della zona) per non aver comunicato in Comune che affitto l'appartamento ad uso turistico.
Sinceramente mi ero documentata prima di intraprendere questa "avventura" e mi era parso di capire che non serviva alcuna pratica comunale in quanto non é considerato al pari di un b&b,ecc.
Ora non so cosa fare, mi son rivolta ad un avvocato che mi consiglia di pagare la sanzione, io invece vorrei fare opposizione.
Cosa mi consigliate? E' già capitato? L'importo della sanzione mi sembra davvero esagerato solo per una mancata comunicazione che tra l'altro la sua obbligatorietà è ambigua...
Importante anche aver sempre fatto regolari contratti di affitto scritti per potersi dichiarare "locazione turistica"; diversamente risulta più difficoltosa la distinzione da una attività ricettiva vera e propria.
per correttezza di informazione in Lombardia si chiamamo "casa vacanza" e non "locazione pura"! (altrimenti parliamo sempre di cose diverse...)
Comunque per quello che mi è stato comunicato dal responsabile SUAP del mio comune, si ha 1 Anno per regolamentare il tutto e visto che l'ultima modifica alle legge regionale è di Settembre 2016 la scadenza dovrebbe essere Agosto 2017.
Comunque per più chiarezza prendi appuntamento al SUAP del tuo comune per tutte le specifiche del caso!! ( i documenti da presentare in Lombardia sono svariati tra cui vige l'obbligo dell'assicurazione!)
s.
Scusa @Stefano71, ma la locazione esiste eccome, non è che la regione Lombardia può decidere autonomamente che qui non esiste più! Siamo sempre in Italia, e le leggi dello Stato sono primarie rispetto a quelle regionali.
Se uno è un proprietario e affitta il suo appartamento senza fare attività ricettiva, senza essere una struttura extralberghiera, ma semplicemente affittando il suo appartamento, la Regione non ha proprio la possibilità di vietarglielo.
La legge regionale in Lombardia parla di Casa-vacanza come "strutture ricettive gestite in modo unitario e organizzate per fornire alloggio e servizi" - e poi, in un'interpretazione successiva, scrive che le locazioni turistiche sono ricomprese nelle Cav, senza alcun fondamento giuridico.
Infatti il governo ha già cominciato a impugnare i regolamenti regionali, in quanto anticostituzionali (mi sembra hanno cominciato dalla Toscana)
Infatti non lo vieta la regione Lombardia, ma la dicitura della legge regionale è "Casa Vacanza" la "locazione pura" non viene neanche menzionata nella legge!
Quindi alla stato attuale della "LEGGE CONSIGLIO REGIONALE N. 87" tale attività può solo essere definita "casa Vacanza".
Quando ci sarà ricorso al Tar con sentenza definitiva, si potrà forse parlare di "Locazione Pura".
s.
Questo l'estratto delle legge ad oggi vigente in Lombardia:
Appunto!
I proprietari che affittano un appartamento non sono affatto "strutture ricettive gestite in modo unitario e organizzate per fornire alloggio e eventualmente servizi complementari"!
Sono semplicemente appartamenti dati in affitto. C'è la legge 431 del codice civile che regola gli affitti.
Comunque è vero, bisognerà aspettare le sentenze del Tar
dipende sempre da che estratto delle legge prendi......(E' questo il problema dell' ITAGLIA (la g lìho messa apposta è....)
2. Le case e gli appartamenti per vacanze possono essere gestiti:
a) in forma imprenditoriale;
b) in forma non imprenditoriale, da coloro che hanno la disponibilità fino a un massimo di tre unità abitative e svolgono l'attività in maniera non continuativa, osservando a tal fine un periodo di interruzione dell’attività non inferiore a novanta giorni all’anno, anche non continuativi.(2)
Finchè non ci sarà sentenza del TAR in merito....questo è! (giusto per far capire che non sono d'accordo con l'applicazione di questa legge regionale, ma vorrei evitare di pagare una salata multa!!!)
Con affetto!
s.
Credo che sul fatto che la Regione Lombardia (e non solo lei) abbiano legiferato in modo non appropriato, si sia d'accordo orami un po' tutti (ad eccezione forse dei legislatori Regionali).
