Vademecum su locazioni turistiche 2016

Edoardo8
Level 2
Verona, Italy

Vademecum su locazioni turistiche 2016

Buonasera a tutti,

alla luce di alcune richieste ricevute dalla nostra associazione italiana locazioni turistiche mi permetto di allegare alcune riflessioni inerenti eventuali dubbi in materia di locazioni turistiche...

 

COSA SI INTENDE PER LOCAZIONE TURISTICA.
La locazione turistica è la concessione di unità immobiliari (ad uso abitativo) per finalità c.d. “turistiche” contraddistinta da precarietà, voluttuarietà e durata limitata nel tempo.
L’errore tipico è di voler confondere queste attività con altre c.d. “ricettive extralberghiere” come i Bed & Breakfast; nel primo caso viene concesso il solo godimento dell’immobile, mentre nel secondo vengono forniti una serie di servizi ulteriori quali la colazione, la pulizia delle camere ed il cambio biancheria.

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Articoli 1571 e seguenti del Codice Civile.
  • Articolo 1 co. 2 lettera c) L. 09.12.1998 n. 431;
  • Articolo 53 D.Lgs. 79/2011 (CODICE DEL TURISMO) il quale, richiamando il principio secondo cui “Gli alloggi locali esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione” sottolinea l’estraneità di questo istituto rispetto ad altre attività “extra alberghiere”.

SERVE UN CONTRATTO SCRITTO…?
“Se la locazione non supera i 30 giorni non serve contratto scritto…”

Nulla di più sbagliato!

L’errore nasce da un errata interpretazione del principio secondo cui non è necessaria la registrazione del contratto presso l’Agenzia delle Entrate nel caso in cui la locazione non superi i 30 giorni…
Come già spiegato siamo, comunque, dinanzi ad un contratto consensuale ad effetti obbligatori che determina il sorgere in capo al conduttore di un diritto personale di godimento.
Ai fini di legge l’art. 1, comma 4 della Legge n. 431/1998 va letto in combinato disposto con le disposizioni del successivo art. 13, comma 5 (locazione di fatto), che ha introdotto l’obbligo di usare la forma scritta senza alcuna specifica esclusione.
All’atto pratico il contratto andrà redatto a seconda del tempo di permanenza dell’ospite:

• LOCAZIONE TURISTICA LUNGA (“contratto casa vacanze”): in questo caso nel contratto devono essere presenti, fra l’altro, clausole sulle modalità di pagamento del canone, sulla sua rivalutazione in corso di contratto e sul deposito cauzionale;

• LOCAZIONE TURISTICA BREVE (“contratto brevi vacanze”) cioè della durata non maggiore di 15/30 giorni: il contratto dovrà contenere, tra l’altro, clausole specifiche relative al recesso, all’entità delle spese accessorie e all’utilizzo degli eventuali spazi accessori;

• LOCAZIONE TURISTICA BREVISSIMA (“contratto week-end”): il contratto dovrà contenere una pattuizione forfetaria dei consumi utenze (luce, acqua, gas ecc.).

REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO
Come detto, se la locazione supera i trenta giorni, vi è l’obbligo di registrazione dell’atto presso l’Agenzia delle Entrate.
Sia sul contratto, che sulla ricevuta di pagamento del canone di locazione deve essere apposta una marca da bollo.

D.P.R. 26.04.1986 N. 131 Tariffa Parte II – Atti soggetti a registrazione solo in caso d’uso – art. 2-bis.

Va sottolineato che l’Agenzia delle Entrate (Circolare 26/2011) ha specificato che il termine dei 30 giorni deve essere computato avendo a riferimento tutti i rapporti di locazione che uno stesso soggetto  ha intrattenuto nel corso dell’anno con quel locatario….superati i 30 giorni scatta l’obbligo!

L’INQUILINO PUO’ DIVENTARE LOCATORE TURISTICO?
Anche l’inquilino può sfruttare un immobile come locatore turistico.
E’ necessario che il contratto “proprietario-conduttore” contempli la c.d. clausola di sub locazione; in caso contrario si può incorrere in una grave violazione del contratto “base” con importanti rischi per  gli interessati.
Sottolineiamo sempre più spesso tale aspetto dal momento che tale pratica (non autorizzata) pare essere tutt’ora in corso da parte di alcuni.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI….CEDOLARE SECCA, SI O NO?
La risposta dipende dalla qualifica del locatore.

   PROPRIETARIO – LOCATORE

Siamo dinanzi a redditi c.d. “fondiari” (art. 25 co. 1 TUIR).

