CAV - Cedolare secca

Roberto472
Level 2
Milan, Italy

CAV - Cedolare secca

Buongiorno a tutti,

apro questa discussione per cercare di capire definitivamente se è possibile o meno usufruire della cedolare secca aprendo una CAV non imprenditoriale a Milano.

Se ne è già parlato in altri post ma ho sempre trovato pareri discordanti, l'unica cosa che ho capito è che questa è assolutamente esclusa se la CAV è imprenditoriale essendo i redditi da essa generati diversi e non fondiari.

Ringrazio in anticipo chi vorra rispondermi

23 Risposte 23
Susanna0
Level 10
Milan, Italy

@Roberto472, guarda la pagina Fb di Prolocatur, o il sito, prolocatur.org .

E' l'associazione italiana della Locazione Turistica e stanno combattendo per farla riconoscere anche in Lombardia, dove abbiamo una situazione particolarmente incasinata.

Loro sostengono che la cedolare secca si applica solo se si fa locazione. Se uno si iscrive come Cav (che sia imprenditoriale o meno) diventa a tutti gli effetti un'attività ricettiva, quindi il reddito non è più fondiario.

Salvatore213
Level 2
Milan, Italy

@Susanna0@Roberto472

volevo indicarvi partendo da queste faq

http://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/04902068-7134-4e7e-a285-14a43c570929/FAQ_CAV_2201201...

il riferimento al

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50 art. 4

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/04/24/17G00063/sg

 

Da quello che leggo per locazioni brevi (anche CAV non imprenditoriali) si prevede la ceoldare secca.

Emily352
Level 10

E’ solo una FAQ scellerata  diffusa - senza alcun fondamento normativo - dalla direzione regionale lombarda. La legge regionale della Lombardia non ha mai equiparato gli immobili concessi in locazione per finalità turistica con le CAV: è solo la Direzione regionale che ha sciaguratamente interpretato in tal senso. Il nostro è il Paese in cui non esistono fatti, ma solo interpretazioni, e si vede…

 

Il contratto di locazione per finalità turistica trova riconoscimento per la prima volta solo nella legge 431 del 1998 che però non dà alcuna indicazione circa la disciplina applicabile: tale lacuna sarà poi colmata tredici anni dopo nel 2011 dal D.Lgs. 79, in parte abrogato l’anno dopo dalla Corte costituzionale. Le locazioni brevi sono state poi fiscalmente disciplinate lo scorso anno dal DL 50.

 

I redditi che derivano da questi contratti sono redditi immobiliari e, pertanto, se sono stipulati da persone fisiche, possono essere cedolarizzati. Se però vuoi vedere il bicchiere mezzo vuoto: sì cedolare secca, ma senza possibilità di dedurre alcuna spesa.

 

Possibilità di erogare servizi accessori molto limitata: solo quelli strettamente connessi con l’utilizzo dell’immobile (fornitura di biancheria e pulizia, utenze, wi-fi, aria condizionata ecc.).

 

Altra galassia lontana anni luce dalle locazioni turistiche sono le CAV, le quali sono a tutti gli effetti delle vere e proprie strutture ricettive extralberghiere che, al pari dei Bed & breakfast, non rientrano  nell’ambito delle locazioni brevi. In tutti i casi, sia coloro che svolgono questa attività continuativamente in forma imprenditoriale, sia coloro che la conducono saltuariamente in forma non imprenditoriale sono tenuti ad adempiere ad alcuni basilari adempimenti amministrativi richiesti dalla loro Regione.

 

Le CAV consentono di offrire al guest una miriade di servizi accessori non strettamente connessi con l’utilizzo dell’immobile non inclusi nelle locazioni brevi: oltre il cambio della biancheria e il riassetto dei locali (comuni con quest’ultime), può essere fornita la colazione, un servizio di trasporto, noleggio di auto, tour con guide turistiche ecc.: quindi, un ambito più ampio di una locazione breve che avvicinano le CAV a un soggiorno organizzato in un albergo (che ovviamente non fa firmare alcun contratto di locazione ad un turista).

