LEGGE REGIONALE DELLA TOSCANA

Marialaura0
Level 4
Florence, Italy

LEGGE REGIONALE DELLA TOSCANA

UN COLPO MORTALE ALLE LOCAZIONI BREVI E AI BED & BREAKFAST!

La Regione Toscana presenta in Giunta la bozza definitiva del Testo Unico sul Turismo - Presto in Consiglio per l'approvazione definitiva.

Nel nuovo testo si stabilisce:

- ) Possibilità di esercitare l'attività ricettiva extra-alberghiera di "Bed & Breakfast" solo per i possessori di Partita Iva - Sparisce il Bed & Breakfast non professionale.

-) Obbligo di Partita Iva per chi fa locazioni turistiche brevi (periodi inferiori ai 7 giorni) per più di 90 giorni all'anno!

Questo gli articoli interessati :
Art. 56 Bed and breakfast
1. Sono esercizi di bed and breakfast le strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale, composte da non più di sei camere per clienti, con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate nella stesso unità immobiliare nelle quali sono forniti alloggio e servizi minimi e viene
somministrata la prima colazione.
2. Uno stesso soggetto non può gestire più di due esercizi di bed & breakfast nell’ambito del medesimo edificio.

art. 70 Locazioni turistiche
1. I proprietari e gli usufruttuari che danno in locazione per finalità turistiche case e appartamenti,
senza la fornitura dei servizi accessori o complementari propri delle strutture ricettive extra-alberghiere e sempre che l’attività non sia organizzata in forma d'impresa, sono soggetti unicamente
alle disposizioni di cui ai successivi commi 2, 3 e 4.

2. Gli alloggi locati per finalità turistiche devono possedere:
a) i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;
b) le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente.

3. I proprietari e gli usufruttuari che intendono locare comunicano al comune dove l’alloggio è situato, sulla base delle modalità e dei termini stabiliti con atto della giunta regionale:
a) il periodo durante il quale s'intende locare l'alloggio, il numero delle camere e i posti letto;
b) gli arrivi e le presenze turistiche.

4. I soggetti di cui al comma 3 sono tenuti alla comunicazione dei nominativi degli alloggiati di cui all'articolo 109 del R.D. 773/1931.

5. In caso di intermediazione con mandato della locazione turistica gli intermediari sono tenuti agli adempimenti di cui al comma 3.

6. Chi dà in locazione alloggi per finalità turistiche è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

a) nel caso in cui vengano forniti i servizi accessori o complementari propri delle strutture ricettive extra-alberghiere, alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.000 ad un massimo di 6.000 euro;

a) nel caso di incompleta o omessa comunicazione ai sensi del comma 3, lett. a), alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 250 ad un massimo di 1.500 euro;

b) nel caso di incompleta o omessa comunicazione ai sensi del comma 3, lett. b), alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 100 ad un massimo di 600 euro.

Art. 71
Locazioni turistiche in forma imprenditoriale
1. Fermo restando quanto previsto ai commi 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 70, i proprietari e gli usufruttuari che danno in locazione uno o più alloggi per finalità turistiche senza la fornitura dei
servizi accessori o complementari propri delle strutture ricettive extra-alberghiere, con contratti che, nel corso dell'anno solare, abbiano in prevalenza durata singola inferiore a sette giorni e
complessiva superiore a novanta giorni, gestiscono i predetti alloggi in forma imprenditoriale.

2. Chi dà in locazione alloggi per finalità turistiche con le modalità di cui al comma 1 senza rivestire la forma imprenditoriale è soggetto, qualora non adempia a seguito di diffida a regolarizzare la propria posizione entro un congruo termine stabilito dall'autorità vigilante, alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 500 ad un massimo di 3.000 euro.

 

http://www.toscana-notizie.it/documents/735693/1421823/Sintesi+Testo+unico+turismo+-+Ottobre+2016/b9...

83 Risposte 83

@Marialaura0, tranquilla, sono solo opinioni personali di uno che non è in politica e che non ci entrerà mai... ma di fatto si fa ''politica'' ugualmente tutti i giorni nella propria quotidianità (ma questo è sicuramente Off Topic: fuori dall'argomento in questione). Parlo così perchè purtroppo non siamo nel Nord Europa dove tutti rispettano le leggi (o quasi), siamo in Italia, e dunque qui da noi è bene regolare, vivisezionare la norma, essere precisi. Dipende dal nostro carattere di Italiani, ce lo meritiamo. Ciao ciao ; )

@Marialaura0, @Lisa-and-Ciro0, poi adesso stiamo tutti a vedere come procedono le cose, e chissà, magari ci trasformiamo tutti, anche noi, in Locazioni pure, perchè no?! E fine del discorso... ; ) : ) !!!

