Nuovo host: nome obbligatorio?

Andrea5536
Level 1

Nuovo host: nome obbligatorio?

 

 

Buongiorno

vorrei intraprendere la mia prima esperienza e vorrei farvi delle domande: la prima è, devo per forza registrare la mia casa con un nome? 

3 Risposte 3
Donatella26
Level 10
Mondolfo, Italy

@Andrea5536 che domanda è? Intendi se il sito vuole i tuoi dati per permetterti di pubblicare o se il sito vuole un nome=titolo per l'annuncio? In entrambi i casi...sí, certo: il secondo caso è solo questione di "appeal" dell'annuncio, il primo caso è una questione importante che attiene la correttezza delle pratiche di hosting...

Buon lavoro.

Francesca
Former Community Manager
Former Community Manager
London, United Kingdom

 

Ciao @Donatella26 @Andrea5536 ,

forse ho capito cosa intende l'ottimo Andrea. 

Un'amica mi ha detto che sul modulo di richiesta alloggiatiweb che la riga con su scritto "la casa con il nome di" e se non sbaglio dovrebbe esserci un asterisco che chiarisce. 

Inoltre tu con che status affitti (casa vacanza, B&B...)

Mi sbaglio Andrea?

 


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Emily352
Level 10

@Andrea5536

 

La disciplina statale non ha affrontato l’argomento, ma, a giudizio di chi scrive, si dovrebbe evitare di dare una fantasiosa e distorsiva denominazione ad un rapporto locativo.

 

Se stiamo parlando non di un’attività ricettiva, ma di un negozio locativo ad uso turistico riguardante un alloggio privato, tale convenzione, per dire, non si dovrebbe chiamare “Casa vacanze Stella Marina”, ma semmai “Locazione turistica a Taormina”, così come una locazione transitoria breve a Portovenere, non si dovrebbe chiamare ”La Perla di Portovenere”, ma semmai “Locazione transitoria a Portovenere”.

 

La locazione turistica, infatti, non ha nome: è un rapporto di diritto privato intersoggettivo, cioè tra un locatore e un conduttor, avente ad oggetto una dimora privata, non è un albergo, non è un’attività né tantomeno una struttura, come si legge nei moduli dei Comuni e delle Questure.

 

E invece cosa succede ? Succede che una denominazione - fortemente voluta dai portali di home-booking e pretesa dai Comuni, dalle Questure che non capiscono la differenza tra  una locazione turistica e una “CAV” o un “B & B” (nei loro impropri moduli standardizzati c’è il campo “Denominazione dell’attività” o “Denominazione della struttura”) e perfino dall’Agenzia delle Entrate nella recentissima “dichiarazione telematica dell’imposta di soggiorno” (nella sezione DATI DELLA STRUTTURA RICETTIVA c’è il campo “denominazione della struttura”) finisce inevitabilmente per indebolire il confine che separa la mera locazione dalle vere e proprie strutture ricetttive che possono fregiarsi di un “brand name”.

 

Un esempio banale. Il “brand name” di fantasia ”Incanto delle Dolomiti”  gestito da un locatore privato che affitta su un portale online una dimora privata può essere oggetto di contestazione da parte degli organi di controllo che, a fronte di un’autodichiarazione, potrebbero inquadrarlo, collegando moventi soggettivi, indicatori e concause, non come un negozio a carattere locativo, ma come un esercizio abusivo di attività ricettiva regionale, in assenza di una SCIA da struttura.

 

Se io dò alla locazione - che è un contratto, ossia un rapporto giuridico tra due parti, un locatore e un conduttore, e non una “struttura” turistico-ricettiva - lo stesso nome di fantasia di una locanda o di una pizzeria d’asporto o di una tipologia riservata ad una struttura aperta al pubblico finirò inevitabilmente per creare solo confusione e incertezza in un traveler che vorrebbe capire cosa ha prenotato.

 

Cos’è, per dire, “Bella Napoli” o “Il nido di Marion”?

 

In buona sostanza, è possibile solo utilizzare un nome generico descrittivo (per fare un esempio, “Locazione turistica in Campo dei Fiori”), in modo che il turista, che è un consumatore,  e i consumatori vanno informati, capisca al volo cosa sta prenotando, per non rimanere poi deluso all’arrivo, aspettandosi servizi di “guest care”” e “home keeping” in corso di soggiorno, incompatibili con la locazione.

 

Quello che per certo non posso fare è dare alla locazione una ingannevole denominazione che possa, anche lontanamente, essere riconducibile ad una precisa tipologia ricettiva che resta estranea alla locazione (ad es. “Casa vacanza “Il glicine””), ledendo i concorrenti che possono segnalarmi all’ente turistico per esercizio pubblicitario ingannevole.

 

Per questa ragione alcune Regioni, sorrette da impalcature normative turistiche (ad es. Lazio) – per evitare conseguenze particolarmente gravose di natura fiscale derivanti, come detto, dal fatto che gli organi di vigilanza preposti possano ritenere l’attività come svolta in forma professionale ed organizzata - invitano a non utilizzare nomi di fantasia, limitandosi a indicare la fattispecie tipica laziale “Alloggio per uso turistico” seguito dal nome e cognome del locatore, altre Regioni (ad es. Piemonte) vietano esplicitamente forme di pubblicità ingannevole mediante l’utilizzo di indicazioni fuorvianti che possano ricollegarsi ad una precisa struttura ricettiva, alcuni Comuni sardi (ad es. Lanusei), ove le locazioni turistiche sono tipizzate come “Locazione occasionale a fini ricettivi”, consentono ai locatori di non attribuire una denominazione all’immobile.

 

Intendiamoci, è evidente che il solo indicatore di utilizzo di una denominazione identitaria alberghiera non determina in automatico la configurazione di un’attività d’impresa, giacché solo l’analisi e la verifica gestionale ed operativa, ossia dell’attività effettivamente esercitata in concreto (ad es. “un livello seppur minimo di organizzazione”, creazione di un sito professionale vetrina con booking engine, utilizzo di personale dipendente retribuito, lavanderie esterne e imprese di pulizia, presenza di servizi accessori ecc.) può rivelare se un soggetto è un privato o una diversa figura imprenditoriale, e se i canoni pattuiti per la locazione turistica costituiscano reddito fondiario, diverso o di impresa.

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