Stiamo parlando di furto in abitazione locata, quindi evento fortuito, e, a tal proposito, gli articoli. 1576 e 1609 cod. civ. pongono a carico del proprietario-locatore – salvo deroghe a contratto (da qui l’importanza di sottoscriverne uno, anche se la locazione si esaurisce in pochi giorni) - le riparazioni dovute (in particolare furto con scasso: serramenti, porte ecc.).
Se non ci sono deroghe al 1609 (Piccole riparazioni a carico dell’inquilino) ricordato poche righe fa, e agli usi locali (controlla la Raccolta degli usi presso la Camera di Commercio), le riparazioni per furto al bene concesso in godimento spettano al proprietario-host.
Ovviamente perché la causa del danno sia senza ogni dubbio associabile al furto (con o senza scasso) e, quindi, a causa fortuita, è necessaria la denuncia agli organi competenti, @Patrizia263. Perché? Perché se non denunci il furto alle autorità locali, la responsabilità del danno rimane tua, in quanto custode della cosa locata (nel momento in cui il conduttore prendi possesso del bene a te locato, ne diventi custode) e non puoi invocare i benefici dell’art. 1588.
Che cosa ci dice il 1588 (Perdita e deterioramento della cosa locata)? Il 1588 precisa che il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile. E’ pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente all’uso e al godimento della cosa.
Discorso a parte merita il contenuto sottratto dall’abitazione locata. In questo caso, la responsabilità è dell’inquilino-guest che, se in fase di trattativa (risposta all’annuncio), lamentava la mancanza di sistemi antintrusione (impianto antifurto, porta blindata, inferriate ecc.) all’interno dei locali locati, poteva sempre cercare un altro alloggio con tali requisiti su questo o altri portali oppure stipulare egli stesso un contratto assicurativo adeguato alle sue esigenze: le polizze assicurative che isottoscrive il locatore coprono la responsabilità civile per fatti accidentali causati dagli inquilini verso terzi (R.C. conduzione locali), per l’incendio ecc., ma non gli oggetti personali dell’inquilino sottratti per furto.