 

Purtroppo dove si registra maggior confusione è proprio tra le locazioni turistiche e le CAV. Tale contrasto - che in passato si era già presentato, ma continua a persistere tuttora, tra le locazioni (turistiche o meno) di singole stanze e gli esercizi di affittacamere – è determinato dal fatto che le prestazioni rese all’ospite sono molto simili (specie con le nuove regole sugli affitti brevi del DL citato: le locazioni brevi includono ora anche servizi di fornitura di biancheria e pulizia dei locali).

 

E’ quindi evidente la necessità di individuare precisi ed oggettivi elementi differenzianti le due fattispecie, senza  equivoche ingerenze da parte delle Regioni nel diritto privato e nelle relative attività contrattuali, proprio perché l’inquadramento in una categoria o nell’altra ha ricadute civilistiche, tributarie, amministrative molto diverse tra loro.

 

In Lombardia purtroppo è capitato che la Regione ha varato una legge (impugnata il 16 marzo scorso dal Consiglio dei Ministri davanti alla Corte costituzionale per “invasione” della competenza riservata allo Stato) ricomprendendo – secondo la Direzione Regionale - nell’attività ricettiva di CAV “gli alloggi o porzioni degli stessi dati in locazione per finalità turistiche per una durata non superiore ai 30 giorni ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n°431”.

 

In Lombardia non c’è logica. Non c’è razionalità. Solo confusione. In sostanza, chi intende locare un proprio appartamento per finalità turistiche dovrebbe “cavettizzarsi”, trasformandosi – in base ad una legge regionale - da locatore in albergatore.

 

In attesa dei primi responsi giurisprudenziali, è comunque possibile dire alcune cose e fornire qualche macro indicazione.

 

La prima (la più importante). La cessione in godimento di un appartamento ammobiliato in forma di CAV (imprenditoriale o meno), unitamente all’inclusione di alcuni servizi accessori eterogenei, aventi natura specificatamente alberghiera, a fronte di un corrispettivo in danaro, conferisce al contratto eventualmente stipulato dal gestore una connotazione causale del tutto estranea al modello locativo: il titolare di una CAV non può fare sottoscrivere un contratto di locazione. Perché?

 

Perché il rapporto instauratosi tra lui e il suo cliente (non è, quindi, un inquilino che paga un canone locativo, ma un cliente che paga un prezzo praticato “nell’esercizio in modo ben visibile nei locali di ricevimento del pubblico”) rientra nella categoria giuridica dei contratti atipici a contenuto misto, non disciplinati organicamente né dal codice civile né tantomeno dalla legge 431/’98.

 

Nella medesima categoria rientrano, con talune differenziazioni, i contratti atipici di alloggio Bed & breakfast, altra tipologia ricettiva in genere a carattere familiare (ma alcune Regioni prevedono l’attività di Bed & breakfast anche in forma imprenditoriale) e i contratti atipici di affittacamere, altra tipologia ricettiva in genere imprenditoriale (ma alcune Regioni prevedono l’esercizio di affittacamere anche in forma non imprenditoriale): la solita anarchia regionale irrefrenabile.

 

Siamo fuori dal perimetro delle locazioni brevi: quindi, no equiparazione locazioni brevi (la cui competenza legislativa è fuori dubbio di carattere statale) e forme ricettive Bed & breakfast (vedi circolare 24/E/2017, pag.7) e CAV (la cui disciplina è trasferita alle Regioni che si sono differenziate nelle singole normative). Non solo. Siamo fuori dall’ambito della  cedolare secca. Perché?