E’ possibile agevolarsi della cedolare secca (aliquota al 21% da calcolare sull’canone complessivo) a condizione che il rapporto avvenga fra privati.
E’ possibile applicarla anche per la locazione di singole stanze (circolare 26/2011 dell’Agenzia delle Entrate).
Laddove non si intenda beneficiare di tale facoltà il relativo reddito andrà inquadrato fra quelli fondiari con applicazione dell’imposta per scaglioni (possibile beneficiare della deduzione del 5% del reddito a titolo forfettario – DPR 917/1986)

   CONDUTTORE (INQUILINO)-LOCATORE

Non è possibile l’applicazione della cedolare secca (non è un reddito fondiario).
Il reddito va determinato alla luce della differenza fra quanto incassato nell’anno ed il canone di locazione riconosciuto al proprietario e, quindi, inserito  fra le voci “redditi diversi” (art. 67 co. 1 lett. H TUIR).

DEVO RILASCIARE RICEVUTA DEI PAGAMENTI?
Bisogna sempre consegnare una ricevuta di pagamento al momento del pagamento.
Nel caso in cui l’importo incassato superi i 77,49 € andrà apposta, altresì, una marca da bollo di 2 € sull’originale per il cliente annotando sulla copia del gestore la voce “Bollo apposto sull’originale”

…E SE IL PAGAMENTO AVVIENE TRAMITE IL WEB?
Nel caso in cui il portale di riferimento si limiti ad emettere ricevuta per le sue spettanze (provvigione), sarà onere del gestore emettere regolare ricevuta secondo i principi già visti in materia.

TASSA DI SOGGIORNO
Quasi tutti i Comuni prevedono l’obbligo di riconoscimento della Tassa di Soggiorno. Sarà necessario rivolgersi al relativo sportello per conoscerne l’entità e la modalità di dichiarazione e versamento.

COMPETENZA REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE
Come detto la locazione Turistica è regolata solo ed esclusivamente dal Codice Civile con possibilità per alcune Regioni di specificare o limitare alcuni aspetti.
Alcune Regioni, alla luce della potestà concorrente in materia di turismo, tendono ad applicare alcune limitazioni al fine di differenziare chi eserciti la relativa attività a livello imprenditoriale rispetto a chi persegua l’esercizio del proprio diritto di proprietà.
Le Province possono richiedere la comunicazione (di solito tramite internet) dei flussi di ospiti a fini statistici.
I Comuni possono richiedere la tassa di soggiorno.

COMUNICAZIONE ALLA QUESTURA….
Anche le locazioni turistiche hanno l’obbligo di comunicare alle Questura competente (come già B&B, affittacamere, agriturismo, hotel etc. etc…)  i nominativi degli ospiti.
Tale principio, finalizzato alla Pubblica sicurezza, mira ad evitare che si possa creare una zona d’ombra a causa di un vuoto normativo (Ministero dell’Interno, circolare interpretativa del 26.06.2015).
La relativa formalità dovrà avvenire tramite il servizio “AlloggiatiWeb”.
Selezionare la propria Questura ed accedere all’area “Carta dei Servizi” per scaricare i i moduli on-line
Nell’attesa che il vostro immobile sia inserito nel database della Questura è possibile comunicare i dati  degli alloggiati, (sempre entro le 24 ore dall’arrivo o all’arrivo stesso per soggiorni inferiori alle 24 ore), attraverso le Schedine Alloggiati da comunicare via fax o consegnare personalmente.

SEGNI DISTINTIVI DELL’ATTIVITA’
Non è possibile l’uso di insegne, al contrario (ad es.) dei B&B.

SERVIZI SI, SERVIZI NO….
Come detto non è possibile offrire servizi aggiuntivi ai propri ospiti; ciò non toglie che sia possibile fornire la biancheria (copriletto, lenzuola, coperte) a condizione che ciò non avvenga nel corso della permanenza dell’ospite.
Detto in altri termini…tutto deve già essere lì!
Tale principio è chiaramente desumibile da una nota pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (Ord. 6501/2014) – In ordine al rapporto fra la locazione turistica ed altre figure di attività “extra alberghiere” la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di osservare come “In materia di IVA, in ipotesi di concessione in godimento di un immobile arredato accompagnata dalla prestazione di servizi non direttamente inerenti al godimento della “res locata” (come la climatizzazione o la somministrazione di acqua, luce e gas), ma di carattere personale (come le pulizie od il cambio della biancheria), il rapporto, specialmente se si inserisca in un attività avente ad oggetto la cessione di una pluralità di immobili, non è qualificabile come locazione immobiliare ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633”.

ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA
La normativa in materia di certificazione energetica non fa distinzione in base alla durata del contratto di locazione.
L’art. 6, comma 3 del D.Lgs. n. 192/2005 prevede per i nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari l’inserimento di un’apposita clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla prestazione energetica degli edifici.

PUBBLICITA’, SI O NO…?
E’ ammesso l’utilizzo di piattaforme di booking come AirBnb

LOCAZIONE TURISTICA E COMODATO D’USO
Capita sovente che il camodatario di immobile ad uso gratuito gestisca l’immobile con finalità turistiche. Pur non essendovi alcun divieto bisogna ricordare (Risoluzione n. 394 del 22/10/2008 dell’Agenzia delle Entrate) che il relativo reddito avrà natura fondiaria ed andrà imputato al proprietario.

Ecco come trasformare l’appartamento in opportunità con la locazione turistica!

100 Risposte 100
Marta38
Level 10
Bologna, Italy

@Orvieto-In-Centro0

 

 

Grazie David... più che un post è un trattato!

Molto istruttivo, thx

🙂

 

Orvieto-In-Centro0
Level 10
Orvieto, Italy

@Marta38, ovviamente io scrivo queste cose anche per me stesso e da svariato tempo... ma oggi effettivamente l'ho modificato tutto apposta apposta per voi, perchè fosse meglio comprensibile ed usufruibile in questo contesto specifico...

 

Comunque uno scrive, come dici tu, un Trattato e @Jim, anzichè mettere il Kudos a chi scrive il trattato, mette il Kudos a chi lo ringrazia... questa me la segno, @Jim! ; ) : ) Ciao!

Jim1
Former Community Manager
Former Community Manager
London, United Kingdom

Ma no @Orvieto-In-Centro0 ero certo di averlo dato a entrambi, per il contributo e per l'apprezzamento, ma si vede che mi è sfuggito un click 🙂

Kudos dato e super meritato! 🙂

 


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Orvieto-In-Centro0
Level 10
Orvieto, Italy

@Jim1, grazie! Comunque si scherzava... ; ) Ciao.

Jim1
Former Community Manager
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London, United Kingdom

Ma figurati @Orvieto-In-Centro0... è un piacere kudosarti :))

 


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Orvieto-In-Centro0
Level 10
Orvieto, Italy

@Jim1, che poi che significherà 'sto ''kudos''!? Non lo conoscevo mica, prima... : )

@Orvieto-In-Centro0 @Jim1

 

Interessa anche me saperlo!

Jim1
Former Community Manager
Former Community Manager
London, United Kingdom

@Orvieto-In-Centro0 @Roberto143

E' un termine che significa proprio "mi piace", come i like insomma ma funziona come alternativa alla parola. Probabilmente più gergale, viene spesso usato dagli anglofoni per esprimere apprezzamento in modo molto amichevole e informale. Mi è capitato infatti di sentire gente che diceva "Oh I love that. Kudos for you!" 🙂 

 


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Orvieto-In-Centro0
Level 10
Orvieto, Italy

@Jim1, @Roberto143, mi tocca insegnarvi proprio tutto...

 

Il termine inglese kudos deriva dal greco antico κῦδος (traslitt.:kŷdos), col significato originario di "gloria", fama, "rinomanza", acquisita soprattutto in guerra[1][2], implicando, quindi, un riconoscimento pubblico positivo per le proprie azioni[3]. Il termine è di uso comune in vari ambiti lessicali nei paesi anglofoni: nell'inglese britannico (dove si pronuncia /ˈkjuː.dɒs/ ) indica "la pubblica ammirazione che una persona riceve come risultato di una particolare conquista o posizione nella società"[4], mentre nell'inglese americano (pron. /ˈkuː.dɑːs/ [4], o /ˈku·dɑs, -doʊs/ [5]) indica "la lode, l'ammirazione, e la fama ricevuti per un risultato"[5]. Il termine kudos, in origine singolare, viene spesso usato nella lingua inglese come se fosse plurale, dato che termina per -s: di conseguenza, ne è stato ricavato anche un nuovo singolare, kudo.[6]

(FONTE WIKIPEDIA)

Jim1
Former Community Manager
Former Community Manager
London, United Kingdom

@Orvieto-In-Centro0 stavo aspettando con ansia che mi pubblicassi la descrizione super precisa e dettagliata della parola e sei stato un fulmine. Sei fenomenale! :))

 

Confermo che kudos viene usato in particolar modo quando si raggiunge un particolare risultato, molto più negli USA che in UK, ma ha preso anche connotazione molto informale.

