@Palazzo-Vendramin-Costa0 @Alessandra18 @Ada-and-Sergio0
Il quesito è molto più complesso di quanto possa sembrare.
Il nodo cruciale è: “Che cosa è AIRBNB”?
È un fornitore estero che offre un servizio immobiliare, ossia – come finora si è ritenuto - un intermediario immobiliare (che l’Italia vorrebbe far diventare esattore per lei) oppure è un soggetto che fornisce un servizio “immateriale”, ossia una prestazione generica?
Perché è qui che si gioca tutta la partita AIRBNB e IVA..
Provo a semplificare.
Immobile in Italia e fatturazione del compenso (quindi, prestazione di un servizio) di AIRBNB dall’Irlanda (una fetta dei soldi del portale continua a fare lo slalom fra i paradisi fiscali di mezzo mondo, passando dalla solita Irlanda), ossia AIRBNB Ireland = società di diritto irlandese con sede a Dublino, che gestisce per tutti gli utenti stabiliti al di fuori degli Stati Uniti una piattaforma online che mette in contatto un locatore stabile e un inquilino giramondo: storie di nomadi a tempo determinato, ognuno con un suo qui e ora, con la sua second life portatile da mettere in valigia.
Se l’intermediazione della locazione è un servizio immobiliare, le commissioni devono essere fatturate a chiunque con l’IVA made in Italy (vedi art.7-quater “Territorialità – Disposizioni relative a particolari prestazioni di servizi” della legge IVA; vieppiù art.31-bis, par.2, lettera p) del Regolamento UE 282/2011, integrato dal 1042/2013.
Se, invece, l’intermediazione del servizio rimane una prestazione generica, “immateriale”, in cui il prestatore di tale servizio non esercita un controllo sulle modalità di tale servizio – come, tra l’altro, pare emergere proprio di recente in una causa proposta davanti alla Corte di Giustizia UE (un iceberg che manderebbe a picco l’impianto normativo del DL 50/2017, appositamente congegnato dal Governo italiano per “imbrigliare” AIRBNB – le commissioni ricadono sul doppio regime dell’art.7-ter “Territorialità – Prestazione di servizi” della legge IVA (art.31-bis, par.3, lett. d) del Regolamento UE 282/2011):
° se il proprietario dell’immobile è un privato, paga l’IVA irlandese, sede dell’intermediario;
° se il proprietario dell’immobile è un soggetto titolare di partita IVA, assolve l’IVA italiana con inversione contabile (c.d. reverse charge) previa iscrizione nel VIES.
Nel DL 50/2017 era prevista l’emanazione di un decreto ministeriale che doveva delineare il confine dell’attività di impresa nella locazione breve e gettare luce anche su questi aspetti per nulla scontati.
Tornando al caso che qui interessa, con operazioni extracomunitarie, in cui l’IVA italiana non la paga il “fornitore” estero – qualora la prima non sia una fattura proforma - in presenza di fattura estera a storno, non rimane che integrare l’IVA negativa (ad es. -100), emettendo un’autofattura con nota di credito per stornare totalmente o parzialmente gli importi precedentemente fatturati.
Il sistema mi accetterebbe un’autofattura con segno negativo in cui io sono lo stesso soggetto che riceve ed emette fattura? Io ti risponderei di sì, ma, considerato che il tema è piuttosto delicato e complesso, conoscere il pensiero dell’Amministrazione finanziaria, in attesa del MEF, non sarebbe una cattiva idea.
Solo un interpello potrebbe spazzare via i tuoi dubbi, ma senza farsi troppe illusioni. Piedi ben ancorati a terra: il responso ricevuto non ha alcun valore vincolante né per te né tantomeno per un giudice che dovesse pronunciarsi in un eventuale contenzioso tributario