 

Perché i redditi delle CAV imprenditoriali non hanno caratteristica di reddito fondiario, ma rientrano tra i redditi da impresa, mentre quelli derivanti da una attività sporadica, non continuativa di CAV non imprenditoriale, con interruzione obbligatoria dell’attività non inferiore a 90 giorni all’anno in Lombardia (per superare il periodo di inattività occorre aprire una CAV imprenditoriale) o di un Bed & breakfast a carattere familiare non vanno inseriti nel quadro RB del modello Redditi PF o B del modello 730 (Redditi da fabbricati), in quanto non sono ascrivibili a redditi fondiari derivanti da una rendita immobiliare - come si legge in rete e come taluni CAF in Lombardia maldestramente suggeriscono di fare per non perdere il “treno” della cedolare secca - bensì nel quadro RL (Altri redditi) del modello Redditi PF (rigo RL 10 = redditi diversi) o D (Altri redditi) del modello 730  (rigo D4 = redditi diversi), ossia quelli derivanti da una attività commerciale svolta occasionalmente, righi che contengono ora la nuova casella “Cedolare secca”, se non fosse che la suddetta casella non può essere utilizzata in tale fattispecie. Perché?

 

Perché tale casella può essere valorizzata solo in due casi: sublocazione breve (quindi, non lunga) e locazione breve (quindi, non lunga) stipulata dal comodatario, fattispecie queste sì equiparate per legge alle locazioni brevi. Se però vuoi vedere il bicchiere mezzo pieno: no cedolare secca, ma deduzione dai proventi percepiti tutte le spese sostenute, purchè documentate, per generare questi proventi.

 

Morale di questa triste storia: la solita italica chiarissima confusione.

Mannaggia! @Salvatore213

Salvatore213
Level 2
Milan, Italy

@Emily352

Non sono così preparato sulla questione. Mi ha seguito Hospres per mettermi in regola affiliata con sweetguest e mi garantiscono che si paga cedolare secca. Sweetguest gestisce qualcosa come 800 appartamenti. Avranno sbagliato per tutti?

 

Grazie

Salvatore213
Level 2
Milan, Italy

@Emily352non capisco inoltre questa tua ultima frase:

"Perché tale casella può essere valorizzata solo in due casi: sublocazione breve (quindi, non lunga) e locazione breve (quindi, non lunga) stipulata dal comodatario, fattispecie queste sì equiparate per legge alle locazioni brevi"

 

Se c'è questa possibilità, la casella perchè non potrebbe essere spuntata? Con il CAV non imprenditoriale si effettuano locazioni brevi non lunghe!


Grazie mille

Emily352
Level 10

Non so cosa dirti, @Salvatore213. Premesso che non sono infallibile come il Papa, a me risulta che la cedolare secca non è applicabile né alle attività di Bed & breakfast occasionale né alle attività di CAV occasionale.

 

Il reddito resta reddito diverso, ma non è possibile esprimere l’opzione per la cedolare: il regime sostitutivo non è stato esteso alla totalità delle attività ricettive con servizi accessori: per una conferma vedi l’importante chiarimento fornito dall’Amministrazione finanziaria,  con riferimento ai Bed & breakfast, a pag.7 della circolare richiamata in cui si delinea l’ambito applicativo del regime fiscale delle locazioni brevi.

 

Per una posizione seria e sostenibile sul caso Lombardia (c’è davvero tanta confusione) è necessario poi attendere le prime pronunce dei tribunali o, meglio, della Corte di Cassazione.

 

Riguardo la nuova casella di colonna 3 (Cedolare secca) del rigo RL10 – come si legge a pag.10 delle Istruzioni per la compilazione del fascicolo 2 del modello Redditi PF 2018 – è possibile optare per la cedolare secca anche in caso di redditi diversi solo se derivanti dalla sublocazione breve e dalla locazione breve effettuata dal comodatario dell’immobile ricevuto in uso gratuito, non dalla locazione breve stipulata dal proprietario-locatore.

Salvatore213
Level 2
Milan, Italy

@Emily352grazie prima di tutto per le preziose informazioni.

Nei prossimi giorni mi informerò a riguardo e ti farò sapere.
Ti confermo che i siti intermediari (hospres, guesthero, sweetguest) nelle loro pagine parlano di cedolare secca che si preoccupano loro di trattenere rappresentando dunque i sostituiti di imposta. La domanda che mi sorge è: non è che la cedolare secca si applica solo nel caso in cui entrino in gioco gi intermediari e invece per un privato che decide di gestirsi autonomamente rimane la tassazione Irpef? Quello che leggo infatti dal

DL 50/2017:

"è previsto inoltre che i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ed i soggetti che gestiscono portali telematici devono: (i) trasmettere i dati delle transazioni concluse per il loro tramite entro il 30 giugno dell’anno successivo (ii) operare la ritenuta del 21% in qualità di sostituti di imposta qualora incassino i canoni o i corrispettivi dei contratti (iii) sono responsabili, qualora incassino il canone o intervengano nel pagamento dello stesso, del pagamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale."