@Orvieto-In-Centro0, ecco l'ultimo AGGIORNAMENTO relativo a questo POST!
 
ECCO FINALMENTE IL NUOVO TESTO DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA SUL TURISMO, COME USCITO SUL BOLLETTINO UFFICIALE!
 
Compare di nuovo la Differenza tra Affittacamere, che non possono provvedere alle prime colazioni, e B&B, che devono provvedere alle prime colazioni. Compare di nuovo la Distinzione tra Attività Imprenditoriali e Attività Non Imprenditoriali, e tra 'Servizi Accessori o Complementari' e 'Servizi Minimi', oltre all'ASSENZA DI SERVIZI ALLA PERSONA e di qualunque tipo per le LT (Locazioni Turistiche).
 
Lo ritengo positivo perché la Regione Toscana ha compreso alcuni punti fondamentali: a) che gli Affittacamere non danno colazioni, mentre i B&B si; b) che ogni attività può essere gestita in forma imprenditoriale o in forma non imprenditoriale (solo non si capisce come mai stranamente non dia la stessa opportunità anche alla tipologia 'case vacanze'!), e che la differenza si basa su una serie di fattori, anche quantitativi oltre che qualitativi; c) che ogni Regione ha la facoltà di stabilire un più preciso discrimine tra chi esercita la locazione turistica come mestiere professionalmente e chi invece no; d) che anche le LT devono essere mappate controllate e assoggettate alla Tassa di Soggiorno e ad altri oneri; e) che, nonostante quest'ultimo punto, LT e CAV continuano ad essere 2 cose distinte e non soggette alle stesse norme, né condividono uno stesso nome.
 
La ritengo migliorabile solo perché è troppo blanda nello stabilire quel discrimine sopracitato, e perché non ha introdotto la non imprenditorialità delle case vacanze. Per il resto invece ha addirittura capito che non si possono dare più di 2 alloggi senza aprire P. Iva (come dice il Fisco a livello nazionale), per cui non ci si può lamentare.
 
Molto interessante, insomma... qualche altra Regione potrebbe prenderlo a modello...
 
Di parere opposto, ovviamente, saranno le LT della Toscana, molto probabilmente (e anche comprensibilmente, dal loro punto di vista).
 
Di fatto sarà una legge che scontenta tutti: da un lato la Federalberghi e gli Extralberghieri la considerano troppo permissiva nei confronti della LT; dall'altro la LT si sente penalizzata rispetto alla piena libertà del passato. Diciamo che di fatto si tratta di un compromesso niente male, a volerla giudicare dall'esterno ed obiettivamente.
 
Ecco il testo dei 4 Articoli più interessanti (a parte le norme comuni e a parte le sanzioni, belle consistenti anche per le LT):
 
Art. 55 Affittacamere
 
1. Sono esercizi di affittacamere le strutture ricettive composte da non più di sei camere per i clienti, con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate nella stessa unità immobiliare, nelle quali sono forniti alloggio e servizi minimi.
2. Gli affittacamere possono essere gestiti: a) in forma imprenditoriale; b) in forma non imprenditoriale.
3. L’attività di affittacamere svolta in forma imprenditoriale comporta che uno stesso soggetto non può gestire più di due esercizi di affittacamere nell’ambito del medesimo edificio.
4. L’attività di affittacamere svolta in forma non imprenditoriale può essere esercitata esclusivamente nella casa dove la persona fisica ha la residenza e il domicilio.
5. Gli affittacamere che, alla data di entrata in vigore della presente legge, somministrano alimenti e bevande agli alloggiati cessano l’attività di somministrazione entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
6. Gli affittacamere che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno assunto la denominazione di bed and breakfast e somministrano alimenti e bevande agli alloggiati, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge cessano l’attività di somministrazione con esclusione della prima colazione.
 