 

Per questo @Orvieto-In-Centro0KUDOS FOR YOU! 😄

 


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Orvieto-In-Centro0
Level 10
Orvieto, Italy

@Jim1, ora non esagerare con il 'kudos', perchè non vorrei mai superare Giancarlo e avere il primo posto; lasciamo Giancarlo lì in prima posizione, dai... Ciao ciao ; )

Jim1
Former Community Manager
Former Community Manager
London, United Kingdom

Haha eh @Orvieto-In-Centro0 è più forte di me, ormai ne sono dipendente! Tranquillo che la classifica ha spazio per tutti 🙂 

 


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Alice153
Level 2
Turin, Italy

Buonasera a tutti,

gli obblighi sono gli stessi sia che si affitti un appartmento intero che una camera?

Io affitto una camera all'interno di un appartamento di mio papà, in cui lui stesso vive.

Oltre alla comunicazione in questura degli ospiti ed all'inserimento del ricavo in dichiarazione dei redditi, mi sembrava di capire che non ci fosse altro. Almeno, appunto, per quanto riguarda una singola camera all'interno del proprio immobile di residenza...

Grazie a tutti

Orvieto-In-Centro0
Level 10
Orvieto, Italy

@Alice153, gli obblighi sono gli stessi (se stai parlando di una LT, Locazione Turistica o Pura) sia nel caso di un intero immobile non di residenza, sia nel caso di una sola stanza all'interno di un immobile in cui il proprietario e gestore vive. Pertanto ti suggerisco di seguire non solo i due passaggi da te indicati, ma TUTTI quelli indicati a inizio post da Edoardo.

 

Anzi, se lochi una stanza all'interno di una casa abitata, attenzione a non sconfinare nell'esercizio abusivo di attività extralberghiera di struttura ricettiva b&b o affittacamere, perchè NON LO SEI se fai Locazione Turistica. Non lo sei per molte ragioni, ma soprattutto perchè SCRIVI CONTRATTI, perchè NON FORNISCI 'SERVIZI ACCESSORI O COMPLEMENTARI' NE' TANTOMENO 'SERVIZI ALLA PERSONA' DI TIPO ALBERGHIERO ED EXTRALBERGHIERO quali prime Colazioni, cambio Biancheria da letto e da bagno durante il soggiorno degli ospiti, e pulizia e riordino quotidiano degli alloggi o comunque durante il soggiorno degli ospiti. Inoltre ricordati di non denominarti online come B&B, o come Casa Vacanze, o come Affittacamere, perchè appunto non lo sei.

 

Tra l'altro tu affermi di affittare per conto di tuo padre immobile non tuo (che però immagino tu non abbia preso in affitto nè in comodato d'uso), dunque tutto su Airbnb dovrebbe essere fatto col profilo di tuo padre e non con il tuo, e lo stesso per quanto riguarda Conto Corrente o Paypal e Dichiarazione dei Redditi, ecc.

 

Se invece tu hai preso in Comodato d'uso gratuito quella casa, tieni presente che i Redditi prodotti andrebbero comunque a finire nella dichiarazione dei redditi del vero proprietario, tuo padre. Al contrario l'unico modo per poterli segnare tu nella tua Dichiarazione dei Redditi e per segnare il profilo Airbnb a tuo nome sarebbe quello di prendere tu stessa in affitto l'immobile e sublocarlo a terzi (ma perdendo così l'agevolazione dei Redditi Fondiari o da Fabbricato, che diventerebbero Diversi o in certi casi da Impresa). Non ti consiglio nessuna di queste due modalità, pertanto.

 

Dunque come risolvere? O fai tutto tu ma senza figurare qui su Airbnb e mettendo il profilo e ogni cosa a nome di tuo padre, o al massimo tu potrai essere Co-Host di tuo padre Host, se questa funzionalità nella tua zona è stata già attivata (ma non è ancora attiva in tutta Italia, pare).

 

Insomma, per cominciare può bastare così, poi parlate anche con il SUAP comunale, con un commercialista, e leggetevi la vostra Legge o Regolamento Regionale sul Turismo.

 

Se invece vuoi aprire un B&B o un Affittacamere, allora il discorso è abbastanza diverso... casomai chiedi. Ciao!  

Buonasera e grazie per tutte le informazioni 🙂

Sono Locazione Turistica e da quanto so, non si possono scaricare evenutali spese sostenute nel corso dell'anno.

Nel 2016 ho dovuto sostituire 3 elettrodomestici (frigorifero ad incasso-forno e lavatrice). Davvero con fatture alla mano, non posso scaricare?

Alla fine dei conti, tra spese di altre rotture accidentali, lavaggio/stiro biancheria, detersivi - bollette e 3 elettrodomestici, le spese sono state importanti! Davvero lo stato non ci viene incontro?

Grazie

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