Sarebbe assurdo ma qui tutto è possibile

 

Grazie

Emily352
Level 10

Che codesti intermediari - inserendo o meno l’offerta di locazione su una o più piattaforme online - parlino nelle loro pagine di cedolare non mi stupisce affatto, @Salvatore213, il problema semmai è capire quali categorie vengano attratte al regime dell’imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca con l’aliquota del 21%: locazioni per finalità turistiche, Bed & breakfast, CAV, guest-house, affittacamere ecc.

 

E’ vero che il raggio d’azione della cedolare si è allargato a redditi (diversi) che in origine ne erano totalmente estranei, estendendosi ora alle ipotesi di sublocazione e ai contratti di comodato conclusi dal comodatario (equiparate per legge alle locazioni brevi) purché non eccedenti 30 giorni, ma continuano a restare fuori dal perimetro applicativo del prelievo sostitutivo della cedolare ipotesi di imprenditorialità c.d. “minore”, quali le attività ricettive svolte occasionalmente.

 

Quando un contratto di locazione (turistica o transitoria ordinaria) ha tutti i crismi per ricadere nella definizione di locazione breve dettata dal DL 50/2017, si producono due ordini di conseguenze: il locatore può optare per la cedolare secca al 21% sui canoni ricavati dalle locazioni brevi ovvero può decidere di rimanere in IRPEF.

 

Lo può fare sia che si avvalga di un intermediario online o fisico che interviene nel pagamento del canone sia che intercetti il suo inquilino (guest) autonomamente, non passando attraverso un soggetto che gli fa da intermediario diretto e riscuote il canone per lui.

 

In quest’ultimo caso, non c’è nessuno che gli fa da sostituto d’imposta, e dove, quindi, non c’è la ritenuta alla fonte attestata tramite CU, sarà lui ad applicare le solite regole fiscali e a scegliere il regime più conveniente (IRPEF o cedolare secca).

 

Viceversa, se si avvale di un intermediario esattore, quest’ultimo applicherà  la ritenuta del 21% sulle somme che incassa dall’inquilino (lasciamo perdere per favore  AIRBNB) e si vedrà accreditate tali somme meno il 21% e la commissione dell’intermediario. Toccherà poi a lui – come sempre – decidere se vuole optare o meno per la cedolare secca.

Simona376
Level 2

Ciao a tutti, ho letto attentamente il post ed i relativi commenti. Personalmente avevo molti dubbi sull'applicabilità della cedolare secca per le CAV svolte in maniera non imprenditoriale, nonostante il mio commercialista mi avesse detto che ne avevo facoltà.  In effetti io sono CAV perchè,  per inesperienza e per essermi affidata,  ho inoltrato una scia come richiesto, senza cogliere la differenza con le locazioni brevi. Nella pratica io, impiegata, altro non faccio che semplici locazioni brevi, senza servizi aggiuntivi, tranne la solita fornitura biancheria e pulizia ad ogni soggiorno. A questo punto, io mi chiedo, se non posso applicare la cedolare secca quale proprietaria dell'immobile, dovrei eliminare la mia posizione di CAV per cambiare le cose ? Sono decisamente confusa. Grazie a chi mi darà suggerimenti.  Simona 

Emily352
Level 10

CAV e LT sono due attività che non sono sovrapponibili, perché ognuna va per la propria strada, sia dal punto vista civilistico (le une non necessitano di contratti scritti, perché non sono locazioni, ma strutture ricettive, le altre necessitano di contratti scritti, perchè sono locazioni) sia dal punto di vista fiscale (le une implicano l’indicazione dei redditi alla voce “Redditi diversi” e non sono cedolarizzzabili, le altre entrano nei “Redditi dei fabbricati” e sono cedolarizzabili): puoi intuire facilmente quali conseguenze possa generare questa assimilazione di una tipologia all’altra.