Art. 56 Bed and breakfast
 
1. Sono esercizi di bed and breakfast le strutture ricettive composte da non più di sei camere per i clienti, con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate nella stessa unità immobiliare, nelle quali sono forniti alloggio e servizi minimi e viene somministrata la prima colazione.
2. I bed and breakfast possono essere gestiti: a) in forma imprenditoriale; b) in forma non imprenditoriale.
3. L’attività di bed and breakfast svolta in forma imprenditoriale comporta che uno stesso soggetto non può gestire più di due esercizi di bed and breakfast nell’ambito del medesimo edificio.
4. L’attività di bed and breakfast svolta in forma non imprenditoriale può essere esercitata esclusivamente nella casa dove la persona fisica ha la residenza e il domicilio.
5. Nel regolamento di cui all’articolo 3, la Giunta regionale definisce un apposito contrassegno identificativo dei bed and breakfast che viene affisso, a spese di chi esercita l’attività, all’esterno della residenza.
 
Art. 57 Case e appartamenti per vacanze.
 
1. Sono case e appartamenti per vacanze le unità abitative composte da uno o più locali arredati e dotate di servizi igienici e di cucina autonoma, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per il soggiorno dei turisti.
2. Nella gestione delle case e appartamenti per vacanze sono assicurati i servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti, come definiti nel regolamento.
3. La gestione di case e appartamenti per vacanze non comprende la somministrazione di alimenti e bevande e l’offerta di servizi propri delle strutture alberghiere.
 
Art. 70 Locazioni turistiche
 
1. Ai fini del presente testo unico, sono locazioni turistiche le locazioni per finalità esclusivamente turistiche di case e appartamenti arredati e senza alcuna prestazione di servizi accessori o complementari. Alle locazioni turistiche non si applica la disciplina delle case e appartamenti per vacanze di cui all’articolo 57.
2. Le locazioni turistiche possono essere esercitate: a) in forma non imprenditoriale da parte di proprietari o usufruttuari nel caso in cui: 1) destinano alla locazione turistica non più di due alloggi nel corso dell’anno solare, indipendentemente dal numero di comunicazioni di locazione turistica effettuate; 2) destinano alla locazione turistica più di due alloggi nel corso dell’anno solare e effettuano complessivamente sino a ottanta comunicazioni di locazione turistica nel corso dell’anno solare; b) in forma imprenditoriale indipendentemente dal numero di alloggi gestiti.
 
Discutiamone insieme, se vi va, quando abbiamo un pò di tempo... Ciao!

@Orvieto-In-Centro0

 

Posso solo dare un giudizio "di parte"...

per quanto mi riguarda, invece, l'ultima modifica apportata al testo

(cancellato il limite dei 90 giorni e introdotto quello dei 2 appartamenti)

cambia completamente (in meglio) l'effetto sulla mia situazione.

Anche io , a questo punto, non capisco la differenzazione tra

case vacanza e locazione turistica (pura)

Perchè non riunirle in un unica categoria?

@Lisa-and-Ciro0,

 

sono d'accordo in parte con ciò che scrivi, ma vorrei chiarire una cosa...

 

LE LOCAZIONI EX CODICE CIVILE E LE CAV (CASE PER VACANZE) NON POSSONO MAI ESSERE LA STESSA COSA PER QUANTO RIGUARDA LA LORO NATURA INTRINSECA, IN QUANTO SONO PROPRIO ATTIVITA' DI NATURA DIVERSA, CHE NULLA C'ENTRANO L'UNA CON L'ALTRA...

 

Mi spiego meglio... La Locazione è l'affitto di un immobile nel senso delle mura, dell'involucro, delle suppellettili, del mobilio, e del suo contenuto di oggetti, SENZA i cosiddetti 'servizi alla persona' di tipo Alberghiero ed Extralberghiero (cioè il Servizio di Prime Colazioni, il Servizio di Cambio Biancheria durante il soggiorno degli Ospiti, il Servizio di Riordino e Pulizia degli alloggi durante il soggiorno degli ospiti, il Servizio Navetta da e per i Treni, e ogni altro 'Servizio Complementare o Accessorio' o detto anche 'Aggiuntivo'). La Locazione è un affitto, che in prevalenza non dovrebbe essere di meno di 7 notti (per carità, può capitare, ma non dovrebbe essere la regola nè prevalente). La Locazione si basa su Contratti scritti, anche nel caso di 1, o 2, o 3 notti soltanto. Che poi nella realtà si operi diversamente, non mi stupisce, perchè è più comodo e ciò crea maggiore appeal nei confronti del turista, ma così dovrebbe essere. La Locazione può generare anche solo Redditi Fondiari o da Fabbricato (se il proprietario loca direttamente un immobile o parte di esso come locazione pura).

