La ritenuta del 21%, che AIRBNB avrebbe dovuto trattenere per le sole locazioni brevi concluse dal 1° giugno al 31 dicembre 2017, può essere per il locatore d’acconto (IRPEF) o d’imposta (cedolare secca), a seconda che sia effettuata o meno l’opzione per l’imposta sostitutiva nel quadro RB del modello Redditi PF o B del modello 730.
Se fai locazione turistica, e ti sei avvalso di AIRBNB o comunque di un portale che non ha applicato la ritenuta del 21%, e non hai altri canoni di locazione cedolarizzati (per lo stesso immobile è, infatti, possibile, con diversi contratti “brevi” optare o meno per la cedolare secca oppure potresti avere contratti lunghi in cedolare: in questo caso dovrai riempire anche il quadro LC, nuovo “recipiente” in cui confluisce l’imposta sostitutiva da cedolare secca determinata nel quadro RB ovvero redditi diversi da RL), il caso di specie tocca solo due quadri: i quadri RB e RN.
Il quadro RB tiene conto dell’introduzione – a partire dal 1° giugno 2017 – della particolare disciplina sulle locazioni brevi per finalità abitative e anche turistiche (sono state integrate le istruzioni di compilazione dei modelli 730 e Redditi).
AIRBNB – come sai - è un portale inadempiente che non ha applicato la ritenuta e inviato la CU (Certificazione unica), ma può “salvarsi” se tu non sei uno dei contribuenti che presenta il modello 730 (termine di invio scaduto lo scorso 7 marzo).
Se infatti tu utilizzi il modello dichiarativo Redditi PF, c’è tempo fino al prossimo 31 ottobre e AIRBNB – che è un portale esattore (incassa i canoni per te) - potrebbe (nota il condizionale) rimediare, optando di inviare solo la certificazione senza l’invio dei dati dei contratti brevi 2017 alle Entrate, obbligo, quest’ultimo, in scadenza - solo per quest’anno – lunedì 20 agosto 2018 (in senso conforme, vedi Il Sole24ORE, 13 agosto 2018).
Perché? Perchè mediante la certificazione assolverebbe anche l’obbligo di comunicazione dei dati della locazione breve (circolare 24/E/2017, pag.15), ma nutro forti dubbi che i locatori “brevi” che utilizzano il modello Redditi PF riceveranno la CU da AIRBNB entro la fine di ottobre, in quanto il più potente portale di affitti brevi si è sempre rifiutato di operare la ritenuta, non essendosi mai considerato “intermediario” e, di conseguenza, non inviando la relativa CU.
Ipotizzando, invece, un altro scenario (lascio a te dire se migliore o peggiore), vale a dire il TAR dice no ad AIRBNB e AIRBNB all’ultimo minuto si “ravvede” - a fronte di pagamenti già effettuati di acconti in “eccedenza” – è vero che si può sempre rettificare la dichiarazione nei termini, ma con disagi che si ripercuoterebbero (ingiustamente) sui (disorientati) contribuenti “brevi”: le “giravolte” creano caos.
In attesa di quel che accadrà, invio a @Claudio100 questo messaggio con un telefonino da povero, in versione estiva ridotta, essendo la scrivente ancora in villeggiatura (peccato che nessuno utilizzi più la parola “villeggiatura”…).