legge regionale n27 del 1 ottobre 2015.
Art. 38
(Disposizioni comuni per attività ricettive alberghiere e non alberghiere)
1. Le attività ricettive alberghiere e non alberghiere disciplinate nei capi I, II, III e IV del
titolo III della presente legge, ad esclusione delle case e appartamenti per vacanze e dei bivacchi fissi per i quali occorre la preventiva comunicazione al comune competente per territorio, sono intraprese previa SCIA, ai sensi dell'
articolo 19 della l. 241/1990.
Bisogna fare una comunicazione preventiva al Comune. A Como non te la fanno fare e si è in stand-by. Anche perchè la questura di Como la richiede per rilasciare la password del portale alloggiati...