 

L'unica Regione (a quanto mi risulta) a non aver compreso bene questa distinzione è la Regione Lombardia, ma chissà, mai dire mai... UN CONTO E' ASSOGGETTARE AGLI STESSI ADEMPIMENTI ANCHE LE LOCAZIONI, COSI' COME LE CASE PER VACANZE, UN ALTRO, MOLTO DIVERSO, AFFERMARE CHE LT E CAV SIANO LA MEDESIMA COSA ED ABBIANO LO STESSO NOME, E SVOLGANO MAGARI LE STESSE FUNZIONI E GLI STESSI SERVIZI; ASSOLUTAMENTE NO!  

 

Al contrario, la Casa per Vacanze intesa come Struttura Ricettiva è un'attività COMMERCIALE svolta o saltuariamente, occasionalmente, in forma non organizzata, con fornitura dei 'servizi minimi' (quelli scritti nei 'Requisiti Minimi' del testo regionale), oppure continuativamente, stabilmente, e in forma organizzata, con fornitura, oltre ai servizi minimi dei Requisiti Minimi, volendo anche di una serie di 'servizi accessori o complementari'. Inoltre le CAV, come saprete, NON SONO MAI PARTI DI CASE IN CUI IL PROPRIETARIO RISIEDE E DIMORA ABITUALMENTE (e invece molti di voi per 'locazione' intendono proprio questo, cioè una sorta di 'b&b' senza colazioni); le CAV sono sempre e solo Seconde Case o comunque Case non di residenza nè di dimora, in cui il proprietario o gestore non può neanche riservarsi un piccolo angolo o stanza per se stesso. In alcune regioni, tipo la Toscana, erroneamente possono essere esercitate solo con P. Iva, ma in molte altre Regioni esistono entrambe le opzioni.

 

Insomma, ognuno sia ciò che deve e può essere. Del resto, se volete avere gli stessi diritti di una CAV, perchè non ne aprite una? Lo stesso per chi voglia poter dare le colazioni: semplice, aprite un B&B. Lo steso per chi voglia potere dare diverse camere della propria casa di residenza a diverse prenotazioni di gente che non si conosca nelle medesime notti: aprite un affittacamere!

 

Capisco che diventare una Locazione comporti meno obblighi, meno incombenze burocratiche e meno tasse da pagare, ma ciò non toglie che il motivo di questa 'semplificazione' che la riguarda sia proprio come contraltare la 'limitazione' nella libertà di agire come meglio si crede. Do ut des. Vantaggi in cambio di svantaggi e divieti. Così è. E in ogni caso vi informo che aprire una struttura ricettiva non è nè estremamente costoso nè estremamente complesso. Provare per credere.

 

Ciao!

@Orvieto-In-Centro0

 

Allora David, 

andiamo per punti (quando il messaggio ha troppe informazioni tendo a confondermi 😞

1) ti cito"La Locazione è un affitto, che in prevalenza non dovrebbe essere di meno di 7 notti (per carità, può capitare, ma non dovrebbe essere la regola nè prevalente

 

Queste sono le cose che mi fanno arrabbiare di più nella scrittura delle regole (o leggi) ma che vuol dire in prevalenza non dovrebbe essere?? .....non dovrebbe essere la regola??????  le regole vanno scritte CHIARE! con parametri CERTI eliminando i "non dovrebbe"

 

Ora continuo a leggere il tuo mess. e se trovo altri punti che non capisco ti riscrivo

 

Sia chiaro che non faccio polemica, cerco solo di capire

 

 

@Lisa-and-Ciro0, su questo ti dò ragione... in effetti sarebbe meglio la certezza, la chiarezza... ma perchè secondo te gli aggettivi OCCASIONALE, SALTUARIO, NON ORGANIZZATO per i b&b e le case vacanze di tantissime regioni in cui possono esercitarsi anche senza P. iva sono chiari?? Niente è chiaro, tutto è soggettivo, tutto è qualitativo e troppo poco quantitativo...

 

Le Locazioni in Toscana oggi hanno invece almeno dei riferimenti QUANTITATIVI piuttosto chiari: se non si hanno più immobili in locazione, se non si fanno (con più immobili) più di 80 diverse locazioni all'anno, se si rispetta ciò che una locazione è per natura (ex codice civile e ex TUIR) senza esercitare abusivamente l'attività extralberghiera di b&b affittacamere o casa vacanze, NON SI APRE PARTITA IVA, perchè i propri Redditi prodotti sono solo Fondiari o da Fabbricato in questo caso. Abbastanza chiaro, direi, da oggi.