Si tratta di vedere ora quanto tempo ci vorrà prima che le cose vengano sistemate e riportate nel loro giusto alveo.
Di fatto però, qui il problema è che LT o CAV, @Alessia73 sembra aver operato al di fuori delle "attuali" regole.
Regole che comunque sono in vigore in quasi tutte le Regioni, e anche le istanze di modifica dei regolamenti regionali non prevedono di porre totalmente al di fuori della supervisione delle Regioni la LT.
Che comunque deve segnalare gli ospiti alla Questura, deve (non in tutti i casi) raccogliere l'imposta di soggiorno, deve effettuare le segnalazioni ISTAT, dopo ovviamente aver "comunicato" l'avvio dell'attività in Comune.
Ora, farà bene Alessia a rivolgersi a Pro.Loca.Tur e segnalare il suo caso, sperando che l'associazione possa aiutarla, però sarebbe opportuno riflettere sul fatto che se da una parte ci si affida al rispetto delle leggi per il riconoscimento della LT, dall'altra non si può del tutto aggirare le leggi regionali.
Concordo con Roberto. Anche la locazione ha le sue regole, sebbene esse NON siano quelle delle leggi regionali.
Innanzitutto perchè ci sia locazione ci deve essere un contratto scritto di locazione con l'inquilino (guest), ancorchè NON registrato se la durata del contratto è inferiore ai 30 giorni.
Poi deve essere fatta la comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza: mediante ai il portale Alloggiati Web se la Questura fornisce le credenziali come imposto alla Questura dalla circolare del Ministero dell'Interno del 26.6.2015, oppure mediante consegna a mano della scheda o invio della stessa mediante raccomandata o posta elettronica certificata.
Poi devono essere comunicati alla Provincia o alla Città Metropolitana i flussi turistici ai fini statistici perchè su questo aspetto le Regioni hanno competenza.
Infine devono essere pagate le imposte.
Sono d'accordo sul fatto che alcune Regioni si siano "allargate" un po' troppo, andando a legiferare su aspetti non di loro competenza (in particolare sull'assimilazione delle Locazioni Turistiche alle Case Vacanza, e sulle definizioni di imprenditorialità).
Ritengo però che avendo le Regioni la delega al turismo, abbiano il diritto/dovere di monitorare il fenomeno, e la locazione "turistica" per quanto faccia riferimento al Codice Civile, attiene comunque la materia del turismo.
Quindi personalmente ritengo corretta, non invasiva, la semplice richiesta di comunicare (non di chiedere l'autorizzazione) l'avvio di una locazione turistica, in particolare tenendo conto che negli ultimi anni, grazie allo sviluppo tecnologico (internet, portali, smartphone) il fenomeno si è ampliato a dismisura, andando ad incidere sensibilmente sul numero dei turisti supportati dal territorio di competenza.
Con la necessità quindi delle istituzioni locali di monitorare il mercato, finalizzato agli aspetti statistici, da cui dovrebbero poi discendere eventuali interventi sul territorio, o alla tassa di soggiorno, anch'essa finalizzata ad un miglioramento dei servizi.
Lasciando alle altre istituzioni le valutazioni non di competenza regionale (dalla imprenditorialità o meno al pagamento delle imposte sul reddito).
Ad onor del vero, credo anche che una delle cause di questa ingerenza regionale sia stata proprio la crescita esponenziale e nella maggior parte dei casi "sommersa" in tutto e per tutto - dalle mancate segnalazioni alla questura, al mancato pagamento di imposte sui redditi e di soggiorno - e alla conseguente necessità di porre dei "paletti".
Proprio frequentando queste pagine ho avuto modo di constatare come il "sommerso" totale sia pratica ampiamente diffusa (in buona o cattiva fede).
Nella maggior parte dei casi le Regioni però hanno esagerato nella messa a punto dei provvedimenti, in alcuni casi legiferando in modo incostituzionale.
