@Tiziana129
Nel 2011, con la modifica del titolo V della Costituzione, le competenze in tema di Sanità e TURISMO sono passate dallo Stato alle Regioni.
Da allora, quindi, ogni Regione ha il potere di legiferare nel merito del turismo, stabilendo regole specifiche per le caratteristiche del proprio territorio.
Questo in parte é alla base della motivazione di queste attribuzioni di competenze: una Regione come la Sicilia potrebbe avere esigenze diverse rispetto alla Valle d’Aosta; d’altra parte, su alcuni aspetti questa differenza di vedute porta come minimo ad un po’ di confusione (prendiamo ad esempio quello che é possibile offrire come colazione per i bed&brekfast).
Fatta questa premessa, va precisato che la LOCAZIONE TURISTICA, a dispetto del nome (che sia turistica o breve) non rientra nelle competenze delle Regioni, ma fa riferimento esclusivamente all’art 1571 cc.
Sulla locazione turistica le Regioni non possono legiferare. Tant’é vero che diverse leggi regionali sono state impugnate ed annullate, proprio perché hanno provato ad invadere un campo non di loro competenza.
Ovviamente possono - a latere della normativa civilistica - richiedere ad esempio una comunicazione preventiva di inizio di locazione (non una SCIA, una autorizzazione, ma solo una comunicazione) e la segnalazione degli ospiti (tramite Radar o Turismo5 o altro), per avere una giusta informazione della capacità ricettiva del proprio territorio e una analisi statistica dei flussi, per poter attuare corrette politiche sulle infrastrutture.
Ma chiedere lumi sulla locazione turistica ad una Regione non é la strada giusta per ottenere delle informazioni corrette (oltre al fatto che non tutti gli addetti dei vari servizi sono a conoscenza di tutto lo scibile della materia).
Per quanto detto sopra é importante, per una locazione turistica, sottoscrivere un contratto di locazione (a prescindere dalla durata): diversamente, si può essere scambiati per una attivitá ricettiva che rientra sotto il controllo delle Regioni, fiscalmente non può accedere alla cedolare secca ma dichiara nei redditi diversi, deve attenersi alle normative regionali su spazi e giorni di apertura annui, insegne, ecc.
Ovviamente ci sono normative “trasversali”, come ad esempio la segnalazione ad alloggiatiweb, che é prevista per tutte le forme di ospitalitá, dalla semplice locazione al bed&breakfast o affittacamere, ecc.
Cosí come per l’imposta di soggiorno, che invece é di competenza Comunale.
Per concludere: la “quietanza di pagamento” per una locazione, é obbligatoria dietro richiesta del locatario (ma ovviamente é possibile rilasciarla facoltativamente quando si crede), ed é solo in apparenza simile alla “ricevuta”, che invece é obbligatoria per tutte le attivitá ricettive vere e proprie (e quindi attivitá commerciali).