 

Ma tieni presente che questa è la Legge della tua Regione, e cioè un Atto Amministrativo.

 

Bisogna vedere solo due variabili: a) cosa pensa a livello nazionale statale il Fisco (Amministrazione Finanziaria, G.d.F., A.d.E.) di questa nuova Legge regionale sul Turismo; b) cosa pensa il TAR amministrativo della Toscana di questa nuova legge regionale sul turismo (legittima? illegittima?).

 

Inoltre aggiungerei una terza variabile: c) quanti gestori di locazioni nei loro comportamenti quotidiani svolgono attiività di locazione osservandone con criterio e correttezza la 'natura' ex codice civile? Quanti invece di fatto operano alla stregua di un b&b di una casa vacanze o di un affittacamere? Perchè in questo ultimo caso tutti i discorsi della legge regionale saltano comunque...

 

Ma dai, alla fine, penso possa essere un buon compromesso tra Hotel, LT, ed Extralberghieri.

 

Riguardo alla tua sottolineatura sulla durata lecita di una locazione, non negherai che fino a circa 10 anni fa (quando ancora magari non era così sviluppato il concetto di ''sharing economy'' e dei vari booking online per privati), per ''locazione'' si era sempre inteso l'affitto di un immobile per le vacanze o per altre motivazioni (1 settimana, 15 giorni, 1 mese, 6 mesi, 1 anno, vari anni, ecc.) e non si era mai sentito dire che un turista, dovendosi fermare 1 notte o 2 a Firenze, si chiedesse se fosse meglio prenotare un Hotel, un B&B, o la casa di un Privato X (Locazione). Ora invece si trova di fronte a questa scelta, che tra l'altro gli viene presentata come se i 3 soggetti fossero tutti la stessa cosa e offrissero le stesse cose (semplici Hosts che accolgono dei Guests). Sono d'accordo che la colpa non è la tua, ma di qualcuno è... non si dovrebbe ingenerare confusione nel turista tra Offerte che sono del tutto diverse e che tra l'altro presuppongono alle spalle anche autorizzazioni, licenze, e Scia diverse. Tutto qui.

 

Ciao! : )

@Lisa-and-Ciro0, inoltre, visto che chiedevi delle leggi certe, nel ringraziare Roberto per la preziosa segnalazione, ti suggerisco di leggere il testo di questa pagina:

 

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7B5C587C07-FF7B-48B9-82...

 

In particolare, il passo che segue (più chiaro di così!):

 

(...) 5. Le unita' abitative ammobiliate ad uso turistico sono case o appartamenti, arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, dati in locazione ai turisti, nel corso di una o piu' stagioni, CON CONTRATTI AVENTI VALIDITA' NON INFERIORE A SETTE GIORNI E NON SUPERIORE A SEI MESI CONSECUTIVI SENZA LA PRESTAZIONE DI ALCUN SERVIZIO DI TIPO ALBERGHIERO. Le unita' abitative ammobiliate a uso turistico possono essere gestite:

a) in forma imprenditoriale;

b) in forma non imprenditoriale, da coloro che hanno la disponibilita' fino ad un massimo di quattro unita' abitative, senza organizzazione in forma di impresa. La gestione in forma non imprenditoriale viene attestata mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, da parte di coloro che hanno la disponibilita' delle unita' abitative di cui al presente articolo;

c) con gestione non diretta, da parte di agenzie immobiliari e societa' di gestione immobiliare turistica che intervengono quali mandatarie o sub-locatrici, nelle locazioni di unita' abitative ammobiliate ad uso turistico sia in forma imprenditoriale che in forma non imprenditoriale, alle quali si rivolgono i titolari delle unita' medesime che non intendono gestire tali strutture in forma diretta; l'esercizio dell'attivita' di mediazione immobiliare relativamente a tali immobili e' compatibile con l'esercizio di attivita' imprenditoriali e professionali svolte nell'ambito di agenzie di servizi o di gestione dedicate alla locazione. (...)

 

Cos'è questo documento? E' semplicemente l'Art. 12 dell'Allegato 1 del DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2011, n. 79, detto
Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo (a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche' attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio). Estremi: (11G0123) (GU n.129 del 6-6-2011 - Suppl. Ordinario n. 139).

