@Andrea5516
Un bel casino. Il DAC7 si applica a qualsiasi utente registrato della piattaforma di Airbnb, sia esso un c.d. “host” sia un c.d. “co-host”.
Nel caso proposto, se indichi i tuoi dati fiscali di asserito “host”, il controllore tributario vede sul piano formale la tua presenza e la tua ricchezza, mentre quella ricchezza è incardinata su un altro soggetto che si presenta falsamente nei panni non del “dominus”, ma di un servente subalterno di cartapesta: è probabile che si aspetti da te, sulla base di schemi presuntivi, l’indicazione dei proventi da locazioni brevi o lunghe nel rigo RL10 (redditi diversi) del mod. “Redditi PF”, in virtù di un contratto di comodato verbale.
Tuttavia, questa linea di ragionamento perde rilevanza laddove si indagasse sul “co-host”, scoprendo che i guadagni sono veicolati su un suo conto bancario e indicati nel rigo RB1 (redditi fondiari).
E’ proprio questo lo snodo della verifica fiscale: il punto clou è stabilire – al di là dell’inversione formale tra il possessore del reddito e quello del gestore su Airbnb e altre piattaforme telematiche (ad es. Alloggiati web) - se quel reddito è riferibile al citato dichiarante, con conseguente riconducibilità a lui stesso della ricchezza che, mediante quelle locazioni, magari soggettivamente intestate a lui (e non al “co-host”, al pari delle ricevute, se richieste e rilasciate) e iscrizioni regionali, sia stata prodotta attraverso quegli atti.
Si tratta di una precisazione non peregrina perché nel testo del documento di Airbnb (“Condivisione dei dati fiscali ai sensi della direttiva DAC7 – Centro assistenza di Airbnb”) c’è un riferimento espresso al fatto che il dichiarante non sia il proprietario dell’alloggio, in cui c’è il richiamo – in caso di gestione di immobili altrui – di aggiungere le proprie informazioni fiscali.
Questo richiamo alla titolarità apparente (ma non effettiva) è tratteggiato nel testo del documento, ma con potenziali complicazioni future non intuibili: qualora la Corte di giustizia Ue respingesse il ricorso presentato da Airbnb per l’annullamento del DL 50/2017 chegli impone di operare come sostituto d’imposta, la ritenuta d’acconto del 21% sul cash flow fiscale e la relativa certificazione CU verrebbe operata in capo a te, e non al possessore del reddito.
Ma nel comparto tributario esiste una regola non scritta: si tassa quello che c’è, vale a dire il contenuto, non il contenitore. Prevale la sostanza sulla forma. E’ il principio della prevalenza della realtà sull’apparenza, della supremazia di ciò che è concreto rispetto alle schermature di cartapesta, dato che il rapporto tra realtà e apparenza può essere chiarito, in caso controlli o verifiche, dallo stesso contribuente.