DATI FISCALI | Proprietà e intestatario dell'annuncio differenti

Andrea5516
Level 2
Florence, Italy

DATI FISCALI | Proprietà e intestatario dell'annuncio differenti

 

 

Salve a tutti sono Andrea, vi chiedo un parere. Con la richiesta di aggiornamento dei dati personali a fini fiscali da parte di Airbnb, in materia di dichiarazione dei redditi introdotte da comunità europea a partire dal 1 gennaio 2023, sono riemersi dei dubbi, che ho avuto fin dal primo momento in cui mi sono iscritto come host ad airbnb.

 

Ho account di airbnb, risulto host e sono effettivamente il gestore dell'appartamento, occupandomi della sua conduzione e pulizia, oltre chechin e risposta ai guests; ho come cohost la mia compagna, che è proprietaria dell'appartamento, ed è lei che farà dichiarazione dei redditi su appartamento: capisco che questo intreccio si poteva evitare se mia moglie faceva account e semplicemente io sarei figurato solo come host, ma così è andata.

 

Sotto anche consiglio di un consulente, abbiamo deciso di continuare così, tenendo conto che l'importante era essere trasparenti con lo Stato e visto che in materia di tassazione Airbnb per ora ha scelto di non farsi coinvolgere...

Per la nostra gestione familiare, abbiamo  così aperto un conto, intestato a mia moglie, solo per gestione appartamento, per meglio gestire i costi, le tasse da pagare a fine anno (abbiamo scelto cedolare secca>>) che accantoniamo ogni mese, e  i compensi che ne ricaverò ogni mese come host. Quindi naturalmente Airbnb manda i compensi al conto intestato a mia moglie...a livello di tasse quindi se manteniamo trasparenza anche con archivio dei contratti che stiamo via via compilando, mi sembra che non si stia facendo nessun errore.

 

Mi domando però nei confronti di Airbnb, adesso che dobbiamo aggiornare questi dati personali a fini fiscali, cosa dovremmo fare? Io sarei per trasmettere i dati fiscali del'host (cioè io, anche se dal punto di vista fiscale per lo Stato io non esisto...) e del co-host (mia moglie, effettiva proprietaria e che comunque farà la dichiarazione).

 

Non so, forse ho fatto domande e mi son dato le risposte, voi cosa ne pensate?

Scusate a lunghezza della discussione.

19 Risposte 19
Andrea5516
Level 2
Florence, Italy

@Angela1056 ok! credo anche io che sia così. La ringrazio

Tom212
Level 5

Non credo che Airbnb sia interessata ad incrociare i dati.  L'incrocio lo farà l'agenzia delle entrate a tempo debito (magari fra 5 anni). Verificheranno che al codice fiscale indicato in qualità di "host" corrisponda il versamento delle tasse relative ai canoni di locazione, e ai codici fiscali indicati come "co-host" corrisponda il versamento delle tasse su quanto percepito come reddito da lavoro.  Qualcuno più addentro di me ci dirà magari se è vero che l'host deve pagare le tasse su un importo che comprende anche quanto percepito dal co-host, dal momento che questi costi non sono detraibili per i privati (così mi è stato detto).

 

Altrimenti non vedo a cosa serve la richiesta dei dati.  Consiglierei di fare le cose per bene facendo quadrare codici fiscali inseriti e dichiarazione dei redditi, per evitare rogne nel tempo.

Debora1454
Level 10
Milan, Italy

@Andrea5516 @Angela1056 io la penso come @Tom212 . 

Angela1056
Level 10
Linarolo, Italy

Certo @Debora1454 , per quello anch'io ho fatto coincidere il CF legato all'annuncio e i dati di chi percepisce i compensi e paga le tasse alla stessa persona (mio marito). Ho inserito anche i miei dati come Host ma per il fisco è facile controllare che io non abbia introiti/redditi di nessun genere. Neanche di pensione, sono completamente a carico di mio marito (oramai da 55 anni!).

Emily352
Level 10

@Andrea5516  

 

Un bel casino. Il DAC7 si applica a qualsiasi utente registrato della piattaforma di Airbnb, sia esso un c.d. “host” sia un c.d. “co-host”.

 

Nel caso proposto, se indichi i tuoi dati fiscali di asserito “host”, il controllore tributario vede sul piano formale la tua presenza e la tua ricchezza, mentre quella ricchezza è incardinata su un altro soggetto che si presenta falsamente nei panni non del “dominus”, ma di un servente subalterno di cartapesta: è probabile che si aspetti da te, sulla base di schemi presuntivi, l’indicazione dei proventi da locazioni brevi o lunghe nel rigo RL10 (redditi diversi) del mod. “Redditi PF”, in virtù di un contratto di comodato verbale.

 

Tuttavia, questa linea di ragionamento perde rilevanza laddove si indagasse sul “co-host”, scoprendo che i guadagni sono veicolati su un suo conto bancario e indicati nel rigo RB1 (redditi fondiari).

 

E’ proprio questo lo snodo della verifica fiscale: il punto clou è stabilire – al di là dell’inversione formale tra il possessore del reddito e quello del gestore su Airbnb e altre piattaforme telematiche (ad es. Alloggiati web) - se quel reddito è riferibile al citato dichiarante, con conseguente riconducibilità a lui stesso della ricchezza che, mediante quelle locazioni, magari soggettivamente intestate a lui (e non al “co-host”, al pari delle ricevute, se richieste e rilasciate) e iscrizioni regionali, sia stata prodotta attraverso quegli atti.

 

Si tratta di una precisazione non peregrina perché nel testo del documento di Airbnb (“Condivisione dei dati fiscali ai sensi della direttiva DAC7 – Centro assistenza di Airbnb”) c’è un riferimento espresso al fatto che il dichiarante non sia il proprietario dell’alloggio, in cui c’è il richiamo – in caso di gestione di immobili altrui – di aggiungere le proprie informazioni fiscali.

 

Questo richiamo alla titolarità apparente (ma non effettiva) è tratteggiato nel testo del documento, ma con potenziali complicazioni future non intuibili: qualora la Corte di giustizia Ue respingesse il ricorso presentato da Airbnb per l’annullamento del DL 50/2017 chegli impone di operare come sostituto d’imposta, la ritenuta d’acconto del 21% sul cash flow fiscale e la relativa certificazione CU verrebbe operata in capo a te, e non al possessore del reddito.

 

Ma nel comparto tributario esiste una regola non scritta: si tassa quello che c’è, vale a dire il contenuto, non il contenitore. Prevale la sostanza sulla forma. E’ il principio della prevalenza della realtà sull’apparenza, della supremazia di ciò che è concreto rispetto alle schermature di cartapesta, dato che il rapporto tra realtà e apparenza può essere chiarito, in caso  controlli o verifiche, dallo stesso contribuente.

 

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