Note: Entrata in vigore del provvedimento, 21/06/2011. L'Art. 12 viene riportato così come modificato dal 12-04-2012.

 

Tuttavia il Codice del Turismo non ha avuto vita facile, perchè è stato in parte contestato ed in parte abrogato, ma la dice lunga su cosa sia una 'locazione' oggi o almeno su cosa DOVREBBE essere.

 

Ciao!

 

 

@Orvieto-In-Centro0

 

Scusa ma sono duro di comprendonio:)

"...) 5. Le unita' abitative ammobiliate ad uso turistico sono case o appartamenti, arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, dati in locazione ai turisti, nel corso di una o piu' stagioni, etc etc..."

 

Ma sei sicuro che il legislatore, in questo punto, stia intervenendo su la locazione pura? secondo me NO

@Fiorenza0, come dicevo QUESTO ERA UN TENTATIVO DA PARTE DEL LEGISLATORE DI REGOLARE IL SETTORE DEL TURISMO A LIVELLO NAZIONALE (inclusa la Locazione anche chiamata in molte regioni d'Italia Appartamenti ad Uso Turistico o diciture simili), IN UNA SORTA DI ''CODICE DEL TURISMO'', cioè una sorta di LEGGE QUADRO NAZIONALE SUL TURISMO.

 

Ma ho anche detto che tale Legge è stata molto contestata e abrogata in tutte le sue parti più importanti ed interessanti... dunque è anche possibile che l'articolo da me citato al momento non sia più in vigore nel 2016.

 

Resta comunque un testo molto interessante, perchè la dice lunga su COSA VERRA' PROBABILMENTE SCRITTO IN UNA PROSSIMA VENTURA 'LEGGE NAZIONALE QUADRO SUL TURISMO' SE MAI SI RIUSCIRA' AD AVERNE UNA. Fa cioè capire un pò che idee hanno i nostri legislatori (e le Istituzioni) sulle varie tipologie ricettive, comprese le Locazioni.

 

Ovvio, le leggi mutano al mutare dei tempi e della società, perchè sono scritte da uomini, pertanto potranno scriversi testi anche molto diversi in futuro. Per ora l'ultima opinione degna di nota e con un certo peso a livello nazionale è QUESTA.

 

Tutto qui. Ciao!

 

PS: e comunque la Locazione non è altro che l'affitto di un intero immobile (anche non di residenza) o, in alternativa, di una stanza all'interno dell'immobile in cui anche il proprietario o gestore risiede e dimora abitualmente), null'altro che questo. Non mi sembra dunque che vi siano particolari stranezze nella definizione che ne dà quel testo. Il fatto che poi nella prassi le locazioni si siano trasformate in una sorta di b&b è solo una deprecabile ''DERIVA'', ma non la norma...

@Orvieto-In-Centro0

"Inoltre aggiungerei una terza variabile: c) quanti gestori di locazioni nei loro comportamenti quotidiani svolgono attiività di locazione osservandone con criterio e correttezza la 'natura' ex codice civile? Quanti invece di fatto operano alla stregua di un b&b di una casa vacanze o di un affittacamere? Perchè in questo ultimo caso tutti i discorsi della legge regionale saltano comunque..."

 

Questa variabile ,secondo me , non è indicativa , potrei lo stesso aggiungerne un'altra:

d) quanti gestori di hotel e bed and bre si fanno pagare la tassa di soggiorno e poi non la versano? Quanti gestori di hotel b&b si fanno pagare in contanti e poi non denunciano i redditi?

@Lisa-and-Ciro0, provaci a non versare una Tassa di Soggiorno che invece hai incassato, o a non incassarla nè dichiararla... se ci riesci, dimmi come... noi agiamo come ''Agenti Contabili di Fatto dello Stato Italiano'' e tutto deve corrispondere a fine anno, anche quando riempiamo il cosiddetto ''Modello 21'' verso gennaio. Si va incontro a problemi seri se non facciamo coincidere Ricevute (sia per il soggiorno, sia separata per Imposta di Soggiorno), Presenze sul Portale Alloggiati Web, Flussi ISTAT, Dichiarazioni dei Redditi.