 

Se ti sei regolarmente accreditata in Comune, che tu lo voglia o meno, sei una CAV, occasionale non imprenditoriale, ma sempre CAV rimani: sei in regola con le norme della Regione, ma per l’Amministrazione finanziaria non puoi optare per il regime della cedolare secca, come, invece, sciaguratamente si legge nelle FAQ del sito della Regione Lombardia, ma non nella LR 27/2015.

 

Come per i “Bed and breakfast”, infatti, secondo l’Amministrazione finanziaria, qualora l’attività di CAV si presenti come “un’attività commerciale occasionale in quanto carente del requisito dell’abitualità, concorre a tassazione come reddito diverso ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. i), del Tuir” (vedi Agenzia delle Entrate, risoluzione 18/E/2008, pag.3) e “l’applicazione della disciplina in esame [la cedolare secca] è esclusa inoltre anche nel caso di attività commerciale non esercitata abitualmente, i cui redditi sono ricompresi tra i redditi occasionali di cui all’art.67, comma 1, lett.i) del TUIR” (vedi Agenzia delle Entrate, circolare 24/E/2017, pag.6).

 

Per cedolarizzare i redditi conseguiti, @Simona376.,  dovresti spezzare le catene, ossia cessare definitivamente l’attività di CAV, quindi, senza dover ottemperare a tutti quegli obblighi richiesti dalla LR citata (comunicazione inizio attività, segnalazione flussi turistici, imposta di soggiorno, esporre i prezzi al pubblico, estintore,  bollitore, bricco del latte ecc.), ma seguire unicamente, senza far parte forzatamente della ricettività regionale, le disposizioni delle leggi dello Stato, il che vuol dire stipulare dei contratti di locazione secondo il codice civile (art.53 del D.Lgs.79/2011) e rispettare le norme di pubblica sicurezza  tramite il portale Alloggiatiweb”(art.109 TULPS): saresti in regola con le norme del Fisco, ma non con quelle della Regione che ti potrebbe sanzionare.

 

La legge lombarda 7/2018 - che interviene in materia di ordinamento civile, innovando la disciplina vigente in materia di locazione e prospettando un vulnus sul riparto di competenze tra Stato e Regioni - è stata impugnata davanti alla Corte Costituzionale. L’udienza si è tenuta lo scorso 5 marzo e a breve dovrebbe essere nota la sentenza (la Corte la emette in tempi successivi).

Grazie mille @Emily352 ! Sono il marito di @Simona376  che ti ha posto il quesito ::)) 

Mariangela88
Level 2

 

Buonasera @Emily352 , sono Mariangela. 

Leggendo tutte le risposte che fornisce,

capisco che é molto preparata in materia,e quindi mi rivolgo a lei per dei chiarimenti.

Io ho una Cav a livello non imprenditoriale. 

-Posso ospitare per più di 30 giorni consecutivi? Se si, devo registrare un contratto? O registro come sempre ospite su alloggiati e turismo5?

- ci sono limiti di permanenza massima/minima di soggiorno?

- Emetto ricevuta normale senza Iva e con marca da bollo per dimostrare avvenuto incasso?

Grazie Spero mi risponda perché fino ad ora nessuno ha saputo darmi una risposta. 

 

 

 

 

Barbara1789
Level 10

@Mariangela88 

 

Posso ospitare per più di 30 giorni consecutivi?

Si certo

Se si, devo registrare un contratto?

Se sei una Cav non devi fare contratti. Sei una struttura ricettiva extralberghiera quindi non ti spettano. In compenso non puoi pagare le tasse usufruendo della cedolare secca perché la tua attività non produce redditi fondiari 

Lo registro come sempre ospite su alloggiati e turismo5?

Assolutamente sì

Ci sono limiti di permanenza massima/minima di soggiorno?

Credo di no ma dovresti controllare la tua legge regionale sul turismo. 

Emetto ricevuta normale senza Iva e con marca da bollo per dimostrare avvenuto incasso?

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