Buongiorno Alessia,
L'art. 38 comma 1 della legge Regione Lombardia prevede testualmente:
"Le attività ricettive alberghiere e non alberghiere disciplinate nei capi I, II, III e IV del titolo III della presente legge, ad esclusione delle case e appartamenti per vacanze e dei bivacchi fissi per i quali occorre la preventiva comunicazione al comune competente per territorio, sono intraprese previa SCIA, ai sensi dell'articolo 19 della l. 241/1990."
Tra le attività disciplinate nei Capi I, II, III e IV del Titolo III della legge 27/2015 non ci sono (e non potrebbero esserci) gli alloggi di cui all'art. 53 del D.Lgs. 79/2011 (Codice del Turismo) secondo il quale: "Gli alloggi locati esclusivamente per finalita' turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione."
Di conseguenza: per gli alloggi di cui all'art. 53 del D.Lgs. 79/2011 non è dovuta la preventiva comunicazione al comune di cui all'art. 38, comma 1, della legge Regione Lombardia 27/2015.
Non è possibile che gli alloggi di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 79/2011 vengano assimilati alle strutture ricettive e, in particolare alle case e appartamenti per vacanze di cui all'art. 26 della l.r. 27/2015 (neppure alle cav gestite in forma non imprenditoriale) perchè l'articolo 53 del D.Lgs. è chiaro e non ammette interpretazioni differenti: Gli alloggi locati esclusivamente per finalita' turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, SONO REGOLATI DALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE in tema di locazione E NON DALLE NORME DI UNA QUALSIASI LEGGE REGIONALE.
La sanzione deve assolutamente essere impugnata, così come come state impugnate analoghe sanzioni comminate dalla polizia locale di altri Comuni lombardi. Nessun giudice potrà disapplicare l'art. 53 del D.Lgs. 79/2011 e quindi nessun giudice potrà confermare una sanzione che si fonda su una norma regionale (art. 38 comma 1 l.r. 27/2015) che, come detto si riferisce alle sole strutture ricettive.
So che hai già preso contatto con l'Associazione che rappresento. Nei prossimi giorni verrai contattata.
Fabio
Qui però mi sorge un dubbio...
"Gli alloggi locati esclusivamente per finalita' turistiche" : esclude quindi chi viene per una fiera, o per assistere un parente in ospedale?
Cerca la definizione di turismo data dal WTO (Organizzazione mondiale del turismo) e di cui io ho parlato nel corso della mia relazione al Forum Rescasa dello scorso 15 novembre
Giusto; e io c'ero, oltretutto.
Lo riporto qui, visto che se n'è parlato:
Secondo il WTO (World Tourism Organization, branca delle Nazioni Unite) il turismo è l’insieme delle attività realizzate dalle persone durante i loro viaggi e soggiorni in luoghi diversi da quello di residenza, per un periodo di tempo che va da almeno due giorni (minimo un pernottamento) a un anno, a scopo di vacanza, lavoro o altri motivi.
Per esserci turismo devono quindi coesistere due condizioni fondamentali: che vi sia uno spostamento verso un luogo diverso dalla propria abituale residenza e che nell’insieme delle attività realizzate nella destinazione sia compreso per lo meno un pernottamento. Questa definizione comporta che i flussi generati dai cosiddetti “turisti di giornata” non sono considerati flussi turistici, mentre rientrano nel concetto di turismo anche gli spostamenti per motivi di lavoro (turismo d’affari) purché prevedano il pernottamento.
Ti sbagli, l'art. 26 della l.r. 27/2015 disciplina strutture ricettive denominate "case e appartamenti per vacanze". Gli alloggi dati in locazione turistica sono previsti e disciplinati da una legge dello Stato: l'art. 53 del D.Lgs. 79/2011 che a sua volta rimanda al codice civile.
Le Regioni possono disciplinare autonomamente le attività ricettive turistiche perchè il turismo è materia di competenza regionale. Le Regioni NON possono disciplinare la locazione (neppure quella turistica) perchè LA LOCAZIONE E' MATERIA CHE ATTIENE AL DIRITTO PRIVATO e, quindi, è di competenze esclusiva dello Stato. Le Regioni che hanno provato a disciplinare la locazione (turistica) - da ultima la Toscana - si sono viste le legge impugnata dinnanzi alla Corte Costituzionale dal Governo.