 

Che poi un singolo Albergatore possa decidere di strappare dopo la partenza dell'ospite una Ricevuta, certo, è sempre possibile, ma come cancellare le tracce online del passaggio di quell'ospite (non solo portali di booking online ma anche eventuali Mail...)? Io non mi esporrei al rischio di incongruenze di questo tipo.

 

Non parlavo di QUESTO tipo di irregolarità, che ovviamente possono accomunare tutti, sia le Locazioni, sia gli Extralberghieri, sia gli Alberghieri, sia i Paralberghieri... Parlavo di chi, pur appartenendo ad una Tipologia Ricettiva, agisce come se appartenesse ad un'altra, perchè in quel caso le norme di riferimento (leggi regolamenti e aspetti fiscali) mutano, vengono sostituiti da altri. Ciao!

@Lisa-and-Ciro0, ok, ma facendo questi esempi mi dimostri di non aver seguito il filo del mio discorso, o comunque di non aver molto chiaro il mio / nostro punto di vista.

 

Infatti, a differenza di Roberto, Adolfo ed altri, a me personalmente NON ME NE IMPORTA NULLA SE LE LOCAZIONI PAGANO O MENO LE TASSE, NON ME NE IMPORTA NULLA SE UN ALBERGATORE PAGA O MENO LE TASSE (certo, è bene che tutti ovviamente le paghino, ci mancherebbe!)... NON E' QUESTO IL MIO DISCORSO...

 

A ME INTERESSA SOLTANTO CHE CHI NON HA SEGUITO LE PROCEDURE BUROCRATICHE CHE GLI CONSENTONO DI ESSERE QUI SPARISCA DA QUI E DA INTERNET (finito, chiuso, via, sparito), E CHE CHI, PUR AVENDO TUTTE LE CARTE IN REGOLA PER ESSERE QUI, MA OPERA DIVERSAMENTE DALLA SUA TIPOLOGIA RICETTIVA, UGUALMENTE SPARISCA DA QUI E DA INTERNET (almeno finchè non avrà chiuso questa tipologia e ne avrà riaperta un'altra più consona a ciò che sta facendo). Con queste 2 semplici operazioni di pulizia, si risolverebbero la maggior parte dei casi di 'CONCORRENZA SLEALE' presenti oggi sul mercato del turismo italiano. A me non interessa convincerti a pagare le tasse, io ti cancello proprio dall'offerta turistica se non fai quello che devi fare (il ''tu'' è impersonale naturalmente), così lavorerà chi può farlo e chi lo fa correttamente.

 

Che poi, come dicono Roberto e Adolfo e altri, anche il non pagare le tasse possa considerarsi una forma di 'concorrenza sleale' è vero, ma è una concorrenza sleale che agisce solo sul possibile ribasso dei prezzi sottomercato per chi non paga le tasse a differenza degli altri: ma sarà più grave mettere un prezzo più basso anzichè uno più alto, o essere presenti con offerte in siti e portali internet in cui neppure si potrebbe stare? Io, a differenza di altri, come detto, ritengo più grave questa seconda ipotesi, o anche il vendersi come qualcosa che non si è (pubblicizzando denominazioni, tipologie, servizi non propri, o comportandosi giorno per giorno come altro da sè).

 

Dire 'tutti devono pagare le tasse' mi sembra davvero una banalità su cui non perderei neanche un minuto del mio tempo, invece. Il non pagare le tasse, come dici tu, infatti, è un discorso che accomuna o può accomunare tutti, per cui non ne farei una filippica qui su questo portale. Ciao!

@Orvieto-In-Centro0

"Che poi, come dicono Roberto e Adolfo e altri, anche il non pagare le tasse possa considerarsi una forma di 'concorrenza sleale' è vero, ma è una concorrenza sleale che agisce solo sul possibile ribasso dei prezzi sottomercato per chi non paga le tasse a differenza degli altri:"

 

Scusa ma questa la considero anchio concorrenza sleale

 

"ma sarà più grave mettere un prezzo più basso anzichè uno più alto, o essere presenti con offerte in siti e portali internet in cui neppure si potrebbe stare?"

 

Mentre questa non la capisco :perchè mai uno che fà locazione pura non può essere presente in siti e portali del tipo airbnb?

in ogni caso anche se non seguisse alla lettera le CONFUSE e CONTRASTANTI leggi che abbiamo gli si fà una bella multa ma non è che gli si vieta di stare su airbnb . Che poi mi sembra che è proprio chi fà accoglienza in modo professionale a meno senso di essere presente su questo sito no?

 

 

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